Art. 593 – Codice di procedura civile – Rendiconto
L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice [disp. att. 178]. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36333/2024
In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Cass. civ. n. 24097/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).
Cass. civ. n. 20573/2024
In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.
Cass. civ. n. 11375/2024
E' appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.
Cass. civ. n. 3066/2024
In tema di impugnazioni, il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 50305/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso.
Cass. civ. n. 46453/2023
Il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 37517/2023
In tema di impugnazione del pubblico ministero, anche dopo l'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen., il sostituto procuratore che non sia stato pubblico ministero di udienza e non sia stato esplicitamente delegato dal Procuratore della Repubblica è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado, stante l'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero e non occorrendo, verso terzi, una formale delega, costituente atto interno all'ufficio di Procura di cui va presunta l'esistenza e della cui assenza l'imputato non ha interesse a dolersi.
Cass. civ. n. 35796/2023
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
Cass. civ. n. 34097/2023
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33330/2023
Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22091/2023
della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite - Necessità – Esclusione. Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.
Cass. civ. n. 21716/2023
In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 17163/2023
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non ha legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum"), in quanto l'impugnazione è l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).
Cass. civ. n. 16286/2023
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria, diversamente valutando la deposizione di un testimone, non è tenuto a procedere alla nuova audizione dello stesso, nel caso in cui le parti, dopo che sia stata disposta la rinnovazione della prova dichiarativa, vi abbiano concordemente rinunciato, prestando il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 3092/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).
Cass. civ. n. 1441/2023
E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).
Cass. civ. n. 3/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 18080/2013
L'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice, prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con la conseguenza che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'art. 170 del citato d.p.r. n. 115 del 2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall'art. 645 c.p.c..
Cass. civ. n. 19652/2005
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione risolve contestazioni sul rendiconto presentato dal custode può essere direttamente impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se incide su diritti soggettivi, poiché, secondo il disposto dell'art. 593 c.p.c., i provvedimenti che il suddetto giudice adotta in sede di approvazione del conto non sono altrimenti impugnabili.
Cass. civ. n. 3419/2004
Non è ricorribile per cassazione la sentenza attinente al giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito, nella parte in cui non abbia disposto, a carico del custode, l'ordine di presentazione del rendiconto e di deposito delle rendite.
Cass. civ. n. 5824/1993
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 560 primo comma e 593 c.p.c., ordina al custode di beni immobili pignorati di rendere il conto entro un termine appositamente fissato, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di provvedimento per il quale non ricorrono i requisiti della decisorietà e della definitività.
Cass. civ. n. 1472/1981
Il giudizio di rendiconto nei confronti del custode, promosso dalle parti che abbiano rinunciato agli atti del giudizio nel corso del quale sia stato concesso sequestro giudiziario (nella specie: causa di reintegrazione di legittima e divisione ereditaria), è autonomo rispetto al giudizio estinto, ove sia affermato il diritto ad ottenere direttamente dal custode il rendiconto con la consegna sia delle rendite che dei beni sequestrati per essere venuto meno lo stato di sequestro e la qualità nel custode di ausiliario del giudice; consegue, pertanto, che ad esso non può estendersi l'efficacia della procura conferita al difensore nel giudizio di divisione ereditaria, operando essa con esclusivo riferimento al rapporto processuale per cui è rilasciata e legittimando il difensore stesso ad esercitare i poteri di controllo del giudice sulla gestione del custode e sul rendiconto cui questi è tenuto, ma non ad instaurare l'autonomo giudizio di rendiconto nei confronti di un soggetto diverso.
Cass. civ. n. 4008/1980
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 593 c.p.c., risolve, applicando le disposizioni degli artt. 236 e ss. dello stesso codice, le contestazioni insorte in ordine ai conti parziali e a quello finale presentati dall'amministratore giudiziario ha natura di provvedimento giurisdizionale decisorio e, pertanto, essendo dichiarata espressamente non impugnabile, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 3969/1975
L'obbligazione di rendiconto è un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perché riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art. 14 c.p.c., il quale fa riferimento, ai fini della competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa.
Cass. civ. n. 3315/1971
Nelle cause di rendiconto, in mancanza di indicazione o dichiarazione di valore da parte dell'attore, la competenza si presume del giudice adito, ove il convenuto non contesti il valore presunto. Nel caso di contestazione il giudice può ricavare detto valore ai fini della competenza dagli atti di causa ed anche da nozioni di fatto di comune esperienza.
Cass. civ. n. 735/1968
L'ordinanza del giudice, che, nel corso dell'espropriazione forzata immobiliare, pronuncia sul rendiconto del custode dei beni pignorati, costituisce provvedimento non impugnabile, a norma dell'art. 593 c.p.c., anche se a contenuto negativo e puramente ordinatorio. Pertanto, è inammissibile, contro il provvedimento, l'opposizione proposta mediante reclamo al collegio. (Nella specie, essendo stata presentata denuncia penale contro l'operato del custode, il giudice delegato all'esecuzione, con la detta ordinanza — ed ovviamente in attinenza alle contestazioni in merito al rendiconto sollevate con la denunzia — aveva disposto di soprassedere ad ogni statuizione sull'approvazione o meno del conto).
Cass. civ. n. 2158/1961
I giudizi sui rendiconti in sede cautelare ed esecutiva, a differenza dei rendiconti come oggetto di domanda autonoma, sono sottratti alla decisione del collegio, essendo il giudice istruttore (cioè l'organo singolo che ha disposto il sequestro) a norma dell'art. 593 c.p.c., richiamato dall'art. 560, competente a decidere sulle contestazioni con ordinanza non impugnabile. In pendenza del sequestro giudiziario, la parte non ha diritto di pretendere dal custode il rendiconto e la consegna delle vendite, ma solo un interesse a che il conto sia reso al giudice e le rendite siano depositate nei modi da questo stabilito (art. 593 cit.); interesse che è tutelabile mediante un'istanza rivolta direttamente al giudice, al fine di sollecitare, da parte sua, l'esercizio dei poteri-doveri prescritti al riguardo dalla legge.