Art. 564 – Codice di procedura civile – Facoltà dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23654/2023
Nel processo di esecuzione forzata le vicende (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) relative al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, posto a base di un pignoramento in origine valido ed efficace, non travolgono la posizione dei creditori intervenuti titolati e, cioè, non ostacolano la prosecuzione della procedura ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dal compimento di di un pignoramento successivo, a meno che l'intervento non sia stato effettuato dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva.
Cass. civ. n. 22483/2014
Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltà riservata, a mente dell'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 689/2012
In tema di espropriazione immobiliare, l'intervento dei creditori - sia ai sensi dell'art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1° marzo 2006, ed abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sia ai sensi dell'art. 564 c.p.c., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 23 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80 del 2005 - è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita.