Art. 630 – Codice di procedura civile – Inattività delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34475/2024
In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela.
Cass. civ. n. 32769/2024
In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria.
Cass. civ. n. 26627/2024
È suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce.
Cass. civ. n. 23240/2024
Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.
Cass. civ. n. 22615/2024
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.
Cass. civ. n. 22283/2024
In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione).
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 14955/2024
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Cass. civ. n. 14631/2024
In tema di reati edilizi, non è consentita la revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcune porzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reato commesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilità di una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003, ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenuta realizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessaria riferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza).
Cass. civ. n. 9207/2024
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Cass. civ. n. 8803/2024
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 1675/2024
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento della diminuente speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi concretamente per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che collabori in modo decisivo per l'individuazione o la cattura dei complici, è necessario che il contributo offerto abbia consentito il raggiungimento di tali esiti, non essendo sufficiente che esso sia stato utile al raggiungimento della verità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la cattura dei correi e la liberazione della vittima, si era limitato a chiarire l'esatto movente del rapimento).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 43631/2023
È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.
Cass. civ. n. 43619/2023
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è necessario che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è sufficiente che il difensore abbia ottenuto la procura speciale per la proposizione dell'istanza di revocazione, ove non sia stato espressamente previsto che essa estenda i propri effetti anche al grado di giudizio rispetto al quale la richiesta è, di fatto, proposta).
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 31548/2023
E' ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell'opera, nonchè del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione). Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 73
Cass. civ. n. 22723/2023
In tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la "prima udienza successiva" - indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione - coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.).
Cass. civ. n. 5921/2023
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Cass. civ. n. 1899/2023
Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.
Cass. civ. n. 14792/2022
In tema di revisione, costituisce prova nuova, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza civile, mai acquisita, né valutata, neanche implicitamente, nel processo penale, costitutiva di effetti giuridici idonei a incidere sui presupposti del reato, senza che sia necessaria la sua irrevocabilità. (Fattispecie in tema di sentenza civile di appello, esecutiva a norma dell'art. 373 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 21874/2021
Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese. (Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 25/05/2018).
Cass. civ. n. 20839/2018
In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile. Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio. (Fattispecie in cui la convenuta opposta si era costituita nel giudizio prima del deposito dell'atto di rinuncia, formalizzato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, avanzando domanda risarcitoria per responsabilità processuale).
Cass. civ. n. 9362/2017
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell’art. 630 c.p.c. l’impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l’opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell’inappellabilità, previsto per le decisioni sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta.
Cass. civ. n. 14646/2016
In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 14449/2016
Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.
Cass. civ. n. 27031/2014
In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con cui, successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell'estinzione).
Cass. civ. n. 19283/2014
Nella espropriazione forzata è inammissibile la richiesta al giudice della opposizione all'esecuzione di declaratoria di inefficacia del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., per mancata o intempestiva proposizione della istanza di vendita, richiedendosi, ai sensi dell'art. 630, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle riforme di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69) che la parte interessata sollevi dinanzi al giudice della esecuzione, prima di ogni altra sua difesa, eccezione di estinzione del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 18320/2014
Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui all'art. 308, primo comma cod. proc. civ., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo, o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, ovvero con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 23410/2013
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive e all'eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti) e sulla correlata statuizione riguardante le spese.
Cass. civ. n. 19960/2013
L'ordinanza che dichiari l'estinzione parziale, anziché totale, del processo esecutivo malgrado le rinunce, pur intervenute in tempi diversi, di tutti i creditori, è suscettibile di reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c. Ne consegue che, ove il debitore, a fronte della prosecuzione dell'esecuzione, proponga opposizione - qualificata dal giudice ex art. 615 c.p.c. con statuizione passata in cosa giudicata interna - la Suprema Corte, successivamente investita del ricorso che contesti il merito dell'opposizione così qualificata, può e deve ravvisare che quest'ultima non poteva essere esercitata, dovendo invece esperirsi il menzionato reclamo, e, quindi, cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non riguardando quel giudicato le condizioni di fondatezza "in iure" dell'opposizione così intesa.
Cass. civ. n. 19540/2013
Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione.
