Art. 585 – Codice di procedura penale – Termini per l’impugnazione
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [475, 487, 488];
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [544] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima [175] dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [173].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 32014/2018
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Cass. civ. n. 50980/2014
Alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo omessa la notifica effettuata non al domicilio eletto ma presso la residenza dell'imputato con la procedura della compiuta giacenza presso l'ufficio postale del plico non recapitato, ha escluso che la nullità potesse essere sanata dalla proposizione tempestiva della impugnazione da parte del difensore).
Cass. civ. n. 47076/2014
L'ordinanza dibattimentale con cui il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame è impugnabile, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni decorrente, quando l'imputato è presente in udienza, dalla data della lettura del provvedimento.
Cass. civ. n. 36374/2014
Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. (Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti).
Cass. civ. n. 18293/2014
I motivi "nuovi" presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare).
Cass. civ. n. 14995/2014
In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, consente al ricorrente di giovarsene, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione.
Cass. civ. n. 12273/2014
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma secondo, lett. c) cod.proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Cass. civ. n. 50332/2013
L'omissione dell'avviso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore.
Cass. civ. n. 44324/2013
In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi nuovi presentati dal Pubblico Ministero a mezzo del servizio postale, qualora la raccomandata giunga nella cancelleria del giudice dell'impugnazione oltre il termine, previsto dall'art. 585, comma quarto, c.p.p., di quindici giorni prima dell'udienza, a nulla rilevando l'anticipazione degli stessi a mezzo telefax, trattandosi di una modalità di trasmissione dell'impugnazione non consentita dalla legge.
Cass. civ. n. 9444/2013
Qualora la conoscenza della sentenza di condanna si realizzi mediante la notifica dell'atto di carcerazione e questa avvenga durante il periodo feriale di sospensione dei termini processuali, i trenta giorni previsti per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorrono dalla fine del periodo feriale di sospensione.
Cass. civ. n. 14991/2012
Al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all'art. 611 cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo con cui, pur con riferimento al medesimo capo della sentenza, si era dedotta una nullità di un atto in violazione di una norma processuale, essendo la censura originaria riferita ad un vizio di motivazione per travisamento degli atti in relazione ad un atto mai presentato dalla difesa).
Cass. civ. n. 21039/2011
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all'impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare).
Cass. civ. n. 1455/2009
In materia di termini per la proposizione della richiesta di riesame (nella specie avverso provvedimento di sequestro preventivo) opera il principio stabilito dall'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo.
Cass. civ. n. 40259/2008
Il termine per proporre l'impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p., a favore dell'imputato contumace.
Cass. civ. n. 35738/2007
In tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.
Cass. civ. n. 30967/2007
In tema di termini di impugnazione, poiché l'art. 585 c.p.p. ne regola la decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola sentenza dibattimentale, anche all'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti, ed in particolare, trattandosi di sentenza emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine di quindici giorni di cui al comma primo, lett. a), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424, comma quarto, c.p.p., qualora la motivazione sia depositata entro quest'ultimo termine.
Cass. civ. n. 21894/2007
Il termine per impugnare mediante ricorso per saltum in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell'opposizione).
Cass. civ. n. 45951/2005
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi e, in particolare, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma primo lett. a) deve ritenersi applicabile in materia di impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale che abbia determinato la regressione del procedimento. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice di pace, dinanzi al quale era stata effettuata una contestazione suppletiva, avendo ritenuto insuperabile la mancanza di autorizzazione a procedere da parte del P.M., aveva disposto la restituzione del processo al titolare dell'azione penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., proposto oltre il termine di quindici giorni dalla lettura dell'ordinanza in udienza).
Cass. civ. n. 3453/2005
I «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'articolo 585, comma 4, del c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (articolo 311, comma 4, c.p.p.) e il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (articolo 611, comma 1, del c.p.p.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'articolo 581, lettera a), del codice di procedura penale.
Cass. civ. n. 24246/2004
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Cass. civ. n. 45739/2003
I motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esulare dall'ambito assegnato a motivi nuovi di appello la deduzione in essi, da parte dell'imputato, di essere responsabile di furto e di essere affetto da cleptomania, dopo l'affermazione, in quelli principali, di estraneità al fatto di ricettazione contestato, per il quale aveva riportato condanna).
Cass. civ. n. 32301/2003
Ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all'eventuale, erronea applicazione, sull'originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell'attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt'altri fini dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, approvato con D.M. 30 settembre 1989 n. 334.
Cass. civ. n. 29489/2003
In mancanza di una norma transitoria che disponga diversamente, il deposito della sentenza è regolato dalla norma processuale vigente al momento della pronuncia. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il termine di deposito di una sentenza resa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60 fosse di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 544, secondo comma, c.p.p.).
Cass. civ. n. 12260/2003
Per l'imputato contumace, il termine per proporre l'impugnazione, anche ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, decorre comunque dalla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto del procedimento. Infatti, l'imputato contumace ha diritto ex lege a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del numero di giorni che vanno dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa.
Cass. civ. n. 11891/2003
In tema di decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, è applicabile — poiché detta sentenza interviene all'esito di procedimento camerale — la norma di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 585 c.p.p., di talché il termine decorre a far tempo dalla data di notificazione o comunicazione dell'avviso del deposito del provvedimento in cancelleria.
Cass. civ. n. 11499/2003
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza emessa con la sola lettura del dispositivo e riserva del deposito della motivazione nel termine ordinario di quindici giorni che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere, in virtù del principio generale stabilito dall'art. 172, n. 4, c.p.p., cui non deroga l'art. 544, comma 2, c.p.p., dal primo giorno successivo alla scadenza di quello ordinario previsto per il deposito della sentenza, con la conseguenza che complessivamente si tratta di quarantacinque giorni che iniziano a decorrere dal giorno seguente a quello della decisione.
Cass. civ. n. 9975/2003
Il verbale di udienza nel processo penale fa piena prova fino a querela di falso in quanto è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. (Fattispecie relativa a lettura contestuale di dispositivo e motivazione di sentenza di condanna con decorrenza del termine per impugnare da quella data con conseguente denuncia penale, poi archiviata, in relazione alla veridicità della formula “motivazione contestuale”).
Cass. civ. n. 1798/2003
Il termine di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in grado d'appello (art. 428, commi 2 e 8, c.p.p.), è quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, dell'art. 544, comma 3, c.p.p.
Cass. civ. n. 43763/2001
In materia di termini per l'impugnazione, il principio stabilito all'art. 585, comma 3, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall'art. 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. favor impugnationis e in funzione dell'esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure (nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell'imputato, già latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l'imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare era già stato notificato ai sensi dell'art. 165 c.p.p. al difensore d'ufficio).
Cass. civ. n. 25007/2001
Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata - ai sensi dell'art. 183 lett. b) c.p.p. - se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.