Art. 601 – Codice di procedura civile – Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627 [disp. att. 181].
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30716/2024
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 23275/2024
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto. (Fattispecie relativa all'elezione di domicilio presso il difensore effettuata da imputato detenuto, sempre presente nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 22287/2024
La dichiarazione o l'elezione di domicilio, richiesta a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è funzionale alla "vocatio in iudicium" e, a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello, può essere anche antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione postula un requisito limitativo dell'accesso alla impugnazione non previsto, in violazione del principio di legalità della procedura.
Cass. civ. n. 20726/2024
Il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi.
Cass. civ. n. 18196/2024
In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.
Cass. civ. n. 16480/2024
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).
Cass. civ. n. 14843/2024
Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).
Cass. civ. n. 12157/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che non esiste incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare).
Cass. civ. n. 8014/2024
Nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.
Cass. civ. n. 7990/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni).
Cass. civ. n. 5481/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, il cui mancato rispetto comporta la nullità del relativo decreto di citazione e degli atti conseguenziali, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 5-duodecies del citato d.l. n. 162 del 2022, 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, non incidono sulla disciplina dei termini a comparire, ma solo su quella del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", la cui applicazione è stata estesa, da ultimo, alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024). com. 1, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge del 2022 num. 162 art. 16 com. 1, Legge del 2022 num. 199 CORTE COST., Decreto Legge del 2023 num. 75 art. 17, Legge del 2023 num. 112 CORTE COST., Decreto Legge del 2023 num. 215 art. 11 com. 7
Cass. civ. n. 5386/2024
Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.
Cass. civ. n. 5347/2024
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che vi è stretta correlazione tra la cessazione dell'efficacia del c.d. rito pandemico e l'entrata in vigore delle previsioni che disciplinano l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di appello).
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49644/2023
La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2023).
Cass. civ. n. 48275/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Cass. civ. n. 46491/2023
L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).
Cass. civ. n. 42232/2023
E' legittima la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei suoi due difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Cass. civ. n. 42185/2023
In tema di spese processuali, ove ricorra per cassazione avverso la sentenza di appello il solo responsabile civile, mentre l'imputato mostri acquiescenza alla sentenza, non esercitando la propria facoltà d'impugnazione, la condanna alle spese dovrà essere pronunciata a carico del solo responsabile civile ricorrente, atteso che non si è realizzata alcuna situazione di soccombenza dell'imputato rimasto inerte.
Cass. civ. n. 32910/2023
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine per la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità generale a regime intermedio che non è sanata dalla rinuncia a comparire dello stesso, ove il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull'effettività e adeguatezza della difesa.
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 26803/2023
In tema di prescrizione, rientra nel novero degli atti che ne interrompono il corso anche il decreto di citazione per il giudizio di appello, in ragione della genericità del riferimento al decreto di citazione contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen.
Cass. civ. n. 6010/2023
In tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione, sicché, per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 2022, tale termine è di venti giorni. (In motivazione, la Corte ha escluso che la disposizione transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2023, 150, sia riferibile agli atti preliminari al giudizio di appello, con la conseguenza che, per l'individuazione della normativa processuale applicabile, occorre fare riferimento al principio "tempus regit actum").
Cass. civ. n. 2319/2023
In tema di cause di giustificazione, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando n. 11 della medesima, risulta configurabile lo stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza una concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'Autorità. 25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater
Cass. civ. n. 12685/2021
La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018).
Cass. civ. n. 20977/2018
In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, il provvedimento con il quale il giudice, per inattività delle parti, dichiara l'estinzione del giudizio di divisione del bene pignorato, instaurato ex artt. 600 e 601 c.p.c., anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che esso è impugnabile con appello e non mediante reclamo dinnanzi al collegio.
Cass. civ. n. 20817/2018
Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti.
