Art. 592 – Codice di procedura civile – Nomina dell’amministratore giudiziario
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [disp. att. 159].
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 27148/2006
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è prevista dall'art. 591 c.p.c. come alternativa rispetto ad un incanto successivo al ribasso è rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, a prescindere da una espressa domanda dei creditori procedenti, e non rappresenta una forma autonoma di esecuzione, ma costituisce una fase incidentale del procedimento di espropriazione, meramente eventuale e sussidiaria, che ha la funzione di sospenderlo in presenza di una contingenza negativa in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. Il suo scopo è di mantenere il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che ne comporterebbe il ricorso ad un nuovo incanto. (Principio affermato riguardo a fattispecie soggetta al testo dell'art. 591 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 39 quater del D.L. n. 273 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 2006).