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Articolo 604 Codice di procedura civile — Disposizioni particolari

Articolo 604 Codice di procedura civile — Disposizioni particolari

Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5507/2003

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell’esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata; ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l’intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

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Cass. civ. n. 15198/2000

L’art. 604, secondo comma, c.p.c., che stabilisce l’intervento obbligatorio del terzo ogni volta che dev’essere sentito il debitore esecutato, è norma dettata in tema di espropriazione contro il terzo proprietario dal capo VI, titolo II del terzo libro del codice di rito, che non riguarda, perciò, l’espropriazione presso il terzo, il quale non è assoggettato all’esecuzione, ma si presenta come semplice autore e destinatario di attività che si svolgono nel processo esecutivo.

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Cass. civ. n. 9885/1994

Nel procedimento esecutivo contro il terzo proprietario (nella specie, datore di ipoteca) si applicano a questo tutte le disposizioni relative al debitore — tranne il divieto di cui all’art. 579, comma 1 — ed il terzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 604 c.p.c., deve essere pertanto sentito tutte le volte in cui deve essere sentito il debitore e, come il debitore, deve essere, perciò, convocato anche nell’udienza fissata dal giudice della esecuzione per l’autorizzazione alla vendita dell’immobile (art. 569 c.p.c.); ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, l’omessa audizione del terzo datore (o del debitore) non è, di per sé, causa di nullità del procedimento ed, essendo solo strumentale per il migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, può essere, perciò, dedotta solo con l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di vendita (art. 617 c.p.c.) nei casi in cui su di essa abbia influito, viziandolo.

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Cass. civ. n. 4369/1978

Quando oggetto dell’espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, però, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione; pertanto, ai sensi dell’art. 604, solo a quest’ultimo dev’essere notificato l’atto di pignoramento.

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Cass. civ. n. 2068/1977

La norma di cui all’art. 2929 c.c., la quale stabilisce che le nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione non hanno effetti riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, si riferisce unicamente ai vizi di forma che comportano la nullità dei singoli atti esecutivi: da questa tipizzazione normativa sono escluse perciò le ipotesi di illegittimità dell’esecuzione per mancanza, nel creditore procedente, del diritto a procedere a esecuzione forzata, o perché l’esecuzione viene esercitata su beni che non sono pignorabili oppure non appartengono al debitore esecutato. Conseguentemente la norma indicata non può trovare applicazione quando, trattandosi di espropriazione di un immobile gravato da ipoteca per un debito altrui, il pignoramento e i successivi atti esecutivi siano compiuti nei confronti del debitore, anziché nei confronti del terzo proprietario dell’immobile, come dispone l’art. 604 c.p.c. poiché in tale ipotesi l’azione esecutiva non è diretta contro il soggetto passivamente legittimato e, perciò, in quanto illegittima, è intrinsecamente e assolutamente inidonea ad attuare la funzione dell’espropriazione forzata, precludendo il trasferimento coatto all’aggiudicatario o all’assegnatario del diritto di proprietà sull’immobile illegittimamente assoggettato all’espropriazione.

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