Art. 586 – Codice di procedura civile – Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell' esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell' ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall' aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto [disp. att. 164].
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32249/2024
In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).
Cass. civ. n. 19548/2024
Gli atti di polizia giudiziaria, in quanto privi di natura giurisdizionale, non possono qualificarsi come provvedimenti abnormi, né sono impugnabili con ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso il verbale di sequestro preventivo e di restituzione redatto dalla polizia giudiziaria, evidenziando l'esistenza di altri strumenti a tutela della parte incisa, quali l'istanza di revoca al pubblico ministero e, in caso di parere negativo di questi, al giudice che procede, ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., nonché le impugnazioni incidentali, ex artt. 322 e ss., cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 15655/2024
La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto leso nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).
Cass. civ. n. 9426/2024
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 3887/2024
Il "prezzo giusto" - rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita - è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 l. fall., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.
Cass. civ. n. 1937/2024
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. civ. n. 49291/2023
Non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).
Cass. civ. n. 43960/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.
Cass. civ. n. 43848/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.
Cass. civ. n. 41553/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.
Cass. civ. n. 38450/2023
Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".
Cass. civ. n. 31547/2023
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).
Cass. civ. n. 30941/2023
In tema di espropriazione immobiliare, non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti.
Cass. civ. n. 28221/2023
In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).
Cass. civ. n. 26824/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 25278/2023
In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24913/2023
Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 24037/2023
L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..
Cass. civ. n. 16336/2023
In materia di esecuzione forzata, il decreto ex art. 586 c.p.c. che - nel trasferire la proprietà del bene pignorato all'aggiudicatario e in ossequio al "favor" di cui questo gode - individui l'immobile con dati catastali aggiornati, ma diversi rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, non è viziato, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla identità fisica tra i cespiti trasferiti e quelli oggetto dell'espropriazione.
Cass. civ. n. 4797/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 4447/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario e nel termine indicato nell'ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).
Cass. civ. n. 3746/2023
Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).
Cass. civ. n. 1647/2023
Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).
Cass. civ. n. 1639/2023
In tema di espropriazione immobiliare, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., può essere esercitato solo in presenza di fatti sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invalidità del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non già per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura. (Nella specie la S.C., in accoglimento dell'opposizione proposta dall'aggiudicatario, ha annullato l'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione, non costituendo "fatto nuovo", nel senso sopra indicato, la circostanza che il giudice dell'esecuzione si fosse tardivamente avveduto che il prezzo-base era stato fissato senza considerare la giurisprudenza di legittimità sull'inopponibilità ai creditori ipotecari del sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare).
Cass. civ. n. 1455/2023
Il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 890/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto. (Fattispecie relativa a rapina in danno di un'anziana donna, immobilizzata ed imbavagliata, in cui la morte della predetta era sopraggiunta per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta).
Cass. civ. n. 17811/2021
I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015).
Cass. civ. n. 25687/2018
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l'usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l'atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell'atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2014).
Cass. civ. n. 17041/2018
In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo.
Cass. civ. n. 12523/2016
Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.
Cass. civ. n. 10251/2015
Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria.
Cass. civ. n. 5796/2014
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.
Cass. civ. n. 1612/2012
In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge 12 luglio 1991, n. 203, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo. Ne consegue che l'individuazione di quest'ultimo quale giusto prezzo, oltre a presupporre una comparazione fra i dati costituiti da quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che sarebbe stato conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, richiede, ai fini della sospensione, che la differenza tra le due valutazioni debba evidenziarsi in termini di notevole inferiorità, secondo criteri da adottarsi di volta in volta in relazione al caso concreto, nel quadro della esigenza di contrasto alla illegalità cui si ispira l'art. 19 bis sopra richiamato.
Cass. civ. n. 26841/2011
L'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c..
Cass. civ. n. 24001/2011
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., a meno che il provvedimento non abbia abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c..
Cass. civ. n. 6487/2010
In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l'omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall'ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell'esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l'opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall'art. 618, secondo comma, c.p.c., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza.
Cass. civ. n. 23709/2008
In tema di vendita forzata, il trasferimento dell'immobile aggiudicato è l'effetto di una fattispecie complessa, costituita dall'aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento, quest'ultimo con funzione di verifica ed accertamento della sussistenza degli altri presupposti e, quindi, privo di autonoma efficacia traslativa in assenza delle altre condizioni. Pertanto, il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato legittima la revoca, anche d'ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c.
