Art. 622 – Codice di procedura civile – Opposizione della moglie del debitore

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Corte cost. n. 143/1967

L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto è previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietà di lei e siti nella casa coniugale, si rifà ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversità di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

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