Cass. pen. n. 32304 del 31 luglio 2003

Testo massima n. 1


La validità della sentenza di condanna come solo ed unico titolo sulla base del quale l'amministrazione giudiziaria può agire per il recupero delle spese di giustizia non viene meno nell'eventualità che la medesima sentenza non contenga la espressa statuizione della condanna alle spese, giacché una tale mancanza è rimediabile, ai sensi dell'art. 535, comma 4, c.p.p., mediante ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali.

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