Art. 589 – Codice di procedura penale – Rinuncia all’impugnazione
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale [122, 571 4].
3. La dichiarazione di rinuncia [569 2] è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 34387/2024
In tema di sicurezza sul lavoro, la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, deve essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 31665/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna dell'ente sul rilievo dell'insussistenza di un vantaggio in termini di risparmio di spesa rispetto alle dimensioni aziendali, anche alla luce dell'adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la violazione contestata).
Cass. civ. n. 30616/2024
In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 27826/2024
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).
Cass. civ. n. 23661/2024
In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Cass. civ. n. 18366/2024
In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 17697/2024
L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).
Cass. civ. n. 17308/2024
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 15908/2024
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 12457/2024
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Cass. civ. n. 12328/2024
In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia.
Cass. civ. n. 10656/2024
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).
Cass. civ. n. 2030/2024
In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 49480/2023
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. civ. n. 49341/2023
In tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l'assoluzione dell'imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzionatoria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l'arco temporale della condotta.
Cass. civ. n. 48556/2023
In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).
Cass. civ. n. 44349/2023
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).
Cass. civ. n. 43976/2023
Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).
Cass. civ. n. 42845/2023
Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.
Cass. civ. n. 28785/2023
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).
Cass. civ. n. 21716/2023
In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 16754/2023
In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).
Cass. civ. n. 7192/2023
In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche nel caso in cui l'attività sia prestata dal lavoratore a titolo di amicizia, riconoscenza o comunque in una situazione diversa dal rapporto di subordinazione, posto che la normativa a tutela della sicurezza sul lavoro deve essere rispettata ogni qualvolta la prestazione avvenga in ambiente suscettibile di essere definito di "lavoro". (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. in relazione alla morte di un collaboratore occasionale dell'imputato, vittima di un'errata manovra nell'impiego di un escavatore, che aveva preso parte, a titolo di amicizia, all'esecuzione di lavori di manutenzione domestica).
Cass. civ. n. 4353/2023
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1941/2023
In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).
Cass. civ. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. civ. n. 1425/2023
Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).
Cass. civ. n. 16131/2022
Non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato.
Cass. pen. n. 827/2018
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).
Cass. pen. n. 23404/2017
La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.
Cass. pen. n. 53340/2016
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Cass. pen. n. 12602/2016
In tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 9857/2015
La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Nella fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio, tra i quali non rientrava l'eccepita violazione della disciplina del reato continuato).
Cass. pen. n. 5378/2015
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Cass. pen. n. 11761/2014
La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.
Cass. pen. n. 19762/2013
Non costituisce rinuncia all'impugnazione la formulazione, da parte del Procuratore generale di udienza, di conclusioni contrarie all'appello precedentemente proposto da un altro ufficio del P.M. (Fattispecie relativa ad una richiesta di parziale rigetto dell'appello).
Cass. pen. n. 3593/2011
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591, comma primo, lett. d) c.p.p., l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, c.p.p., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali.
Cass. pen. n. 44612/2008
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia proposto l'impugnazione.
Cass. pen. n. 24341/2003
Ai sensi del secondo comma dell'art. 589 c.p.p. la rinuncia all'impugnazione può essere formulata solo con dichiarazione della parte o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale e pertanto la rinuncia proveniente dal difensore non munito di procura speciale, anche se è lui che ha presentato l'impugnazione è priva di effetto.
Cass. pen. n. 12845/2003
In tema di rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero, il termine posto dall'art. 589, comma 1, c.p.p., per effettuare la dichiarazione di rinuncia, che deve avvenire “prima dell'inizio della discussione”, non si identifica con la pronunzia della requisitoria nei confronti di ciascun imputato in quanto, da un lato, la discussione non concerne solo le richieste del P.M. ma anche quelle delle altre parti private; dall'altro, essa non può essere frazionata con riferimento ad ogni specifica posizione o parte.
Cass. pen. n. 4249/2002
La rinuncia all'impugnazione di cui all'art. 589 c.p.p. è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il difensore abbia depositato la procura speciale che gli conferiva il potere di rinuncia, senza peraltro poi esercitare concretamente tale potere. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto privo di effetti il deposito della procura speciale, rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 589 c.p.p., seguito dalla dichiarazione di quest'ultimo dell'errore in cui era incorso l'assistito nel conferimento della procura).
