Art. 622 – Codice di procedura civile – Opposizione della moglie del debitore
L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 18502/2024
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 5227/2024
Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.
Cass. civ. n. 48081/2023
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).
Cass. civ. n. 38481/2023
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Cass. civ. n. 36524/2023
A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, restando conseguentemente irrilevante la mancata formulazione, in quella sede, della contestazione suppletiva ex art. 521 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile vittima di lesioni personali, reputando irrilevante, ai fini civilistici, che all'iniziale contestazione, in sede penale, delle stesse quali aggravante del reato di rissa non fosse seguita una rituale contestazione suppletiva quale autonomo titolo di reato, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.).
Cass. civ. n. 17358/2023
In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.
Corte cost. n. 143/1967
L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto è previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietà di lei e siti nella casa coniugale, si rifà ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversità di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.