Art. 621 – Codice di procedura civile – Limiti della prova testimoniale

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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