Art. 566 – Codice di procedura civile – Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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