Art. 691 – Codice di procedura penale – Anticipazione delle spese
[1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1798/2023
Nel caso di condanna per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691, comma secondo, cod. pen., per il caso in cui il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, si applica indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale norma speciale rispetto a quella dell'art. 35, comma terzo, cod. pen. e deve essere determinata applicando i parametri di cui all'art. 37 cod. pen.