Cass. civ. n. 371/2007
Il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 c.p.c. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo alla funzione di convertire in danaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 dello stesso codice, nè a quello ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Cass. civ. n. 6986/2003
Non costituisce vizio di forma del decreto di trasferimento (pronunciato all'esito di una procedura di espropriazione forzata) di un immobile locato l'omessa menzione, nel titolo esecutivo, del locatore in qualità di possessore del bene, con la conseguenza che il decreto stesso deve ritenersi pienamente valido e legittimamente azionabile anche nei confronti dell'attuale possessore non proprietario dell'immobile espropriato.
Cass. civ. n. 6269/2003
In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita attribuita dall'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, al giudice dell'esecuzione anche all'esito di aggiudicazione avvenuta al prezzo base indicato nell'ordinanza di cui all'art. 576 c.p.c., può essere esercitata, indipendentemente dalle interferenze illegittime nelle vendite immobiliari, allorché – per eventi sopravvenuti o per circostanze prima non note – il prezzo offerto sia risultato notevolmente inferiore a quello giusto, sicché l'ordinanza di sospensione, che non è preclusa dalla mancata revoca o impugnazione degli atti precedenti all'aggiudicazione, comportando l'impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene, determina altresì la revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato.
Cass. civ. n. 1653/2002
In tema di procedura concorsuale, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento col quale il tribunale fallimentare abbia rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato disponente il trasferimento di un bene venduto all'incanto è inammissibile qualora venga proposto da soggetto che abbia partecipato all'incanto con un'offerta che sia stata superata da una o più altre successive, giacché in caso di nullità dell'aggiudicazione definitiva, non vi è reviviscenza delle offerte precedenti, onde l'offerta che abbia visto superata la propria offerta non è titolare di un interesse differenziato allo svolgimento di un nuovo incanto, bensì di una semplice aspettativa, analoga a quella di qualunque terzo interessato a partecipare ad una nuova asta.
Cass. civ. n. 5073/2000
In tema di esecuzione immobiliare l'art. 586 c.p.c., prevedente, nel testo modificato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, che il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita del bene espropriato quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, non compromette il principio di imparzialità per il fatto che il giudice che ha fissato il prezzo di vendita è lo stesso che poi provvede alla sospensione sulla base di un giudizio di congruità del prezzo offerto, giacché l'imparzialità del giudice viene compromessa solo quando questi, nel decidere, debba ripercorrere un itinerario logico identico a quello precedentemente seguito, cosa che non accade nell'ipotesi in esame, in quanto il prezzo nel provvedimento che dispone la vendita è fissato a norma dell'art. 568 c.p.c., con un'attività di mero impulso delle operazioni di vendita, cui è estranea la risoluzione di un contenzioso o di un contrasto sulle indicazioni del creditore procedente, mentre soltanto quando decide sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 586 cit. il giudice compie una vera e propria valutazione, secondo percorsi logici diversi, onde è da escludersi ogni sovrapposizione di attività; ne consegue che non sussiste alcun contrasto tra la disciplina di cui all'art. 586 c.p.c. e l'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge n. 848 del 1955 e che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 586 in rapporto agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Cass. civ. n. 12174/1998
Il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione (e tale è anche il giudice delegato al fallimento), costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato – indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo – sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante (o al fallimento) e quindi opponibile anche all'aggiudicatario. L'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione (o dell'ufficio fallimentare) di eventuali diritti di terzi non costituisce condizione di legittimità sostanziale del trasferimento, pur risultando ovviamente rilevante ai fini della determinazione del prezzo, né la menzione dell'esito di tale accertamento costituisce requisito di legittimità formale del decreto.
Cass. civ. n. 9744/1997
Poiché l'art. 2929 c.c. non esclude che la nullità di un atto esecutivo, precedente la vendita o l'assegnazione forzata, derivi dall'ingiustizia dell'esecuzione, anziché dalla violazione di norme del processo esecutivo, se il debitore esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo, scopre la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, purché la dimostri e abbia tempestivamente fatto valere il vizio dell'azione o del processo esecutivo, opponendosi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., può impugnare, con azione di nullità in via ordinaria, il decreto di trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.) al fine di rendere opponibile all'aggiudicatario di esso (art. 586 c.p.c.) l'accoglimento di tali opposizioni.
Cass. civ. n. 2592/1996
L'iscrizione ipotecaria e l'annotazione del pignoramento determinano, anche nel sistema tavolare, solo limitazioni rispettivamente alla circolazione giuridica ed alla disponibilità del bene che ne forma oggetto, ma non ne impediscono il trasferimento, i cui effetti, ove esso avvenga a favore dell'aggiudicatario nel procedimento di espropriazione, non risalgono al momento in cui i vincoli sono stati intavolati, bensì a quello successivo del decreto di aggiudicazione.
