Art. 553 – Codice di procedura penale – Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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