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Art. 616 — Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

Art. 616 — Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile [
591 ] o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da duecentocinquantotto euro a duemilasessantacinque euro, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23636/2018

Nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente [nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato], quest’ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.

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Cass. pen. n. 24114/2017

In tema di patrocinio dei non abbienti, l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull’operatività della regola per cui l’imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali – le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. – né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. pen. n. 5185/2015

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall’art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. [Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia].

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Cass. pen. n. 32954/2014

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall’art. 591 c.p.p. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 c.p.p.. [Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività].

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Cass. pen. n. 2955/2014

In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. [Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che il ricorrente, che lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcuni voci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto, avrebbe dovuto adire non il giudice dell’esecuzione penale ma proporre opposizione all’esecuzione innanzi al giudice civile].

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Cass. pen. n. 43055/2010

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza [nella specie perché oggetto di contrasto giurisprudenziale].

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Cass. pen. n. 41476/2005

In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del P.M.

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Cass. pen. n. 23852/2004

La previsione dell’art. 673 c.p.p. è circoscritta alla revoca di sentenze di condanna e di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o difetto di imputabilità, nei casi di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, e non può trovare alcuna applicazione in caso di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie in forza di disposizioni di natura processuale. [Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva stabilito che le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di cassazione ex art. 616 c.p.p. non possono costituire oggetto di sindacato in sede di esecuzione alla stregua della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di detto articolo].

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Cass. pen. n. 5466/2004

Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 c.p.p., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi. [Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l’interesse della parte civile a ottenere con sollecitudine la pronuncia definitiva del giudizio, idonea a realizzare la sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche nell’ipotesi di ricorso dell’imputato ictu oculi inammissibile perché proposto esclusivamente per lamentare l’entità della pena patteggiata in appello e, come tale, assegnato all’apposita sezione di cui all’art. 610, comma 1, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 24862/2003

Nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli parzialmente con rinvio non può essere pronunciata dal giudice di rinvio alcuna condanna al pagamento delle spese processuali sostenute né nel giudizio di legittimità né nel giudizio di rinvio in quanto non è previsto dal sistema processuale penale che il giudice di rinvio valuti la reale soccombenza nel giudizio di legittimità.

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Cass. pen. n. 24260/2003

Nei casi in cui ne venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, anche la persona offesa, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 616 c.p.p., può essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, atteso che, pur non potendo essere qualificata come parte processuale in senso tecnico, la stessa persona offesa è pur sempre considerata “parte privata” dalla legge processuale. [Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari e dichiarato inammissibile per causa riconducibile al terzo comma dell’art. 606 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 34541/2002

In tema di patrocinio dei non abbienti, sono estranee alla sfera di applicazione della legge n. 217 del 1990 le spese e gli oneri che l’imputato deve affrontare al di fuori dei procedimenti giurisdizionali, in particolare nella fase amministrativa dell’esecuzione della pena; tanto più quando le spese di questa fase dipendono da una inadempienza del condannato che non ha versato la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al momento in cui la cancelleria gliene intimò il pagamento. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non possono accollarsi allo Stato le spese aggiuntive, quali gli interessi di mora, le tasse e le spese di notifica, portate nella cartella di pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende inflitta al condannato].

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Cass. pen. n. 42067/2001

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. per il caso di ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni amministrative, non essendo essa ricollegabile ad un illecito di tipo amministrativo, ma piuttosto alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie. Deve quindi ritenersi che il termine prescrizionale sia quello decennale previsto dall’art. 2946 c.c., applicabile, salvo che la legge disponga altrimenti, a qualsiasi diritto nascente da obbligazioni civili, nell’ambito delle quali dev’essere annoverata quella avente ad oggetto il pagamento della sanzione in questione.

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Cass. pen. n. 33542/2001

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa per le ammende qualora la questione con esso dedotta sia oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall’art. 616 c.p.p. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.