Cass. civ. n. 6940/1995
La tutela di cui all'art. 1460 c.c., la quale consente di mantenere in vita il contratto e tuttavia nel sospendere l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata. Pertanto, non è valutabile la sussistenza degli estremi dell'art. 1460 c.c. (o eventualmente degli artt. 1481 e 1482 c.c.) al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicatario e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di una situazione che comporta l'applicabilità delle norme sopraindicate.
Cass. civ. n. 1730/1995
Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicato acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicatario, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso.
Cass. civ. n. 2023/1994
Nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata a norma dell'art. 586 c.p.c., che è applicabile anche al caso del pegno e del privilegio speciale, comporta la purgazione del bene espropriato dai privilegi, di cui risulta gravato, con la conseguenza che il creditore titolare di un privilegio, che non sia stato avvertito (art. 498 c.p.c.) o non sia intervenuto (art. 499 stesso codice), rimane escluso dai rimedi cosiddetti oppositivi all'esecuzione, non avendo egli conseguito in alcun modo la veste di parte del processo esecutivo, con la conseguenza che allo stesso possono essere riconosciuti soltanto rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante.
Cass. civ. n. 7289/1993
Le contestazioni sulla regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per l'esperimento di tale rimedio, non possono più essere fatte valere attraverso l'impugnazione del decreto di trasferimento, adducendone una nullità riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento che non siano stati a suo tempo denunciati con la detta opposizione.
Cass. civ. n. 2693/1987
In tema di esecuzione forzata, ai fini dell'identificazione dell'immobile oggetto della vendita forzosa, sono rilevanti tutte le indicazioni contenute negli atti della procedura esecutiva e, particolarmente, quelle dell'avviso dell'asta, del verbale di vendita e del decreto di trasferimento. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito, involgendo un giudizio di fatto, non è censurabile in cassazione se informato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi logici.
Cass. civ. n. 3024/1986
Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito iussu iudicis. (Nella specie, l'esecutato era nel possesso dell'immobile oggetto dell'espropriazione in forza di un preliminare di compravendita dal quale, a seguito di fallimento del promissario alienante, la curatela aveva dichiarato di recedere, ai sensi dell'art. 72 della l. fall. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha reputato che il predetto non era titolare di una situazione di diritto soggettivo, bensì di mero fatto).
Cass. civ. n. 3447/1985
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, la ordinanza di aggiudicazione, resa in esito alla vendita con incanto, non determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene pignorato in favore dell'aggiudicatario, rendendosi a tal fine necessaria l'emissione del decreto contemplato dall'art. 586 c.p.c. Pertanto, quando tale decreto manchi, ovvero sia affetto da vizi che non ne comportino soltanto nullità (deducibile con opposizione agli atti esecutivi), bensì giuridica inesistenza, come nel caso di difetto della sottoscrizione del giudice (requisito essenziale, il quale non può trovare equipollente nella firma del cancelliere), deve riconoscersi al debitore, tuttora proprietario dell'immobile, la facoltà di proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario che di quel bene ha il possesso senza titolo. Questo principio non resta escluso dal fatto che il processo esecutivo sia ancora in corso, ancorché in stato di quiescenza, trattandosi di circostanza che non interferisce sulla legittimazione del debitore alla suddetta rivendicazione, e che può spiegare rilievo solo al diverso fine di un'eventuale riattivazione del processo stesso su iniziativa dell'aggiudicatario (ove ancora consentita), per ottenere un provvedimento ex art. 586 c.p.c. che produca a suo favore il trasferimento del bene.
Cass. civ. n. 7233/1983
La vendita forzata, nella quale rientra ogni tipo di vendita fallimentare mobiliare e immobiliare, non può equipararsi alla vendita volontaria, attuando essa un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale la domanda dell'aggiudicatario si pone soltanto come presupposto, ed alla stessa, pertanto, sono inapplicabili le regole giuridiche riguardanti non solo la garanzia per vizi della cosa o mancanza di qualità, ma anche quelle sulla risoluzione del contratto per inadempimento, con particolare riferimento all'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Quando, tuttavia, la cosa oggetto della vendita risulta, successivamente al trasferimento, essere diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario nonché da quella indicata negli atti del procedimento, viene meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giurisdizionale, conseguendone la sostanziale nullità della vendita ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere quanto indebitamente versato.
