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Articolo 590 Codice di procedura civile — Provvedimento di assegnazione

Articolo 590 Codice di procedura civile — Provvedimento di assegnazione

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Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586 [ disp. att. 164 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16799/2008

Nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 c.p.c. sia nella formulazione previgente, applicabile, ratione temporis al caso esaminato dalla S.C, sia nell’attuale formulazione, a seguito della novella di cui al D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, affinché il giudice possa disporre l’assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all’incanto che, per l’eorato ; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall’inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall’assegnazione.

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Cass. civ. n. 5327/2003

In tema di esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all’incanto l’art. 590 c.p.c. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell’esecuzione dispone l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. Tra le parti che devono essere convocate è anche il debitore, la cui mancata audizione si configura pertanto come vizio della ordinanza che fissa il nuovo incanto e degli atti successivi che da essa dipendono, tra i quali l’ordinanza di aggiudicazione. Non si tratta, peraltro, di un vizio che dia luogo a nullità insanabile, e che perciò si sottragga all’onere della parte di denunciarlo nel termine, di cui all’art. 617, secondo comma, c.p.c., di cinque giorni da quando abbia avuto conoscenza legale della ordinanza che ha fissato il nuovo incanto, e cioè dal momento in cui ne sia stata informata in vista di uno svolgimento del processo che presupponga quel precedente atto ovvero dal momento in cui la stessa parte compia nel processo un’attività che presuppone il provvedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse fatto decorrere detto termine dalla data dell’avviso della cancelleria relativo alla data ed al prezzo dell’avvenuta aggiudicazione).

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Cass. civ. n. 2726/1996

Il giudice della opposizione agli atti esecutivi, nel pronunciare su di un provvedimento di assegnazione, impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. dai creditori intervenuti che lamentano l’avvenuto svincolo delle somme eccedenti l’importo delle spese e del credito del creditore pignorante, deve attenersi ai fini della pronuncia sul provvedimento al principio secondo il quale il giudice dell’esecuzione poteva disporre lo svincolo delle sole somme eccedenti l’importo delle spese e dei crediti, calcolato tenendo conto anche delle pretese creditorie dei creditori intervenuti, il cui intervento sia stato erroneamente ritenuto tardivo dal giudice dell’esecuzione.

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