Art. 591 – Codice di procedura penale – Inammissibilità dell’impugnazione

1. L'impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato [568 3] o non ha interesse [568 4];
b) quando il provvedimento non è impugnabile [568 1];
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione [589].

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato [611].

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento [627 4].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE