Art. 631 – Codice di procedura civile – Mancata comparizione all’udienza

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancellierecomunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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