Cass. pen. n. 34431/2001
Il pagamento della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna non costituisce rinuncia alla opposizione, atteso che, stante la inquadrabilità della opposizione nel sistema delle impugnazioni, la rinuncia deve essere proposta con atto formale - nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p. - che non ammette equipollenti, e pertanto non può essere tacita.
Cass. pen. n. 20362/2001
La richiesta di riesame, attesa la sua natura di mezzo di impugnazione, è soggetta alla possibilità di rinuncia da parte dell'avente diritto mediante dichiarazione resa anche all'udienza prima dell'inizio della discussione, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità del gravame per intervenuta rinuncia produce l'effetto di giudicato cautelare sulla misura applicata.
Cass. pen. n. 6948/2000
In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, impugnata dall'imputato, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello, in quanto il difensore era sprovvisto di procura speciale in relazione alla rinuncia ai motivi di gravame. La Suprema Corte ha rilevato che il difensore era munito di procura che lo abilitava, genericamente, a compiere ogni adempimento di sua competenza, comprese la facoltà di proporre istanze difensive, nominare sostituti processuali e proporre tutte le impugnazioni).
Cass. pen. n. 1067/2000
La rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non produce alcun effetto processuale, in quanto egli, se non specificamente incaricato dal proprio difeso, non ha tale facoltà, neanche ove abbia proposto egli stesso il gravame.
Cass. pen. n. 3775/1999
Per la validità dell'acquiescenza (sub specie della rinuncia preventiva all'impugnazione) è necessario che sia già sorto il diritto di impugnazione: pertanto, la rinuncia all'impugnazione formulata dall'imputato prima del deposito della sentenza, cioè prima dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare, è invalida, con la conseguenza che non può precludere una successiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato.
Cass. pen. n. 4253/1999
In tema di rinunzia, anche parziale, all'impugnazione, poiché non può conferirsi valore alla dichiarazione del difensore non munito di mandato ad hoc, si verifica nullità quando, in sede di appello, il difensore, non munito di procura conferita a lui personalmente, abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Invero, la natura del particolarissimo atto dispositivo, in vista del quale i poteri sono — con la procura — conferiti, comporta che la scelta del professionista delegato a raggiungere l'accordo con l'organo dell'accusa debba ritenersi effettuata intuitu personae; ciò porta ad escludere che il delegato possa procedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 102 c.p.c., esulando, in tal caso, i suoi poteri da quelli tipici, inerenti al mandato difensivo; invero sono trasferibili al sostituto ex art. 102 c.p.p. solo i poteri inerenti alla difesa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello emessa ai sensi del comma quarto dell'art. 599 c.p.p. in quanto, pur essendo il difensore dell'imputato munito di procura speciale per la rinunzia ai motivi, esclusi quelli concernenti la riduzione della pena, l'accordo pattizio in grado di appello era intervenuto tra il P.M. ed il sostituto processuale del nominato difensore).
Cass. pen. n. 478/1999
È valida ed efficace la rinuncia all'impugnazione effettuata da difensore che sia privo di specifico mandato qualora l'imputato sia presente all'udienza ove la rinuncia è presentata, valendo tale presenza come implicita ratifica della volontà espressa dal difensore.
Cass. pen. n. 8204/1998
La rinuncia al ricorso è atto formale che non può essere dedotto dalla semplice circostanza che il P.M. abbia chiesto la conferma della sentenza di primo grado dimenticando l'esistenza in atti di un appello del suo ufficio, la cui validità procedimentale trova ragione nei motivi di sostegno e non nella richiesta d'udienza (che non sia esplicita rinuncia).
Cass. pen. n. 6079/1998
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il visto del procuratore generale sulle sentenze dei giudici di primo grado del distretto costituisce un adempimento di carattere amministrativo destinato a consentire alla massima autorità dell'ufficio di pubblica accusa di venire a conoscenza delle decisioni assunte nell'ambito territoriale di competenza. Pertanto, la sua apposizione, anche senza riserva alcuna, non implica acquiescenza al provvedimento, atteso che in materia processuale penale l'acquiescenza deve trarsi dal compimento di atti sicuramente incompatibili con la volontà di esercitare determinate facoltà previste dalla legge, e non da quello di un atto d'ufficio, quale appunto il visto, diversamente finalizzato.
