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Art. 595 — Appello incidentale

Art. 595 — Appello incidentale

1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584.

2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584 .

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia [ 589 ] allo stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3409/2018

In tema di impugnazioni, l’appello incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti della decisione censurati con quest’ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente connessi; ne consegue che è inammissibile l’appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell’applicazione di una circostanza del reato qualora l’appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena.

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Cass. pen. n. 18526/2017

L’appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell’appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. [In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva accolto l’appello incidentale proposto dal pubblico ministero in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo ritenuto un rapporto di interdipendenza tra il punto concernente la responsabilità penale dell’imputato e la misura della pena].

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Cass. pen. n. 7340/2015

È inammissibile l’appello incidentale proposto dalla parte civile in assenza di appello principale da parte dell’imputato, essendo l’impugnazione incidentale configurata come antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. [Fattispecie in cui la Corte ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale in presenza di appello principale proposto dal pubblico ministero, precisando che in tal caso la parte civile, ove ancora in termini, può soltanto proporre appello autonomo].

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Cass. pen. n. 37348/2014

È legittima la qualificazione quale memoria difensiva ex art. 121, comma primo, cod.proc. pen. dell’ appello incidentale dichiarato inammissibile che sia stato proposto dagli imputati già assolti in primo grado per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod.proc. pen., al fine di ottenere l’assoluzione in base al primo comma del medesimo articolo.

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Cass. pen. n. 32462/2004

L’appello incidentale previsto dall’art. 595 c.p.p. non può esorbitare dal capo della sentenza investito dall’appello principale [intendendosi per «capo» quello sul quale può formarsi il giudicato], pur potendo avere ad oggetto tutti i singoli punti compresi in detto capo. Pertanto, nel caso di appello principale proposto dalla sola parte civile per ottenere la declaratoria di falsità di un documento, non è ammissibile l’appello incidentale con il quale l’imputato, assolto con la formula «il fatto non costituisce reato» dal reato di falso avente ad oggetto il medesimo documento, chieda l’assoluzione con formula più favorevole. [Nella specie, tuttavia, la Corte, pur enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza d’appello con la quale, in accoglimento dell’appello incidentale, l’imputato era stato assolto con la formula «il fatto non sussiste», osservando che, in caso di accoglimento, mancando un ricorso del pubblico ministero, sarebbe stato violato il divieto di reformatio in pejus].

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Cass. pen. n. 31331/2004

L’appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del devolutum e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.

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Cass. pen. n. 5357/2003

L’appello incidentale ai sensi dell’art. 595 c.p.p. è proponibile dalla parte non appellante in relazione all’impugnazione delle altre parti ed ha natura accessoria rispetto all’impugnazione principale, perdendo efficacia in caso di inammissibilità di quella o di rinuncia ad essa. Ne deriva che l’appello incidentale non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall’appello principale, anche se nell’ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati perché altrimenti verrebbe negata all’appello incidenatle la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, che compete a ciascuna parte senza richiedere impugnazione.

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Cass. pen. n. 23161/2002

L’avvenuta assunzione, in primo grado, nelle forme di cui all’art. 210 c.p.p., delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato o indagato per reati ritenuti connessi o interprobatoriamente collegati a quelli per cui si procede, non impedisce che il giudice d’appello, qualora ritenga motivatamente l’insussistenza delle ravvisate cause di connessione o collegamento, valuti le dichiarazioni anzidette come se rese da testimone, senza con ciò violare neppure il principio di devoluzione stabilito dall’art. 597, comma 1, c.p.p.

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Cass. pen. n. 30597/2001

In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per cassazione, né è possibile desumere dall’espressa previsione dell’appello incidentale di cui all’art. 595 c.p.p., l’esistenza della più generale categoria dell’impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 4255/1999

Poiché l’appello incidentale svolge la esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della correlativa facoltà, non esiste alcun obbligo di notificare l’appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia autonomamente avvalso del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest’ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. [Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato che, lamentando di non aver ricevuto notificazione degli atti di appello proposti dai coimputati — e sostenendo che essa gli era dovuta al fine di consentirgli la proposizione di appello incidentale — aveva contestato la esecutività, nei suoi confronti, della sentenza, da lui non impugnata in via principale].

