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Articolo 566 Codice di procedura civile — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

Articolo 566 Codice di procedura civile — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11565/2013

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il termine stabilito dall’art. 566 cod. proc. civ. per gli interventi tardivi dei creditori iscritti e privilegiati è unico per tutti i creditori, essendo costituito dall’udienza in cui, avvisate le parti dell’avvenuto deposito del progetto di distribuzione, il giudice dell’esecuzione è messo in condizione di dichiarare, in assenza di contestazioni, l’esecutività del progetto; deve, pertanto, escludersi che il suddetto termine possa decorrere, per ciascun creditore, dal momento in cui ha ricevuto l’avviso suddetto.

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