Cass. pen. n. 8005/1997
Il Pubblico Ministero presso il giudice dell'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro P.M., ma la rinuncia può essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e, cioé, “prima dell'inizio della discussione” (art. 589, comma 1, c.p.p.) con dichiarazione espressa, ricevuta dal cancellerie o inserita nel processo verbale dell'udienza prima del termine suindicato. Pertanto, non può essere preso in considerazione come atto di rinuncia all'impugnazione, “per acquiescenza”, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro Pubblico Ministero; ciò non solo perché tale richiesta (intesa come rinuncia) non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 c.p.p., ma anche perché manca nel processo penale, a differenza che in quello civile (art. 329 c.p.c.), una norma che preveda l'acquiescenza come causa di estinzione del diritto di impugnazione, vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale dell'atto processuale di rinuncia all'impugnazione.
Cass. pen. n. 2529/1996
Poiché la rinuncia all'impugnazione, che è un negozio formale che non ammette equivalenti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., non costituisce rinuncia tacita o implicita la richiesta del procuratore generale di udienza di conferma della sentenza del Gip di assoluzione dell'imputato, che sia stata appellata dalla stessa procura generale.
Cass. pen. n. 10880/1995
La rinuncia all'impugnazione prima del deposito della sentenza non può considerarsi valida. Invero nel processo penale in tema di impugnazioni non è contemplato l'istituto della acquiescenza ma è solamente prevista la «rinuncia» alla impugnazione e cioè un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, poiché prima del deposito della sentenza la impugnazione non è neppure materialmente possibile la rinuncia alla stessa non può validamente operarsi.
Cass. pen. n. 3681/1995
Alla stregua della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 99, 571 e 589 c.p.p., la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato personalmente, effettuata prima ancora del deposito della sentenza (e, quindi, dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare), così come non preclude allo stesso imputato (non operando, in materia penale, l'istituto dell'acquiescenza previsto dall'art. 329 c.p.c.), di proporre ugualmente, entro i termini di legge, l'impugnazione, allo stesso modo non incide sulla validità dell'impugnazione che, successivamente alla detta rinuncia e sempre nell'osservanza dei prescritti termini, sia stata autonomamente proposta dal difensore abilitato.
Cass. pen. n. 9303/1994
Poiché la rinuncia all'impugnazione, ancorché limitata a taluno dei motivi dedotti, è, dall'art. 589 c.p.p., riservata all'imputato, il difensore non munito di mandato speciale non è legittimato a rinunciare all'impugnazione stessa.
Cass. pen. n. 1456/1994
In tema di impugnazioni, l'acquiescenza è istituto di carattere generale che — pur occupandosene il codice di procedura penale a proposito del pubblico ministero — deve essere esteso anche alle parti private, per il carattere disponibile del diritto di impugnazione. La formale dichiarazione dell'imputato che «rinuncia ai termini di legge» avverso la sentenza di appello e richiede che la stessa «passi in giudicato» integra acquiescenza, che produce l'estinzione del diritto di impugnazione con effetto immediato e definitivo, sicché è inammissibile l'impugnazione eventualmente proposta dal difensore.
Cass. pen. n. 1376/1993
La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 c.p.p., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Pertanto, è ammissibile la rinuncia presentata alla cancelleria del giudice ad quem. (Nella specie è stata ritenuta produttiva di effetti la rinuncia presentata presso la cancelleria della Corte di cassazione alcuni giorni prima dell'udienza fissata per la decisione del ricorso avverso l'ordinanza del Gip in materia di misure cautelari personali).
Cass. pen. n. 265/1993
La rinuncia all'impugnazione ne determina ipso iure l'inammissibilità, donde l'efficacia meramente dichiarativa dell'ordinanza con la quale il giudice prende atto dell'inammissibilità stessa. Essa è un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, perché non può farsi dipendere dalla volontà della parte che, optando per la rinuncia, ha compiuto una libera scelta, il prodursi degli effetti giuridici propri dell'inammissibilità, vale a dire il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato; e ciò in ogni caso, e cioè anche se la revoca della rinuncia sia intervenuta prima della scadenza del termine utile per proporre impugnazione.
Cass. pen. n. 4368/1993
Il difensore dell'indagato non è legittimato a rinunciare all'impugnazione (nella specie ricorso diretto per cassazione a norma dell'art. 311 c.p.p.) neanche quando egli stesso abbia proposto il gravame: a meno che non abbia agito o presentato la rinuncia in qualità di procuratore speciale dell'indagato stesso.
