Art. 591 – Codice di procedura penale – Inammissibilità dell’impugnazione
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato [568 3] o non ha interesse [568 4];
b) quando il provvedimento non è impugnabile [568 1];
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione [589].
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato [611].
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento [627 4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34789/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità.
Cass. civ. n. 34727/2024
È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.
Cass. civ. n. 34238/2024
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri ricorrenti che non abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.
Cass. civ. n. 30656/2024
L'atto di impugnazione depositato l'ultimo giorno utile, oltre l'orario formale di chiusura della cancelleria è ammissibile, alla duplice condizione che il suo ricevimento non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario, ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio e che l'atto stesso sia presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio. (Fattispecie relativa a impugnazioni proposte oltre l'orario di chiusura della cancelleria dal pubblico ministero e dalla parte civile). (Conf.: n. 7627 del 1996,
Cass. civ. n. 29322/2024
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.
Cass. civ. n. 28912/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
Cass. civ. n. 28028/2024
In tema di impugnazioni, l'omessa o errata indicazione degli elementi indicati dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. determina l'inammissibilità del gravame solo nel caso in cui renda incerta l'individuazione dell'atto impugnato. (Fattispecie relativa a rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso al quale era allegata procura speciale che indicava erroneamente il numero del procedimento e la data del provvedimento).
Cass. civ. n. 27774/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o elezione di domicilio, di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicchè la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
Cass. civ. n. 26510/2024
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).
Cass. civ. n. 26418/2024
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).
Cass. civ. n. 25698/2024
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.
Cass. civ. n. 25419/2024
In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23462/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).
Cass. civ. n. 21948/2024
I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie incriminatrici sono integrate da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.
Cass. civ. n. 20193/2024
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene, anche nell'ambito del rapporto interno con il fittizio intestatario, è il titolare reale dello stesso).
Cass. civ. n. 19976/2024
In tema di giudizio di appello, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante. (In motivazione la Corte ha affermato che diversa deve ritenersi l'ipotesi in cui oggetto del motivo di appello sia la sola natura reiterata della recidiva e con il ricorso per cassazione si contesti il riconoscimento dell'aggravante, tenuto conto che la verifica dei presupposti di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., presuppone l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della condizione di recidivo semplice).
Cass. civ. n. 17519/2024
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito dichiarato, nonché la provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere.
Cass. civ. n. 15908/2024
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Cass. civ. n. 9904/2024
In caso di apertura della successione, i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile, anche in ipotesi di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c., in quanto le decisioni che ne derivano non incidono sulla capacità di agire di un soggetto (peraltro non più in vita), ma si limitano ad accertare l'eventuale condizione di minorata capacità di intendere e volere, alla data di redazione del testamento, cosicché esse non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone.
Cass. civ. n. 9175/2024
In tema di giudizio di appello, il principio devolutivo e le norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi ostano a che l'impugnazione della decisione in punto di responsabilità sia intesa come implicitamente comprensiva della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.
Cass. civ. n. 8648/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.
Cass. civ. n. 8294/2024
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Cass. civ. n. 5094/2024
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.
Cass. civ. n. 4800/2024
Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento.
Cass. civ. n. 3118/2024
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).
Cass. civ. n. 1919/2024
L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad appello meramente ripropositivo della originaria istanza "de libertate").
Cass. civ. n. 1188/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
Cass. civ. n. 50474/2023
In tema di impugnazioni, la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica.
Cass. civ. n. 48804/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).
Cass. civ. n. 46387/2023
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 46179/2023
E' abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale la corte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. pro. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 44643/2023
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, in quanto, pur avendo il difensore, ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen, un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina.
Cass. civ. n. 43976/2023
Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).
Cass. civ. n. 43835/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
Cass. civ. n. 43389/2023
E' ammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo anche prima che lo stesso venga eseguito, sussistendo l'interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero o la parte civile a determinare il concreto pregiudizio mediante l'apposizione del vincolo.
