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Art. 586 — Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

Art. 586 — Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.

2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 33216/2016

L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

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Cass. pen. n. 18779/2015

È immediatamente impugnabile davanti al tribunale della libertà, ai sensi dell’art. 586, comma terzo, c.p.p., l’ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, dichiara la cessazione della efficacia della misura cautelare personale.

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Cass. pen. n. 4/2001

È legittima l’ordinanza con la quale il giudice, nel rinviare a udienza fissa la prosecuzione del processo, pone a carico del pubblico ministero l’onere di curare la rinnovata citazione dei testimoni non comparsi inseriti nella sua lista, in quanto tale citazione, anche quando risulti già instaurato il dibattimento, resta atto della parte che abbia ottenuto l’autorizzazione a provvedervi, salvo che non si versi nelle ipotesi, esplicitamente previste, di ammissione della prova ex officio o di accompagnamento coattivo disposti dal giudice, nel qual caso essa non costituisce più atto di parte, ma oggetto di adempimento d’ufficio del giudice stesso, secondo la disciplina di cui all’art. 142, comma 4, att. c.p.p. Ne discende che, non potendo essere considerata in alcun caso atto abnorme, la predetta ordinanza non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, a norma dell’art. 586 c.p.p., e che, conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso di essa è inammissibile. [Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dal rappresentante del P.M. contro il provvedimento giudiziale che lo aveva onerato della nuova citazione dei testimoni non comparsi da lui indicati, deducendone l’abnormità sotto il duplice profilo dell’anomala regressione e dell’irrimediabile stasi che esso avrebbe determinato nel processo].

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Cass. pen. n. 1453/2000

È autonomamente ed immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione l’ordinanza con la quale la corte d’appello, nel corso dell’udienza e prima dell’apertura del dibattimento di secondo grado, abbia dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero e della parte civile disponendo procedersi oltre nel dibattimento; ed invero in tal caso, costituendo la predetta ordinanza provvedimento conclusivo — idoneo a produrre l’effetto del giudicato — della fase promossa con il gravame e preclusivo di ulteriori attività processuali che a tale fase possano riferirsi, non può trovare applicazione il disposto del comma 1 dell’art. 586 c.p.p. secondo cui, quando non è diversamente stabilito, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero del dibattimento può essere proposta soltanto con il gravame contro la sentenza.

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Cass. pen. n. 250/2000

Non è autonomamente impugnabile un’ordinanza dibattimentale meramente confermativa di precedente ordinanza che non sia stata impugnata nei termini, giacché verrebbe elusa, in caso contrario, la disciplina della perentorietà dei termini dell’impugnazione. [Nella specie si trattava di ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di precedenti ordinanze — formulata dal procuratore generale — con le quali il tribunale prescriveva al medesimo procuratore generale, che aveva esercitato il potere di avocazione, di presenziare al dibattimento].

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Cass. pen. n. 679/2000

L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

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Cass. pen. n. 50/2000

Il riconoscimento da parte dell’ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme. [Fattispecie relativa ad ordinanza dibattimentale di sospensione della prescrizione adottata fuori delle ipotesi consentite — nei confronti di imputato a piede libero — che la Corte ha ritenuto ricorribile ex art. 586 c.p.p. soltanto unitamente alla sentenza].

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Cass. pen. n. 7241/1999

Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, giacché la costituzione di parte civile, una volta ammessa, non è più contestabile nei gradi successivi di giudizio, avendo il vigente codice di rito accolto, con la formulazione dell’art. 586 n. 1, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né prevedendo alcuna disposizione l’impugnazione autonoma o congiunta con la sentenza di dette ordinanze, stante il riferimento di detta norma alle sole ordinanze funzionali alla decisione e non a quelle meramente ricognitive della legittimità delle parti private portatrici di interessi civili.

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Cass. pen. n. 6910/1999

L’art. 586 c.p.p., prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento con l’impugnazione avverso la sentenza, si applica anche alle ordinanze che ammettono o escludono la parte civile.

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Cass. pen. n. 1557/1996

Ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.p., può essere impugnata, unitamente alla sentenza, da parte dell’imputato, l’ordinanza che in limine litis, abbia deciso negativamente sulla proposta eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile.

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Cass. pen. n. 11854/1995

Qualora il giudice del dibattimento abbia, con ordinanza, respinto la richiesta di disporre la riunione fra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la successiva sentenza di merito non può essere validamente impugnata con ricorso per cassazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di gravame, dall’altro l’invocata continuazione può comunque essere chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., non ostandovi — per il suo carattere meramente incidentale — la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, il quale, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare, ex professo, della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.

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Cass. pen. n. 10296/1993

L’art. 591, primo comma, lettera c] c.p.p. che commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 581 c.p.p. – norma, questa, che postula, tra l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato – deve esser letto non isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione contenente l’analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all’espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell’impugnazione avverso un’ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l’espressa dichiarazione di impugnazione anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni. [Fattispecie relativa ad ordinanza dichiarativa della contumacia].