Cass. pen. n. 11576/1992
La rinuncia all'impugnazione prima di aver concretamente esercitato tale diritto è invalida e l'impugnazione successiva, presentata tempestivamente, costituisce comunque revoca della rinuncia.
Cass. pen. n. 8154/1992
La rinunzia all'impugnazione è un atto negoziale produttivo dell'effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto all'autorità competente. Ne consegue che l'eventuale revoca della rinunzia è giuridicamente irrilevante; tuttavia è da riconoscere rilevanza e valore negoziale alla revoca di detta rinunzia alla stregua del momento cronologico del suo verificarsi e cioè quando non è ancora perento il termine previsto dalla legge per proporre il gravame.
Cass. pen. n. 6117/1992
A norma dell'art. 589, secondo comma del nuovo codice di procedura penale, la dichiarazione di rinuncia, parziale o totale all'impugnazione può essere fatta personalmente dalla parte privata oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122, stesso codice, deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ne consegue, pertanto, che è nullo il giudizio di patteggiamento della pena celebratosi ex art. 599, quarto comma del nuovo codice di procedura penale, qualora il difensore dell'appellante abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame, munito di procura speciale rilasciata dall'imputato non in riferimento al procedimento de quo, ma ad un altro procedimento pure pendente presso lo stesso ufficio e fissato per la stessa udienza dibattimentale.
Cass. pen. n. 5851/1992
La rinuncia all'impugnazione, essendo un negozio processuale abdicativo e recettizio, determina l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui perviene all'autorità giudiziaria competente, quando provenga dalla persona legittimata e sia effettuata nelle forme di legge. La revoca della rinuncia va, pertanto, intesa come esercizio autonomo del diritto di impugnazione, quando l'atto abbia i richiesti requisiti di ammissibilità, primo fra tutti che non sia decorso il termine per impugnare e quindi il diritto di impugnazione non sia ancora perento.
Cass. pen. n. 430/1992
La rinuncia all'opposizione a decreto penale è atto formale che non ammette equipollenti; pertanto, non solo deve essere espressa con particolari forme, ma anche non può, in ogni caso, essere tacita. Infatti, posto che, l'opposizione a decreto penale deve inquadrarsi nel più generale istituto delle impugnazioni, tanto più che nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la previsione della esecutività del decreto penale conseguente alla mancata comparizione dell'opponente, è evidente che la rinuncia all'opposizione in tanto produce effetti in quanto siano osservate le formalità di cui all'art. 589 c.p.p., il quale fa rinvio agli artt. 581, 582 e 583 stesso codice. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza del Gip che aveva rigettato l'opposizione a decreto penale sotto il riflesso che, avendo l'imputato provveduto al pagamento delle spese di giustizia, tale comportamento doveva essere inteso come un'implicita rinuncia all'opposizione).
Cass. pen. n. 480/1992
Quando l'impugnante abbia rinunziato ad uno o più motivi di gravame, automaticamente il parametro del giudizio è ristretto ai superstiti, essendo inibito al giudice di prendere cognizione di quei capi e punti della decisione sui quali ha fatto acquiescenza la parte, la quale, poi, non potrebbe, a giudizio di impugnazione concluso, riproporre al giudice funzionalmente superiore, doglianze circa quei capi e punti, senza incorrere nella preclusione di cui all'art. 606, terzo comma, c.p.p. Peraltro, sin tanto che il rapporto processuale non si sia esaurito con la formazione del giudicato, il giudice deve procedere ex officio a quelle verifiche che la legge impone di operare in ogni stato e grado del processo, quali il rispetto delle norme sulla competenza funzionale e per materia, le pregiudizialità obbligatorie, l'immediata applicazione di formule assolutorie ex art. 129 c.p.p. Invero, se la legge dispone che determinate verifiche e specifiche nullità debbano essere, d'ufficio, eseguite e dichiarate in ogni stato e grado del processo, stante l'interesse superiore della collettività all'osservanza delle relative norme, l'eventuale acquiescenza, rinunzia o transazione della parte non può sortire effetti diversi da quelli voluti dalla legge.
Cass. pen. n. 5097/1991
La rinuncia a uno o più motivi di appello produce l'effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi; con la conseguenza che l'imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell'omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia.