Art. 608 – Codice di procedura penale – Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile [593].
1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile [593], di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
3. [Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile [593], di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura].
4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 54693/2018
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – disposizione inserita dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in base al quale il pubblico ministero, nel caso di cd. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
Cass. civ. n. 3987/1998
Il procuratore generale presso la corte d'appello, contrariamente a quanto è stabilito in relazione alle sentenze dagli artt. 594 e 608 c.p.p., non è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, non avendo egli un potere di surroga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, nell'esercizio del potere di impugnazione, nei riguardi del rappresentante del pubblico ministero che esercita le funzioni requirenti presso la pretura.
Cass. civ. n. 6411/1996
Non è configurabile un interesse del P.M., che abbia espresso il consenso all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ad eccepire le nullità della sentenza applicativa della pena concordata, fatta eccezione per quelle che inficiano la richiesta di patteggiamento e il consenso ad essa.
Cass. civ. n. 774/1996
Il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, sia per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo.
Cass. civ. n. 900/1994
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dal pretore, giacché il relativo potere di impugnazione delle sentenze pretorili è attribuito esclusivamente, ai sensi dell'art. 608, primo e terzo comma, c.p.p., rispettivamente al procuratore generale presso la corte d'appello ed al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale.
Cass. civ. n. 2899/1993
Il pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel giudizio di primo grado può partecipare al successivo grado di giudizio quando il procuratore generale abbia così stabilito, ai sensi del comma terzo dell'art. 570 c.p.p., ma anche in tal caso non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice d'appello.