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Art. 692 — Spese della custodia cautelare

Art. 692 — Spese della custodia cautelare

1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare [ 285, 286 ], sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

[3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17650/2003

Nel caso di applicazione di pena patteggiata, le spese di mantenimento dell’imputato in carcere durante la custodia cautelare possono essere poste a carico della parte, trattandosi di costi sostenuti dall’amministrazione penitenziaria ontologicamente distinti dalle spese del procedimento, che si riferiscono all’attività dell’Autorità giudiziaria, per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall’art. 445 c.p.p.

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Cass. pen. n. 824/1993

La sentenza, che applica la pena su richiesta delle parti, è equiparata ad una pronunzia di condanna. Ne deriva che le spese di mantenimento durante la custodia cautelare — che non rientrano tra le spese processuali di cui all’art. 445 c.p.p. — devono essere poste a carico di colui nei cui confronti la sentenza stessa è emanata.

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Cass. pen. n. 4571/1992

La disposizione dell’art. 445 comma primo c.p.p., che esclude il pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata, è di carattere eccezionale e non consente, pertanto, interpretazione estensiva. Ne consegue che legittimamente consegue alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

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Cass. pen. n. 2833/1992

La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, sicchè per l’imputato che abbia patito custodia cautelare le spese del relativo mantenimento devono essere poste a suo carico, data la diversa natura di queste spese rispetto a quelle del procedimento, oltre tutto regolate da diversa normativa.

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