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Cass. pen. n. 6779/1999

L’art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, interpretato secondo quella che deve ritenersi essere stata l’intenzione del legislatore, importa che anche nel caso di ricorso per cassazione il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del medesimo non diano luogo a condanna del minore al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. n. 5207/1999

In tema di sanzione pecuniaria da applicare in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 616 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost. sulla base della considerazione che tale previsione verrebbe di fatto a limitare il diritto costituzionalmente garantito di provocare il controllo e la verifica della legittimità delle sentenze. Quanto al primo profilo, la previsione in esame non limita affatto la esperibilità del ricorso per cassazione, intervenendo solo a disciplinarne gli effetti; quanto al secondo, come ritenuto dalla Corte cost. con la sentenza del 20 giugno 1964, n. 69, relativamente all’art. 549 c.p.p. del 1930, va osservato che il diritto alla tutela giurisdizionale non è assoluto e incondizionato, non potendo essere consentito, per il preminente interesse pubblico alla repressione dell’abuso della azione giudiziale manifestamente infondata, che l’esercizio del diritto di impugnazione in sede di legittimità abbia una estensione tale da farne deviare la sua funzione verso uno scopo sterile e dilatorio.

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Cass. pen. n. 10762/1998

In caso di interesse all’impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilità a norma dell’art. 591, comma primo, c.p.p., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.

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Cass. pen. n. 1/1998

In tema di procedimento di estradizione per l’estero, nel caso di rigetto del ricorso per cassazione della parte privata avverso la sentenza della corte di appello favorevole alla estradizione, non deve essere pronunciata condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in quanto il giudizio di estradizione si inquadra nei rapporti giurisdizionali tra lo Stato italiano e le autorità straniere e ha funzione di garanzia della osservanza delle convenzioni internazionali.

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Cass. pen. n. 20/1996

Qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.

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Cass. pen. n. 5293/1996

Il rigetto del ricorso per cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione comporta la condanna del ricorrente alle spese a norma dell’art. 616 c.p.p.

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Cass. pen. n. 4633/1996

Nell’ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall’imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall’art. 48, quarto comma, c.p.p., al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende; in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di cassazione [ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale] dall’art. 616, prima parte, c.p.p., per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente.

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Cass. pen. n. 1963/1995

Allorché venga irritualmente proposto ricorso immediato per cassazione avverso provvedimento suscettibile di essere aggredito con altro rimedio processuale [nella specie opposizione], la Corte di cassazione deve trasmettere gli atti al giudice competente, anche se l’atto risulti ictu oculi inammissibile, in quanto una sua immediata declaratoria di inammissibilità comporterebbe per il ricorrente la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa per le ammende, non prevista per l’inammissibilità delle impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 9121/1995

Nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità o del ricorso per cassazione avverso sentenza contumaciale per mancanza dello specifico mandato ex art. 571, comma 3, c.p.p., sulla base di una interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 616 c.p.p. nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria. L’art. 616 c.p.p. prevede la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria soltanto per «la parte privata che ha proposto» il ricorso inammissibile. Nel caso in cui l’imputato non abbia proposto alcun ricorso né risulta che abbia in qualche modo aderito alla iniziativa del suo difensore, la sua condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria farebbe ingiustamente gravare sull’imputato una sanzione per attività non rapportabile alla sua iniziativa o alla sua volontà. In tale ipotesi neppure può essere condannato il difensore, che giammai può ritenersi soccombente, in quanto la impugnazione da lui proposta costituisce pur sempre esercizio di funzione difensionale, esplicata per conto e nell’interesse del difeso, pur in assenza di specifico mandato ex art. 571, comma 3, c.p.p.

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Cass. pen. n. 3279/1995

Poiché, per specifico dettato legislativo [art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 272], è esclusa la condanna alle spese processuali ed al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nelle ipotesi in cui il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso concernano un imputato minorenne, è possibile, nel caso in cui tale condanna sia stata pronunciata, ricorrere, per eliminarla, alla procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p., non implicando tale correzione alcuna sostanziale modifica dell’oggetto della pronuncia giurisdizionale.

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Cass. pen. n. 2693/1994

Ai sensi degli artt. 592, comma primo e 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Tale principio trova applicazione anche nel procedimento incidentale de libertate con riguardo alla richiesta di riesame, all’appello e al ricorso per cassazione.

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