Cass. civ. n. 917/1983
La qualificazione – così enunciata, in sede di espropriazione forzata, nel decreto di trasferimento di un immobile – di un rapporto (agrario) intercorrente fra colui che, quale proprietario del bene è soggetto all'esecuzione forzata, ed un terzo, titolare di un diritto sul bene in virtù di un rapporto personale con l'esecutato medesimo, non è vincolante per il terzo acquirente, che è pertanto legittimato a provarne l'inesistenza ovvero a provare l'esistenza di un diverso rapporto giuridico.
Cass. civ. n. 3453/1982
Poiché oggetto della vendita forzata è il bene che è stato assoggettato a pignoramento, il principio secondo cui l'identificazione di tale bene va effettuata in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c. – in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata – qualora la descrizione del bene stesso nel decreto di trasferimento non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione dell'anzidetta estensione.
Cass. civ. n. 4665/1981
Nelle controversie relative alla identificazione dell'immobile aggiudicato in sede di esecuzione forzata deve aversi riguardo anzitutto al decreto nel quale il giudice, trasferendo all'aggiudicatario il bene espropriato, ripete la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, senza alcuna variante; ed è insindacabile in cassazione — se sorretta da motivazione adeguata e scevra di errori di logica e di diritto — la valutazione del giudice del merito che, sulla base degli anzidetti provvedimenti, sia pervenuto all'identificazione del bene.
Cass. civ. n. 4899/1980
La vendita forzata costituisce un'autonoma fattispecie complessa che si riporta allo schema dei trasferimenti coattivi che si completa e si perfeziona col provvedimento giudiziale di assegnazione. Pertanto, l'acquisto dell'immobile espropriato da parte dell'aggiudicatario non rientra nello schema degli acquisti derivativi e l'aggiudicatario non può considerarsi avente causa dal debitore espropriato.
Cass. civ. n. 1518/1980
L'identificazione dell'immobile espropriato al fine di stabilire se una porzione dello stesso sia o meno compresa nelle aggiudicazioni, dev'essere compiuta alla stregua degli elementi obiettivi contenuti negli atti del procedimento esecutivo, particolarmente nel bando di vendita e nel provvedimento di aggiudicazione, e al riguardo, mentre possono avere rilievo i confini dell'immobile ed i relativi dati catastali, non può tenersi conto dell'essere la vendita a corpo e non a misura, attenendo tale distinzione alla determinazione del prezzo e non alla sua individuazione.
Cass. civ. n. 443/1980
La particolare efficacia probatoria, che assiste, fino a querela di falso, l'atto pubblico, è limitata alle affermazioni concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non si estende ad affermazioni relative ad attività o fatti diversi da quelli predetti. Pertanto, l'affermazione, contenuta nel decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c., dell'avvenuto deposito (non nelle mani del giudice dell'esecuzione né in presenza del medesimo) del prezzo del bene espropriato non costituisce una falsa attestazione contestabile mediante la proposizione della querela di falso, ma un errore nell'attività accertativa del giudice dell'esecuzione, avverso cui è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 5466/1978
Tra gli atti giurisdizionali decisori e definitivi contro i quali il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., è ammesso, non rientra il decreto di trasferimento dell'immobile espropriato, pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Infatti tale decreto non è decisorio, non essendo emesso al fine della composizione di contrapposte situazioni soggettive e sul presupposto di un contraddittorio, bensì nell'esercizio della funzione, di natura esecutiva, di convertire in denaro l'immobile espropriato e venduto; né definitivo, essendo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi sia per vizi formali che per vizi sostanziali (quali l'esistenza di posizioni soggettive sostanziali escludenti la validità o l'efficacia dell'atto).
Cass. civ. n. 5121/1978
In sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale, con la quale un terzo abbia preteso la proprietà od altro diritto reale sul bene medesimo. Pertanto, l'aggiudicatario, ove tenuto alla restituzione del bene in favore di quel terzo, non può ritenersi necessariamente in buona fede, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1147 e ss. c.c., per il solo fatto di aver acquistato in sede di procedimento espropriativo, atteso che, in relazione alla presenza di detta trascrizione, è configurabile una sua situazione di ragionevole dubbio o sospetto sull'esistenza del diritto altrui, idonea ad escludere l'ignoranza di ledere il diritto stesso, e, quindi, la buona fede. Tale principio non trova limitazioni o deroghe nell'art. 2921 c.c., sui diritti verso il debitore od i creditori spettanti all'aggiudicatario che subisca l'evizione, perché questa norma, diretta ad evitare un indebito arricchimento dei predetti soggetti, prescinde dallo stato di buona o mala fede dell'aggiudicatario stesso, e della sua incidenza nei rapporti con il terzo che abbia vittoriosamente rivendicato il bene.