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Cass. pen. n. 387/1993

L’ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo c.p.p. [che ricalca l’art. 589 bis vecchio codice di rito], conseguita ad apposita istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale, nella fase degli atti preliminari al dibattimento d’appello, seppure autonoma rispetto al profilo penale, è da un lato strutturalmente collegata al merito della vicenda [ancora sub iudice] e dall’altro ha natura meramente interlocutoria, potendo essere modificata nel corso dell’appello. Ne consegue che per il principio di cui all’art. 586/1 c.p.p., tale tipo di ordinanza va impugnata unitamente alla sentenza d’appello e per il principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 stesso codice non è ricorribile autonomamente in cassazione.

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Cass. pen. n. 11650/1992

I provvedimenti in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato minorenne sono autonomamente ricorribili per Cassazione, sia che accolgano, sia che respingano la relativa richiesta. A tale conclusione inducono tanto il tenore dell’art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, quanto la ratio dell’istituto, che è quella di limitare al massimo il contatto tra il minorenne ed il sistema processuale penale, riducendo allo stretto necessario l’intervento giurisdizionale.

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Cass. pen. n. 11353/1992

Una volta stabilita la non impugnabilità autonoma delle ordinanze dibattimentali, rispetto alle quali una parte sia rimasta soccombente, non può negarsi il suo interesse ad impugnarle, coattivamente con impugnazione anche della sentenza, indipendentemente dalle conclusioni finali formulate, che da quelle ordinanze siano state direttamente influenzate. [Nella specie, relativa ad annullamento di statuizione di inammissibilità dell’appello del P.M. fondata sul difetto di interesse del proponente, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza «dell’indubbio interesse ad appellare, che doveva essere riconosciuto al P.M. d’udienza, bensì indottosi alla conclusiva richiesta di assoluzione degli imputati, nei cui confronti l’appello fu poi proposto, ma soltanto per effetto della reiezione — da parte della corte d’assise — di istanze dibattimentali dirette all’introduzione nella stessa sede di prove nuove a sostegno dell’accusa: di guisa che allo stesso organo non rimaneva altra forma di protesta, avverso le relative decisioni, che l’impugnazione congiunta a quella della sentenza, ai sensi dell’art. 586 c.p.p.»].

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Cass. pen. n. 3107/1992

L’ordinanza con la quale il tribunale per i minorenni rigetta l’istanza di messa alla prova dell’imputato con contestuale sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

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Cass. pen. n. 6316/1992

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza, quando il ricorrente si limiti a denunciare l’illegittimità dell’ordinanza che lo ha dichiarato contumace, in quanto, a norma dell’art. 586, comma 1, c.p.p., l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta contro entrambi i provvedimenti. Non ha rilievo che il citato art. 586 non ripeta la formula dell’art. 200 comma 3 c.p.p. abrogato, in base alla quale con la dichiarazione di impugnazione doveva essere impugnata, a pena di inammissibilità, tanto la sentenza quanto l’ordinanza; infatti quest’ultima norma trovava la sua ratio nella considerazione che il diritto di impugnazione veniva esercitato in due distinti momenti [dichiarazione e presentazione dei motivi], mentre avendo il nuovo codice di procedura penale concentrato il gravame in un unico atto, si spiega l’eliminazione della suddetta disposizione. Inoltre, la conferma della necessità della impugnazione specifica delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento è data dal contenuto dell’art. 586 c.p.p. 1988 che reca nel titolo appunto «impugnazioni di ordinanze emesse nel dibattimento» ed anche dai principi generali sanciti dall’art. 581 c.p.p., il quale stabilisce che «l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso».

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Cass. pen. n. 4821/1992

Nel caso in cui i motivi prospettati dal ricorrente riguardino esclusivamente la dichiarazione di contumacia e non anche la sentenza di applicazione della pena richiesta, pure impugnata, la Corte di cassazione si trova di fronte non già a due distinti ricorsi, bensì ad un’unica impugnazione, poiché la legge non riconosce autonomia al ricorso avverso l’ordinanza, tanto che ne subordina l’impugnazione alla contemporanea richiesta di controllo della sentenza che ha deciso il merito del processo. Ciò comporta l’unitarietà dell’esame dell’impugnazione, sicché, pur dovendosi valutare autonomamente i motivi di doglianza sui singoli capi, non si può nel controllo dell’ordinanza prescindere dalle successive vicende di merito regolate dalla sentenza, anche nel caso in cui non siano state affatto contestate.

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Cass. pen. n. 5398/1990

L’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro le sentenze; ciò la conseguenza che le ordinanze dibattimentali — salve le ipotesi che integrano un provvedimento abnorme o riguardino la libertà personale, non possono essere immediatamente impugnate, sicché, per rimuovere il contenuto decisorio, debbono formare oggetto di apposita impugnazione insieme con la sentenza. La carenza di impugnazione delle ordinanze dibattimentali o la definizione dei vari gradi ne determina l’irrevocabilità, sicché è inammissibile fare coincidere i motivi di gravame avverso la sentenza con i motivi avversanti l’ordinanza non impugnata, le cui statuizioni rimangono irrevocabili con la sola eccezione che queste non riguardino nullità assolute rilevabili anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. [Sulla base di tale principio, il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto inapplicabile in appello l’art. 444 c.p.p. è stato dichiarato inammissibile, sul rilievo che il ricorrente aveva omesso di impugnare tempestivamente l’ordinanza ricettiva dell’istanza di applicazione della pena ai sensi del citato articolo].

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