Cass. civ. n. 41309/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Cass. civ. n. 40478/2023
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. civ. n. 40373/2023
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).
Cass. civ. n. 38481/2023
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Cass. civ. n. 33392/2023
La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.
Cass. civ. n. 32593/2023
In tema di impugnazioni, la definizione con pronuncia meramente formale o procedurale di un primo giudizio (nella specie, declaratoria di inammissibilità del reclamo al Tribunale di sorveglianza, non firmato digitalmente) non preclude la proposizione, nel rispetto del termine stabilito dalla legge, di un secondo atto di impugnazione.
Cass. civ. n. 30752/2023
Non è impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.
Cass. civ. n. 29518/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Cass. civ. n. 29321/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare dell'adempimento previsto, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e, pertanto, non applicabile analogicamente alle impugnazioni cautelari.
Cass. civ. n. 27945/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.
Cass. civ. n. 26994/2023
La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 26807/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 25799/2023
Nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la competenza funzionale a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione depositata in via telematica per mancanza di taluno dei requisiti indicati dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a) ed e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non spetta in via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma appartiene anche, in via alternativa, al giudice "ad quem" non emergendo dal citato art. 24 alcuna preclusione in tal senso.
Cass. civ. n. 25048/2023
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 22708/2023
In tema di impugnazioni, nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito telematico dell'atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione della immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, ove effettivamente sottoscritto con firma digitale del difensore. (Fattispecie in tema di riesame cautelare personale).
Cass. civ. n. 22140/2023
In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che le indicate disposizioni stabiliscono adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema impugnatorio.
Cass. civ. n. 21716/2023
In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 21432/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con il motivo con cui si lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione).
Cass. civ. n. 19712/2023
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Cass. civ. n. 10350/2023
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Cass. civ. n. 7401/2023
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche quando ne venga formalmente denunciata l'abnormità.
Cass. civ. n. 2323/2023
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).
Cass. civ. n. 1585/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 16131/2022
Non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato.
Cass. pen. n. 34955/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere, avverso la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, al fine del riconoscimento della causa estintiva di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, più favorevole per l'imputato in caso di costituzione di parte civile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 12/09/2019).
Cass. pen. n. 41048/2018
In tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale. (Fattispecie in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge).
Cass. pen. n. 24576/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità (nella specie richiesta di assoluzione e riduzione della pena), tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 3820/2018
In materia di impugnazioni, è inammissibile - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - quella presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto alla ricezione presso la cancelleria del giudice "a quo". (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del pubblico ministero, depositato nella corrispondente segreteria e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio).
Cass. pen. n. 6903/2017
In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Cass. pen. n. 45948/2015
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Nella fattispecie, è stato ritenuto ammissibile dalla S.C. l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato quale organizzatore di associazione a delinquere ai fini di traffico illecito di stupefacenti, sul rilievo che, nel momento in cui l'impugnazione per la parte relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha fatto necessariamente leva anche sulla primaria rilevanza della omessa valutazione della gravità indiziaria dei reati fine di cui all'art. 73 dello stesso decreto, commessi da altri indagati, lo stesso non costituiva più una mera riproposizione della richiesta originaria).
Cass. pen. n. 47766/2015
In tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. pen. n. 7374/2015
In tema di revisione, non è necessario esternare la decisione di ammissibilità della richiesta mediante l'adozione di un'espressa ordinanza, stante l'assenza di una puntuale previsione di legge e di una distinzione tra la fase rescindente e la fase rescissoria.
Cass. pen. n. 5185/2015
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia).
Cass. pen. n. 956/2015
Qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 18978/2014
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 c.p.p.. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività).
Cass. pen. n. 6624/2012
Nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processuale penale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 c.p.c., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processo civile.
