Art. 692 – Codice di procedura penale – Spese della custodia cautelare

1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare [285, 286], sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

[3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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