Cass. civ. n. 10653/2014
In tema di esecuzione forzata, quando oggetto di espropriazione immobiliare sono quote di un'unità poderale - già costituita in comprensorio di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed in origine assegnata in proprietà a contadini diretti coltivatori, ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 - pervenute ai debitori in forza di successione a causa di morte anteriore all'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 191, la persistente infrazionabilità del bene preclude la vendita giudiziaria delle quote indivise, con la conseguenza che trova applicazione la speciale procedura camerale prevista dagli artt. 5 e segg. della legge n. 1078 del 1940 invece dell'ordinario giudizio di divisione, previsto dall'art. 601 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 682/2000
Nell'espropriazione di beni indivisi l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. neppure dal proprietario non debitore trattandosi di atto revocabile dal giudice che lo ha emesso e impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 9370/1995
Nel giudizio di divisione dei beni pignorati disposto ai sensi dell'art. 599 c.p.c. la morte del debitore sopravvenuta prima della sua costituzione nel giudizio di divisione comporta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e gli eredi della parte defunta possono dolersi della mancata interruzione del processo, anche quando sono parti del giudizio di divisione come comproprietari non debitori.
Cass. civ. n. 5718/1987
Qualora, a seguito di pignoramento di bene indiviso, venga sospeso il procedimento esecutivo, in attesa della definizione di giudizio di divisione (art. 601 c.p.c.), il giudice istruttore di quest'ultimo, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita od assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa. Ove tale attribuzione venga disposta dall'istruttore, il relativo provvedimento, di carattere anomalo, e non altrimenti impugnabile, è denunciabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo contenuto decisorio.
Cass. civ. n. 2889/1982
Nell'esecuzione su beni indivisi, il giudizio cognitivo diretto allo scioglimento della comunione, pur subordinando alla sua conclusione la procedura esecutiva, rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello. Conseguentemente, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con cui sia stato sospeso il processo e sia stata disposta la divisione, non può essere valutata alla stregua di un provvedimento istruttorio emesso nel corso dell'ordinario processo cognitivo divisionale, né l'«avviso» di tale ordinanza può sostituire la «chiamata in giudizio» prevista dall'art. 1113, terzo comma, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.
Cass. civ. n. 4317/1974
L'estinzione del processo per mancata o intempestiva riassunzione deve per produrre i suoi effetti, essere dichiarata dal giudice. Pertanto, se il giudizio di divisione — che, a norma dell'art. 601 c.p.c., determina la sospensione del processo per espropriazione di beni indivisi — pur essendosi verificati i presupposti della sua estinzione, e pur risultando la relativa causa cancellata dal ruolo, non è dichiarato estinto, esso può essere ancora riassunto. In tal caso, non essendo avvenuta la definizione del giudizio di divisione, la causa di sospensione del processo esecutivo deve considerarsi tuttora perdurante, onde il detto processo, pur non potendo ancora essere riassunto, non può essere dichiarato estinto.
Cass. civ. n. 3432/1974
L'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nel procedimento di divisione del bene indiviso oggetto del pignoramento immobiliare, dispone la vendita dell'immobile, nonostante sia insorta controversia sulla necessità della vendita, a seguito di domanda di assegnazione, della quota pignorata da parte del comproprietario del bene, è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, avendo contenuto decisorio ed essendo sottratta per legge ad ogni altra forma di impugnazione.
Cass. civ. n. 44/1968
Il termine per promuovere il giudizio di divisione nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi, da chiunque sia stata proposta la relativa istanza, è un termine concesso a tutte le parti che hanno la possibilità di instaurarlo: al creditore precedente, cioè, non meno che al debitore. Ne consegue che per entrambe queste parti si verificano gli effetti propri della decadenza conseguente al suo inutile decorso. Nell'espropriazione dei beni indivisi, l'inattività delle parti nel promuovere il giudizio di divisione entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, determina l'estinzione del processo esecutivo, poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitivamente sospeso, in attesa di un evento — quale l'inserimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo al fine del suo espletamento — che non può verificarsi. Il pagamento del debito durante la sospensione dell'esecuzione disposta perché si proceda alla divisione del bene (indiviso, pignorato), non ha alcuna rilevanza sulla prosecuzione dell'esecuzione, che continua sia pure al solo fine della liquidazione e del recupero delle spese, e pertanto non dispensa le parti dall'onere di promuovere, nel termine perentorio fissato, il giudizio di divisione.
Cass. civ. n. 1844/1967
Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facoltà di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo, il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.