Cass. pen. n. 5607/2012
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dagli eredi dell'imputato deceduto successivamente al provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 16035/2011
L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
Cass. pen. n. 38033/2008
L'inammissibilità del ricorso per cassazione che non sia dovuta a mancanza di legittimazione o a proposizione tardiva non esime il giudice di legittimità dal dovere di valutare la conformità o meno, ai principi del diritto comunitario, della normativa nazionale e, in tale secondo caso, di procedere alla disapplicazione della stessa. (Fattispecie di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto derivante da ritenuta incompatibilità con il Trattato CE della disciplina interna in materia di attività organizzata per la raccolta di scommesse a fronte di ricorso corredato da motivi generici ).
Cass. pen. n. 2021/2004
Alla luce di quanto stabilito dal secondo comma del novellato art. 111 Cost. deve ritenersi che anche le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità delle impugnazioni debbano essere pronunciate non de plano ma nell'osservanza del principio del contraddittorio. (Nella specie, trattavasi di declaratoria di inammissibilità, per tardività, della richiesta di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo).
Cass. pen. n. 29024/2003
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p., non prevede alcuna formalità e, qualora non incida sulla libertà personale, non è impugnabile.
Cass. pen. n. 19683/2003
Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Ne deriva che, ove con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili ictu oculi) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. La mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sé, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità.
Cass. pen. n. 37738/2002
In caso d'impugnazione tardiva la declaratoria d'inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione in base all'art. 591, comma 2, c.p.p., giacché anche in tale caso la decisione è di competenza esclusiva del predetto giudice. (Fattispecie in cui il tribunale aveva affermato la competenza del giudice dell'esecuzione, in sede di incidente, a decidere sulla tardività dell'impugnazione in base all'equiparazione dell'omessa proposizione dell'impugnazione con quella della tardività della medesima e della ritenuta coincidenza temporale, in tali casi, del perfezionamento della condizione d'irrevocabilità del provvedimento).
Cass. pen. n. 30597/2001
In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per cassazione, né è possibile desumere dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p., l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 9/2000
Poiché, in sede di incidente di esecuzione, l'accertamento del giudice di merito è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo e poiché, dunque, rimane preclusa, per la avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione, eventuali questioni poste dal condannato, relative a tale ultimo aspetto, devono essere dichiarate inammissibili dal giudice monocratico o dal presidente, con procedura de plano (e dunque senza il ricorso al contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale). Il provvedimento presidenziale può anche essere emesso dal collegio e, comunque qualificato, ha natura e valore di decreto, postulando, quanto al contenuto, la manifesta infondatezza della questione.
Cass. pen. n. 1419/2000
È tardivo e perciò inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento reso, in qualità di giudice dell'esecuzione, dalla corte d'appello, che non sia presentato nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., ma venga presentato o spedito direttamente alla Corte di cassazione in violazione degli artt. 582 e 583 stesso codice e, da questa trasmesso alla cancelleria della stessa corte d'appello, vi pervenga oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
Cass. pen. n. 2017/2000
In tema di presentazione dell'impugnazione, l'inammissibilità prevista dall'art. 591 per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità, pertanto, può essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare — di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale ricevente — proposte dal pubblico ministero con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto).
Cass. pen. n. 1073/2000
Nei casi in cui l'inammissibilità del ricorso sia dovuta a cause originarie, il giudicato deve ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata. In tali casi la dichiarazione di inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione.
Cass. pen. n. 7585/1999
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia affetto da causa di inammissibilità originaria, è preclusa la possibilità di sottoporre alla valutazione della Corte la sussistenza di causa di estinzione del reato, essendo, sotto tale aspetto, irrilevante il momento in cui detta estinzione si è verificata (prima o dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione o, addirittura, prima della sentenza di merito, ancorché non rilevata dalla stessa). Invero, proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso, impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Fattispecie in cui la tardività del ricorso per cassazione ha impedito alla Corte di pronunciarsi sulla prescrizione del reato).
Cass. pen. n. 7184/1999
La semplice deduzione della prescrizione del reato verificatasi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, non costituendo vizio per il quale è consentito il ricorso per cassazione, integra un caso di inammissibilità evidente prima facie e, quindi, originaria, del ricorso medesimo, atteso che la verifica di ammissibilità della impugnazione consiste nella semplice comparazione esteriore tra il contenuto del motivo dedotto ed il dettato della legge.