Cass. civ. n. 14812/2012
Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'art. 630 c.p.c. (e cioè il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione), a nulla rilevando la causa dell'estinzione. La suddetta procedura è pertanto applicabile anche nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo per omesso deposito nei termini della documentazione da allegare all'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 567, comma secondo, c.p.c.
Cass. civ. n. 19858/2011
Le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilità dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost..
Cass. civ. n. 7346/2009
In tema di espropriazione forzata, l'estinzione del processo esecutivo consegue esclusivamente alle situazioni tipizzate dal legislatore agli artt. 629, 630 e 631 cod. proc. civ., quali rispettivamente la rinuncia, l'inattività delle parti e la mancata comparizione, non potendo l'estinzione connettersi ad altre situazioni equipollenti alle predette e non riconducibili ai paradigmi della rinuncia agli atti e dell'inattività delle parti. Ne deriva che al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del bene può attribuirsi soltanto il valore di atto procedimentale esecutivo, meramente interlocutorio, inidoneo a comportare l'estinzione dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 1696/2009
L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d'ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione l'adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso l'esplicita manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell'estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, la necessità che dall'esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha ritenuto congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata che, nel confermare il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione per il ritardo nell'annotazione della sentenza di condanna, che aveva impedito la conversione in pignoramento del sequestro conservativo di immobile, aveva attribuito alle altre difese del debitore il valore di conferma che l'esecuzione, proprio per tale causa, non era mai sorta).
Nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, il carattere pregiudiziale della relativa eccezione, sancito dall'art. 630 cod. proc. civ., va coordinato con la regola di cui all'art. 276 cod. proc. civ., il quale, nel disporre che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, e quindi il merito, costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all'assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell'assorbimento inteso come preclusione, sia dell'assorbimento inteso come rigetto.
Cass. civ. n. 15463/2008
Il sistema di controllo predisposto dall'art. 630 c.p.c. sulle decisioni positive o negative in ordine all'avvenuta configurazione dell'estinzione del processo esecutivo, ha natura autonoma e speciale, per cui il mezzo di tutela esperibile contro un provvedimento di revoca di una pregressa dichiarazione di estinzione del processo esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione è rappresentato dal reclamo al collegio, ai sensi dello stesso art. 630 c.p.c., da decidersi con sentenza in camera di consiglio, appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. In caso di erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, la relativa sentenza che si pronunci sul merito implicitamente esclude che il rimedio da praticare sia quello del reclamo e quindi, a seguito di ricorso per cassazione che non coinvolga anche l'implicita statuizione, la stessa va cassata senza rinvio, poiché, altrimenti, si verificherebbe l'elusione del giudicato interno implicito formatosi sull'inesistenza di una qualificazione in senso diverso da quella ritenuta dal giudice investito dell'opposizione.
Cass. civ. n. 27148/2006
Nell'attuale disciplina normativa dell'esecuzione forzata vige il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo e, conseguentemente, non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per «stallo» della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo. (Sulla base di tale principio la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, con la quale un giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, proposta contro l'ordinanza di estinzione parziale di un processo esecutivo, adottata dal giudice dell'esecuzione — dopo un avviso alle parti e nel presupposto dell'impossibilità di dar corso all'amministrazione giudiziaria per mancanza di domanda espressa delle parti — «per riconosciuta impossibilità del medesimo di conseguire alcun risultato in ordine ad un lotto assoggettato ad esecuzione»).
Cass. civ. n. 5789/2005
In tema di opposizione agli atti esecutivi, la disposizione di cui all'art. 630, ultimo comma, c.p.c. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali ; ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 302 del 1998 ), per omesso deposito della documentazione prescritta (nel caso, estratto del catasto e delle mappe censuarie ; certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge n. 47 del 1985 ; certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative a bene immobile pignorato ) o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza.
Cass. civ. n. 9377/2003
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione e la legittimità del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi qualora — come nel caso di specie — si contesti la legittimità dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimità della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 c.p.c.).