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Cass. pen. n. 4650/1999

L’appello incidentale deve essere limitato ai capi ed ai punti dell’appello principale; detto principio pur non espressamente affermato in una specifica norma si desume dal sistema processuale nel suo complesso nonché da alcune disposizioni previste dal vigente codice di rito, prima fra tutte dall’art. 595 per il quale l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale. Detta disposizione, infatti, non avrebbe senso se l’appello incidentale potesse avere un contenuto devolutivo più ampio e comunque autonomo rispetto all’appello principale; inoltre, ove ciò fosse comunque consentito e l’appello incidentale fosse, pertanto, autonomo rispetto a quello principale, sarebbero vanificati i termini per proporre impugnazioni, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito, posto che la proposizione dell’appello principale equivarrebbe a rimettere in termini tutte le altre parti, al di fuori di una specifica previsione. Alla luce di questo nuovo ordine sistematico appare, altresì, chiaro che nel vigente codice di rito è cambiata la ratio dell’appello incidentale, il quale non ha più una funzione deterrente dell’appello principale dell’imputato ma più semplicemente una funzione antagonista dell’appello proposto dalle altre parti.

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Cass. pen. n. 13403/1998

L’appello incidentale, di cui all’art. 595 c.p.p., non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dal gravame principale, perché diversamente si vanificherebbe il sistema dei termini fissati tassativamente per proporre impugnazione e si perderebbe la stessa nozione di «incidentalità» della impugnazione.

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Cass. pen. n. 8452/1994

L’appello incidentale deve necessariamente trovare i suoi limiti nei punti e nei capi della sentenza investita dall’appello principale, con riferimento esclusivo ai quali anche l’appellante incidentale è legittimato a lamentare l’ingiustizia della decisione; a tale conclusione deve pervenirsi ove si tenga conto che l’appello incidentale, che non può avere lo scopo di legittimare una restituzione in termini, vuole essere un mezzo di impugnazione antagonista e non deterrente di quello principale: infatti, qualora il primo non restasse nei confini dell’impugnazione principale e fosse proposto dal P.M., verrebbero violati il principio della parità delle parti, quello della difesa e anche quello della obbligatorietà dell’azione penale, che resterebbe certamente compromesso se con l’appello principale il P.M., invece di contraddire l’imputato, avesse la possibilità di investire in toto la decisione chiedendone la riforma con il ricorso ad un mezzo che l’imputato potrebbe privare di efficacia. [Nella specie la Corte, alla stregua del principio così affermato, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale con cui il P.M. aveva lamentato la erronea qualificazione giuridica del reato contestato, derubricato dal tribunale, solo dopo che l’imputato aveva impugnato la sentenza di condanna dolendosi esclusivamente della mancata applicazione della prescrizione].

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Cass. pen. n. 8318/1994

L’appello principale, ritenuto inammissibile per tardività, non può trovare spazio, nel giudizio d’impugnazione, come appello incidentale; quest’ultimo infatti costituisce un tipo speciale di appello soggetto ad autonoma disciplina e non può, pertanto, assumere funzioni e scopi diversi da quelli tipici assegnatigli dalla legge. Né, al riguardo, può trovare applicazione la regola di cui all’art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte; ed invero l’impugnazione erroneamente qualificata si sottrae alla sanzione della inammissibilità se ed in quanto rivesta i requisiti prescritti per il tipo di impugnazione in concreto consentita: ne consegue che l’impugnazione principale, in sé inammissibile perché tardiva o per altra causa, non può assumere la veste di impugnazione incidentale della quale non ha i requisiti prescritti.

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Cass. pen. n. 7247/1993

Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell’art. 443 comma 3 c.p.p., mentre analogamente nel “patteggiamento” l’imputato non può proporre appello incidentale nell’ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 448 comma 2 c.p.p.

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