Cass. pen. n. 992/1999
La notifica al difensore del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità è imposta — ex art. 591, comma terzo, c.p.p. — solo quando questo assume la forma dell'ordinanza camerale, non quando assume la forma della sentenza dibattimentale. In quest'ultimo caso, infatti, il difensore presente all'udienza ha avuto notizia dell'inammissibilità dalla pubblicazione del dispositivo ex art. 545 c.p.p. e comunque non ha diritto alla notifica, giacché ai sensi della lett. c) del secondo comma dell'art. 585 c.p.p. il termine per impugnare decorre per lui automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito della sentenza.
Cass. pen. n. 38/1999
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 c.p.p. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per saltum, mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunue conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni.
Cass. pen. n. 1331/1998
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale de libertate, emessa a seguito di richiesta di riesame di ordinanza di sequestro probatorio di documenti costituenti corpo del reato o comunque di cose ad esso pertinenti, se il tribunale abbia rigettato la richiesta di riesame, ma abbia contestualmente disposto l'acquisizione agli atti del procedimento della copia conforme dei documenti sequestrati (nel caso, decreti ingiuntivi emessi dall'autorità giudiziaria) e la restituzione all'indagato ricorrente degli originali degli stessi, essendo stato in tal modo già ottenuto il dissequestro, e dovendo individuarsi l'interesse al ricorso nella possibilità di ottenere tale dissequestro.
Cass. pen. n. 6383/1998
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale «La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione», annullando senza rinvio la decisione impugnata).
Cass. pen. n. 4971/1998
È inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censura una sentenza la cui motivazione non è stata ancora depositata, in quanto il nostro ordinamento non consente che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme costituito tanto dalla parte dispositiva che da quella motivazionale.
Cass. pen. n. 256/1998
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità.
Cass. pen. n. 2400/1996
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza non è causa di inammissibilità del gravame qualora le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, quale ad esempio la censura sul denegato accoglimento di questioni preliminari proposte dall'imputato ed oggetto di ordinanza emessa in dibattimento, impugnabile soltanto con la sentenza.
Cass. pen. n. 2223/1996
In applicazione dei principi generali in materia di inammissibilità delle impugnazioni e, segnatamente, dell'art. 591, comma 2, c.p.p., il tribunale del riesame, qualora debba dichiarare l'inammissibilità di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309, comma 1, c.p.p., non è tenuto ad osservare le formalità del procedimento in Camera di consiglio previste dall'art. 127 c.p.p.
Cass. pen. n. 4122/1996
In assenza di tempestiva impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità di gravame per omessa presentazione dei motivi, non può costituire valida ragione di restituzione in termini l'asserita effettuazione di ricerche volta a reperire i detti motivi, dopo l'avvenuta constatazione della loro mancanza dal fascicolo processuale in cui si sarebbero dovuti trovare.
Cass. pen. n. 12003/1995
Il giudice dell'impugnazione deve verificare l'esistenza delle relative condizioni di ammissibilità, facendo luogo anche di propria iniziativa, a tutte le indagini (e alle inerenti valutazioni) occorrenti ai fini dell'accertamento richiesto, con il potere di esaminare gli atti e i documenti acquisiti al processo. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha esaminato gli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio recanti la firma della ricorrente, al fine di stabilire se fosse da attribuire a costei la firma illegibile apposta in calce al ricorso).
Cass. pen. n. 11814/1995
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione per una causa di inammissibilità classificabile come «sopravvenuta», detta inammissibilità non preclude l'applicazione di una causa estintiva del reato.
Cass. pen. n. 9283/1995
L'inammissibilità dell'appello non dichiarata con ordinanza a norma dell'art. 591, ultimo comma, c.p.p., viene legittimamente dichiarata al momento della pronuncia della sentenza nel giudizio d'impugnazione.
