Art. 564 – Codice di procedura civile – Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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