Cass. civ. n. 2500/2003
In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forma di cui all'art. 178 c.p.c., dinanzi al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto, non ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Cass. civ. n. 1531/2003
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327, c.p.c.), da calcolare ex numeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Cass. civ. n. 12762/2000
Con riguardo al processo di esecuzione, la legittimazione a proporre l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, che normalmente appartiene al debitore, può essere riconosciuta anche al terzo che vi abbia interesse, e, quindi, all'acquirente di bene già sottoposto a pignoramento, il quale è titolare dell'interesse sostanziale a sottrarre il bene acquistato all'azione esecutiva.
Cass. civ. n. 9201/1997
Se il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi degli artt. 630 e 617 c.p.c., qualifica, pur se erroneamente, la controversia come insorta in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), poiché questa introduce un ordinario giudizio di cognizione, e la qualificazione è vincolante al fine di individuare i mezzi di impugnazione, la sentenza che la definisce non è ricorribile in cassazione, ma impugnabile secondo i criteri generali.
Cass. civ. n. 4478/1995
Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, accertata con sentenza l'esistenza del credito del debitore verso il terzo, il debitore, qualora intenda sostenere che il creditore ha lasciato inutilmente decorrere il termine per la prosecuzione del processo (art. 630 c.p.c.), può proporre la relativa eccezione sino a quando, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito (artt. 552 e 553 c.p.c.), non si sia conclusa la fase processuale successiva a quella di accertamento del credito medesimo (sempreché l'indicato debitore abbia ricevuto comunicazione della ripresa del processo esecutivo e della fissazione di un'udienza, dato che questa avrebbe potuto sfociare nell'assegnazione del credito e nella conseguente preclusione ad opporre l'eccezione d'estinzione del processo medesimo).
Cass. civ. n. 6273/1993
L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, anche se, al pari dell'opposizione all'esecuzione, tende ad ottenere l'accertamento del sopravvenuto difetto del diritto del creditore di procedere in executivis, non postula necessariamente, per essere fatta valere, che il debitore si avvalga delle forme proprie della detta opposizione (e non di quella agli atti esecutivi) — il ricorso alle quali deve, nondimeno, ritenersi consentito ove si intenda contestare una richiesta del creditore di assegnazione o di vendita —, ma può essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630 c.p.c., sollecitando il potere-dovere del giudice di decidere con l'ivi prevista ordinanza reclamabile ed instaurando, eventualmente, dopo la decisione del reclamo, il procedimento di cognizione ordinaria che si apre con l'impugnazione — secondo le norme generali — della sentenza che decide sul reclamo medesimo.
Cass. civ. n. 12139/1990
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo di esecuzione può essere denunciata non con l'opposizione agli atti esecutivi, ma, ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 195 del 1971), con il reclamo, il quale va proposto al collegio, ovvero, se detto giudice sia il pretore, allo stesso pretore, e deve essere deciso con sentenza (appellabile, perché attinente al diritto del creditore a proseguire l'esecuzione, e, quindi, equiparabile alla decisione sull'opposizione all'esecuzione). Ne deriva che, in difetto di quel reclamo, resta preclusa ogni possibilità di contestare la validità ed efficacia della predetta ordinanza.
Cass. civ. n. 4030/1983
Nel processo esecutivo, mancando il contraddittorio, non vi è la presenza di «parti» in contrapposizione dialettica tra loro, bensì di soggetti partecipanti al processo che sono non soltanto il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore esecutato, bensì anche — tra gli eventuali «altri interessati» indicati nel primo comma dell'art. 485 c.p.c. — l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, la cui posizione giuridica si concreta nel diritto di partecipare alla gara indicenda dal giudice dell'esecuzione e che sono legittimati a proporre, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c. onde far valere — a tutela della loro posizione nel processo esecutivo — l'eventuale illegittimità di tale ordinanza.
Cass. civ. n. 413/1983
Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la «estinzione» del procedimento esecutivo, a seguito dell'accertamento del sopravvenuto soddisfacimento del creditore istante e dei creditori intervenuti, con il conseguente venir meno del loro diritto di agire esecutivamente, ha natura sostanziale di declaratoria di improseguibilità del processo stesso, esulando dalle ipotesi di estinzione in senso stretto previste dall'art. 630 primo comma c.p.c., e, pertanto, è impugnabile con opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c., non con reclamo a norma del terzo comma del citato art. 630 c.p.c.