Cass. pen. n. 1299/1995
Il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale non è competente a svolgere le sue funzioni davanti al magistrato di sorveglianza e, conseguentemente non ha alcuna legittimazione ad impugnare i provvedimenti da quest'ultimo emessi; e ciò non solo in applicazione del principio generale, per cui il pubblico ministero trae la sua competenza, di natura derivativa, da quella del giudice presso cui è costituito, ma anche, con riguardo al procedimento di sorveglianza, in applicazione della specifica disciplina di cui all'art. 678, comma terzo, c.p.p., secondo cui le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
Cass. pen. n. 1601/1995
È inammissibile la dichiarazione di rinuncia al gravame trasmesso per telescrivente e, quindi, senza il rispetto delle forme imposte dall'art. 589, comma terzo, c.p.p., che mirano a garantire la provenienza dell'atto interessato. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di misura coercitiva).
Cass. pen. n. 1145/1995
La genericità dei motivi d'impugnazione dà luogo ad una causa di inammissibilità sopravvenuta di essa, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione deve dichiarare la causa di non punibilità frattanto intervenuta o erroneamente non rilevata dal giudice a quo. (Fattispecie relativa a condanna pronunciata erroneamente dal pretore per fatto non costituente reato ed in ordine alla quale il giudice di appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, anziché rilevare la causa di non punibilità).
Cass. pen. n. 3056/1995
L'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dell'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 c.p.p. quale causa di inammissibilità; l'omissione dell'incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo.
Cass. pen. n. 21/1995
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 c.p.p., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 12343/1994
In tema di impugnazioni, anche nel nuovo codice di procedura penale, va operata la distinzione tra cause di inammissibilità e cause sopravvenute. La sussistenza di una causa di inammissibilità originaria, come quella derivante dalla proposizione di ricorso avverso sentenza contumaciale da parte del difensore non munito di specifico mandato (art. 571 comma terzo c.p.p.), preclude l'applicazione della sospensione del procedimento stabilita dall'art. 44 legge n. 47/1985, richiamato dall'art. 1 D.L. n. 551/1994.
Cass. pen. n. 4347/1993
Perché venga dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, la legge non richiede che il procedimento debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. E ciò in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di simile procedura. E poiché essa non è richiamata dal disposto dell'art. 591 c.p.p., norma generale in tema di inammissibilità del gravame, deve dedursene la sua inoperatività ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per quel tipo di impugnativa. Un principio riferibile anche, e a maggior ragione, ai procedimenti de libertate, nell'ambito dei quali l'applicazione delle forme contemplate dall'art. 309 e la conseguente rigorosa disciplina temporale che è propria di esse, non può certo farsi dipendere, con inevitabili riverberi sull'efficacia del provvedimento custodiale, dal tipo di gravame prescelto dall'interessato.
Cass. pen. n. 5014/1993
Non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'art. 213 del codice di rito previgente quanto dell'art. 591, quarto comma, del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta. La pretesa illegittimità, comunque, della pronuncia in forma di sentenza anziché in quella di ordinanza non può essere dedotta nei confronti di inammissibilità dichiarata dalla Corte di cassazione, neppure allo scopo di ottenere la revoca di detta declaratoria, posto che, tra l'altro, quest'ultima, anche se rivestita nelle forme dell'ordinanza, sarebbe parimenti irrevocabile, così come è irrevocabile l'analoga ordinanza pronunciata dal giudice di merito, essendo nei confronti della stessa esperibili solo i mezzi di gravame previsti dalla legge.
Cass. pen. n. 1048/1992
Appartiene alla competenza funzionale della Corte di cassazione la decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, comunque qualificata dalla parte, proposta contro un provvedimento che sia unicamente ricorribile. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).
Cass. pen. n. 225/1991
Le decisioni con le quali la Corte di cassazione dichiari la inammissibilità del ricorso in virtù dell'art. 606 comma terzo c.p.p. vanno sempre adottate con la forma della sentenza. Vanno invece sempre rese con ordinanza quelle meramente pregiudiziali, adottate ex art. 591 c.p.p. Ne deriva che solo alle prime è applicabile la condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.