Art. 605 – Codice di procedura civile – Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3721/2025
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.
Cass. civ. n. 36333/2024
In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Cass. civ. n. 33706/2024
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione "per relationem", mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale, a seguito del disposto annullamento di una prima pronunzia di appello per omessa valutazione della richiesta di definizione con rito abbreviato avanzata, per effetto dell'art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'imputato contumace con i motivi di gravame, era stato integralmente recepito il contenuto della pronunzia annullata, in punto di affermazione di responsabilità, con motivazione "per relationem").
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 26875/2024
I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).
Cass. civ. n. 6892/2024
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 50817/2023
Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto la decisione immune da censure, non risultando la condanna pregiudicata dall'espunzione dal compendio probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, erroneamente ritenute utilizzabili, posto che il giudizio di primo grado era stato definito con rito ordinario).
Cass. civ. n. 42235/2023
già acquisiti - Assenza di ulteriore attività istruttoria - Legittimità della confisca - Sussistenza - Ragioni. In tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, riformando la decisione assolutoria del primo giudice priva di motivazione sul punto, accerti la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, in base a una diversa valutazione delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33030/2023
A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.
Cass. civ. n. 11981/2023
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.
Cass. civ. n. 30929/2018
Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.
Cass. civ. n. 24239/2018
Al destinatario di una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilità di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un'azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l'avente diritto all'esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna.
Cass. civ. n. 7041/2017
Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c..
Cass. civ. n. 2855/2015
In ipotesi di esecuzione forzata per rilascio in virtù di sentenza di condanna conseguente a risoluzione di un contratto di comodato, il terzo detentore dell'immobile da rilasciare - nei cui confronti il titolo può essere eseguito - è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione, qualora sostenga di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata. (Nella specie, il terzo occupante aveva spiegato opposizione, deducendo di aver acquistato la proprietà del bene per usucapione).
Cass. civ. n. 6427/2009
In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell'immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.
Cass. civ. n. 3087/2007
Qualora sia stato disposto il rilascio dell'immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall'attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell'art. 615 c.p.c. se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;o ai sensi dell'art. 404, comma secondo, c.p.c., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.
Cass. civ. n. 7922/2004
In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di quel processo; in mancanza, non possono essere utilizzati per sostenere un'opposizione all'esecuzione per rilascio intrapresa sulla base del titolo esecutivo formatosi a conclusione dell'espropriazione, giacché solo i vizi che determinano una nullità non sanabile possono esser azionati in ogni tempo, mentre tutti gli altri vizi di nullità di un provvedimento giurisdizionale vanno fatti valere secondo lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge, come si desume dal disposto dell'art. 161 c.p.c. Pertanto, qualora nell'ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un'opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell'aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo.
Cass. civ. n. 4488/2003
In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell'esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell'immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 1103/1995
Con riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all'opposizione all'esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l'unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante.
Cass. civ. n. 11090/1993
In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'espropriazione forzata immobiliare, l'opposizione all'esecuzione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito l'espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all'opponente e che perciò l'acquirente non ha diritto di procedere all'esecuzione.
Cass. civ. n. 2005/1993
Nel procedimento di esecuzione per rilascio, di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., non è prevista la formazione di un fascicolo di ufficio in cui debbano essere contenuti gli originali notificati del titolo esecutivo e del precetto, mentre all'ufficiale giudiziario procedente compete esclusivamente di verificare l'esistenza del titolo enunciato nel precetto, non anche l'esistenza della sua previa notificazione, di guisa che, quante volte sia fatto valere in via di opposizione agli atti esecutivi il difetto di tale ultimo adempimento, non potendo il giudice adito effettuare i relativi riscontri sulla base della documentazione di cui al fascicolo suddetto, grava sull'opposto l'onere di provare la sussistenza dell'adempimento stesso.
Cass. civ. n. 5782/1982
Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.
Cass. civ. n. 2579/1982
A norma dell'art. 605, primo comma, c.p.c., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione.
Cass. civ. n. 6104/1981
L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di bene immobile, il quale spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui essa viene fatta valere, non può essere contrastato in forza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene medesimo, diverso da quello preso in esame da detta sentenza, ove tale titolo non sia opponibile al soggetto in cui favore quest'ultima è stata pronunciata.
Cass. civ. n. 812/1978
Nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, a norma dell'art. 605 c.p.c., il precetto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 1880/1977
L'esecuzione forzata per rilascio di immobili già condotti in locazione dalla pubblica amministrazione e destinati a sede in pubblici uffici — conseguentemente, nella specie, all'emissione della ordinanza prevista dall'art. 665 c.p.c. — è devoluta alla giurisdizione ordinaria, qualora alla cessazione della locazione segua la mera utilizzazione ulteriore della cosa da parte dell'amministrazione, e non un provvedimento di carattere ablatorio idoneo a sacrificare il diritto del locatore a riottenerne la disponibilità.
Cass. civ. n. 4274/1976
Nel giudizio di opposizione avverso esecuzione per rilascio di immobile, instaurata dall'aggiudicatario dell'immobile stesso in esito a vendita fallimentare, il giudice del merito può avvalersi della prova testimoniale per accertare l'estensione del bene appartenuto al fallito, e, quindi, trasferito all'aggiudicatario, ove tale indagine non sia rivolta a contrastare il contenuto dei documenti inerenti a quell'appartenenza ed a quel trasferimento, ma a chiarire l'esatta consistenza dell'immobile cui essi si riferiscono. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.
Cass. civ. n. 508/1976
L'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile è operativo non soltanto nei confronti della parte cui la statuizione è rivolta, bensì anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui l'ordine viene coattivamente posto in esecuzione, e, a tali fini, non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precetto né comunicargli l'avviso di rilascio. Il detentore può, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento di sfratto proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ovvero una autonoma azione di accertamento. (Nella specie, il provvedimento di sfratto emesso nei confronti dell'affittuario di un fondo è stato ritenuto operativo nei confronti di un terzo che assumeva di detenere l'immobile nella qualità di subconcessionario).