Art. 549 – Codice di procedura penale – Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13716/2011

La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da almeno sei mesi per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall'art. 72, comma secondo, lett. b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l'applicazione di una misura cautelare personale. (Rigetta, Trib. lib. Milano, 26/07/2010).

Cass. civ. n. 36352/2004

L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.

Cass. civ. n. 168/1997

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la q.l.c. dell'art. 171 comma 2 c.p.c., nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi, sollevata con riferimento agli art. 3, 24 e 97 cost. sia perchè la questione stessa, con riferimento agli art. 3 e 24, è stata prospettata in via meramente ipotetica, sia perchè, con riferimento all'art. 97 cost., il principio di buon andamento della p.a. è assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso.

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