Art. 651 – Codice di procedura penale – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16422/2024
In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Cass. civ. n. 14074/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Cass. civ. n. 12901/2024
In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
Cass. civ. n. 6895/2024
Nell'opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di una condanna penale al pagamento di una provvisionale, non è consentito contestare il diritto di agire in executivis deducendo l'assenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, perché l'instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile - non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio, posto che detta condanna è invece munita di una circoscritta efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall'intimato, riconosciuto penalmente responsabile del reato di bancarotta colposa semplice e condannato al pagamento di una provvisionale nei confronti di tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, con cui si deduceva l'inesistenza del credito risarcitorio degli intimanti obbligazionisti di società del gruppo diverse da quella di cui aveva causato il dissesto e di quelli divenuti obbligazionisti in data successiva a quella in cui aveva cessato la carica di consigliere di amministrazione).
Cass. civ. n. 30992/2023
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Cass. civ. n. 26009/2023
L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 21981/2023
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Cass. pen. n. 14015/2020
La sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione va verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che, in concreto, la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se l'accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente arrecare la situazione di vantaggio perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l'obiettivo del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l'annullamento avrebbe comunque imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.) (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 18/07/2017).
Cass. pen. n. 11928/2020
L'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all'udienza preliminare, ancorché regolarmente citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi confronti faccia stato l'accertamento contenuto nella sentenza. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 23/05/2018).
Cass. pen. n. 38206/2019
Sussiste l'interesse della parte civile a contraddire - proponendo impugnazione o resistendo all'impugnazione dell'imputato - in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali dei futili motivi e della provocazione, trattandosi di elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto, che assumono rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, potendo l'esito del giudizio penale influenzare la liquidazione del danno da riconoscere nella sede civile a titolo di pregiudizio non patrimoniale. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 15/10/2018).
Cass. pen. n. 17219/2019
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 02/02/2018).
Cass. pen. n. 21906/2018
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 1045/1999
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
Cass. pen. n. 624/1997
L'interesse ad impugnare — che deve tendere a un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento — assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato — da intendere nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione — possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 c.p.p.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 c.p.p.). Stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole.
Cass. civ. n. 12054/1993
La preclusione del giudicato penale in relazione alla richiesta della parte lesa di risarcimento dei danni sussiste soltanto nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia deciso su di essa, non anche quando l'intervento di una causa estintiva del reato abbia impedito l'esame delle istanze della parte civile, escludendo ogni accertamento che non costituisca l'indispensabile presupposto di quella declaratoria.
Cass. civ. n. 4652/1990
Il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso giuramento della parte non fa stato nel giudizio civile quando in questo si controverta, con riguardo al fatto dedotto a base della pretesa azionata, non sulla veridicità del giuramento ma sulla sua decisorietà e sugli effetti delle aggiunte alla formula omessa.