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Articolo 565 Codice di procedura civile — Intervento tardivo

Articolo 565 Codice di procedura civile — Intervento tardivo

, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7296/2003

Nell’ambito dell’esecuzione forzata, l’intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell’intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi.

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Cass. civ. n. 1505/1967

Al creditore procedente non spetta per la sua qualità una particolare situazione di vantaggio nei confronti degli altri creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione forzata, con i quali partecipi in parità di condizioni alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni che ne sono oggetto, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazioni. Ne consegue che il disposto dell’art. 565 c.p.c., il quale stabilisce che i creditori chirografari, intervenuti tardivamente dopo l’udienza di autorizzazione della vendita, partecipano soltanto alla distribuzione di quella parte del prezzo che sopravanza dopo soddisfatti i crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti in precedenza, si applica anche al creditore procedente nel caso in cui questi abbia fatto valere, dopo detta udienza, un credito maggiore o un altro credito oltre i limiti di quanto richiesto nell’atto di precetto e, comunque, prima di tale udienza, per cui ha diritto soltanto a partecipare alla distribuzione del residuo prezzo in parità di condizioni con gli altri creditori chirografari intervenuti anch’essi dopo tale udienza.

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Cass. civ. n. 90/1965

L’intervento, predisposto per consentire ai creditori iscritti o privilegiati di partecipare alla distribuzione delle somme conseguite dalla vendita dei beni espropriati, è valido ed operante se spiegato prima dell’udienza prevista dall’art. 596 c.p.c., cioè dell’udienza che il giudice dell’esecuzione, nel depositare in cancelleria il progetto di distribuzione, fissa per l’audizione dei creditori e del debitore. Il termine predetto ha natura perentoria ma, nonostante il suo carattere d’indilazionabilità, non può ritenersi condizionato all’effettiva celebrazione di quell’udienza la quale, in tanto può funzionare da dies ad quem in quanto l’adempimento processuale della discussione del progetto abbia avuto effettivamente luogo. (Nella specie, l’udienza fissata per l’audizione delle parti, fu rinviata per l’irregolare notificazione dell’avviso al debitore esecutato).

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