Art. 695 – Codice di procedura penale – Questioni sulle spese processuali

[1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'articolo 666.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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