Art. 650 – Codice di procedura penale – Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

1 Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione [428].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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