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Art. 650 — Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Art. 650 — Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

1 Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili .

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione [ 428 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32477/2013

Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva determinato la pena in concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo diverso].

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Cass. pen. n. 23650/2005

L’esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata nell’ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell’imputato non impugnante [o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile] nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione e l’impossibilità di altrimenti desumere dal sistema penale siffatto potere.

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Cass. pen. n. 1230/1999

Poiché l’efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile, non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell’ordine di carcerazione, l’attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l’avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso.

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Cass. pen. n. 3216/1997

Attesa la possibilità di formazione progressiva del giudicato penale, e considerato che l’irrevocabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.p., dà luogo, di regola, all’esecutività della decisione, deve ritenersi che, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all’affermazione di responsabilità quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, legittimamente quest’ultima possa essere messa in esecuzione. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un caso in cui si era proceduto per più reati uniti per continuazione, si fosse messa in esecuzione la pena relativa al reato base, in pendenza di giudizio di rinvio avente ad oggetto unicamente il reato satellite].

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