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Articolo 605 Codice di procedura civile — Precetto per consegna o rilascio

Articolo 605 Codice di procedura civile — Precetto per consegna o rilascio

Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7041/2017

Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa “inter alios”, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c..

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Cass. civ. n. 6427/2009

In difetto di prova contraria, sugli immobili oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ciascuno di essi operi con il consenso degli altri, per cui ogni comunista è legittimato ad agire per il rilascio dell’immobile comune senza che sia necessaria la partecipazione degli altri comunisti.

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Cass. civ. n. 3087/2007

Qualora sia stato disposto il rilascio dell’immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c. se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza;o ai sensi dell’art. 404, comma secondo, c.p.c., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.

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Cass. civ. n. 7922/2004

In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell’ambito di quel processo; in mancanza, non possono essere utilizzati per sostenere un’opposizione all’esecuzione per rilascio intrapresa sulla base del titolo esecutivo formatosi a conclusione dell’espropriazione, giacchè solo i vizi che determinano una nullità non sanabile possono esser azionati in ogni tempo, mentre tutti gli altri vizi di nullità di un provvedimento giurisdizionale vanno fatti valere secondo lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge, come si desume dal disposto dell’art. 161 c.p.c. Pertanto, qualora nell’ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un’opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell’aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo.

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Cass. civ. n. 4488/2003

In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell’esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l’azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell’immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell’esecuzione.

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Cass. civ. n. 1103/1995

Con riguardo all’esecuzione per consegna o rilascio la legittimazione all’opposizione all’esecuzione spetta pure al detentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo efficace nei suoi confronti per essere lo stesso l’unico soggetto che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa esecutiva della parte istante.

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Cass. civ. n. 11090/1993

In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’espropriazione forzata immobiliare, l’opposizione all’esecuzione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito l’espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all’opponente e che perciò l’acquirente non ha diritto di procedere all’esecuzione.

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Cass. civ. n. 2005/1993

Nel procedimento di esecuzione per rilascio, di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., non è prevista la formazione di un fascicolo di ufficio in cui debbano essere contenuti gli originali notificati del titolo esecutivo e del precetto, mentre all’ufficiale giudiziario procedente compete esclusivamente di verificare l’esistenza del titolo enunciato nel precetto, non anche l’esistenza della sua previa notificazione, di guisa che, quante volte sia fatto valere in via di opposizione agli atti esecutivi il difetto di tale ultimo adempimento, non potendo il giudice adito effettuare i relativi riscontri sulla base della documentazione di cui al fascicolo suddetto, grava sull’opposto l’onere di provare la sussistenza dell’adempimento stesso.

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Cass. civ. n. 5782/1982

Nell’esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l’indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell’art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell’intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l’opposizione all’esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all’art. 480 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2579/1982

A norma dell’art. 605, primo comma, c.p.c., nella procedura di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all’esecuzione.

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Cass. civ. n. 6104/1981

L’ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di bene immobile, il quale spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui essa viene fatta valere, non può essere contrastato in forza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene medesimo, diverso da quello preso in esame da detta sentenza, ove tale titolo non sia opponibile al soggetto in cui favore quest’ultima è stata pronunciata.

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Cass. civ. n. 812/1978

Nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili, a norma dell’art. 605 c.p.c., il precetto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo esecutivo.

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Cass. civ. n. 1880/1977

L’esecuzione forzata per rilascio di immobili già condotti in locazione dalla pubblica amministrazione e destinati a sede in pubblici uffici — conseguentemente, nella specie, all’emissione della ordinanza prevista dall’art. 665 c.p.c. — è devoluta alla giurisdizione ordinaria, qualora alla cessazione della locazione segua la mera utilizzazione ulteriore della cosa da parte dell’amministrazione, e non un provvedimento di carattere ablatorio idoneo a sacrificare il diritto del locatore a riottenerne la disponibilità.

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Cass. civ. n. 4274/1976

Nel giudizio di opposizione avverso esecuzione per rilascio di immobile, instaurata dall’aggiudicatario dell’immobile stesso in esito a vendita fallimentare, il giudice del merito può avvalersi della prova testimoniale per accertare l’estensione del bene appartenuto al fallito, e, quindi, trasferito all’aggiudicatario, ove tale indagine non sia rivolta a contrastare il contenuto dei documenti inerenti a quell’appartenenza ed a quel trasferimento, ma a chiarire l’esatta consistenza dell’immobile cui essi si riferiscono. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.

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Cass. civ. n. 508/1976

L’ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile è operativo non soltanto nei confronti della parte cui la statuizione è rivolta, bensì anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui l’ordine viene coattivamente posto in esecuzione, e, a tali fini, non è necessario notificare allo stesso detentore il titolo esecutivo e il precetto né comunicargli l’avviso di rilascio. Il detentore può, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento di sfratto proponendo opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ovvero una autonoma azione di accertamento. (Nella specie, il provvedimento di sfratto emesso nei confronti dell’affittuario di un fondo è stato ritenuto operativo nei confronti di un terzo che assumeva di detenere l’immobile nella qualità di subconcessionario).

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