Art. 554 – Codice di procedura penale – Atti urgenti
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari [272-325] fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento [431], non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 28063/2024
La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 544-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 544-quater cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello).
Cass. civ. n. 23639/2024
Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 13684/2024
Il lavoratore inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale permanente relativa al personale ATA, nella specie nel profilo di collaboratore scolastico, non ha un diritto soggettivo a stipulare con la P.A. un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di supplenze annuali in presenza di posti vacanti e quindi non può vantare pretese risarcitorie, neppure in caso di illegittima esternalizzazione da parte della P.A. dei servizi corrispondenti a quelli resi dai collaboratori scolastici.
Cass. civ. n. 33011/2023
In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva.
Cass. civ. n. 30767/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.
Cass. civ. n. 23036/2023
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Cass. civ. n. 21002/2023
In tema di personale ATA, il presupposto valevole all'inserimento nelle graduatorie prioritarie di cui al d.l. n. 134 del 2009 è costituito dall'aver svolto, nell'ambito del medesimo anno scolastico, attività di supplenza per un periodo di almeno centottanta giorni, restando irrilevante che essa si sia realizzata in un'unica istituzione scolastica ovvero in istituzioni scolastiche diverse.
Cass. civ. n. 17856/2023
In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.
Cass. pen. n. 14771/2017
È abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di archiviazione e conseguente dissequestro proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda in ordine al dissequestro, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di archiviazione, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.
Cass. pen. n. 3506/1998
Attesa la maggior semplicità e speditezza del giudizio pretorile, le esigenze del contraddittorio in relazione alla decisione di archiviazione sono soddisfatte anche senza lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio, ma soltanto in base ad un contraddittorio meramente cartolare, facultando cioè la persona offesa a formulare le proprie richieste per iscritto e facendo obbligo al Gip di valutarle adeguatamente.
Cass. pen. n. 24/1995
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 c.p.p.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale, e il contraddittorio documentale per i procedimenti di competenza del pretore. (Fattispecie relativa ad opposizione della persona offesa ad ordinanza di archiviazione del Gip presso la pretura circondariale, oggetto di ricorso per cassazione nel quale l'opponente lamentava che il giudice di merito aveva omesso di considerare alcune circostanze di fatto già acquisite e sufficienti per escludere la manifesta infondatezza della notizia di reato).
Qualora il pubblico ministero presso la pretura circondariale abbia formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, in caso di opposizione a tale richiesta della persona offesa dal reato, non ha l'obbligo di fissare — come è previsto nel procedimento dinanzi al Gip presso il tribunale — l'udienza in camera di consiglio, ma può decidere con ordinanza de plano, in base a un contraddittorio meramente cartolare, in coerenza al principio di semplificazione del procedimento pretorile.
Cass. pen. n. 1376/1995
È abnorme e deve essere annullato il provvedimento con il quale il Gip, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione del P.M. avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, richiede nuove indagini e fissa un termine per il loro espletamento.
Cass. pen. n. 1378/1995
È da considerarsi abnorme la decisione con la quale il Gip presso la pretura, a fronte della richiesta del P.M. di emettere decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, invece di adottare alcuno dei provvedimenti che il codice di rito gli consente, vale a dire disporre l'archiviazione, chiedere approfondimento di investigazione, invitare il P.M. ad elevare rubrica, restituisca gli atti al procuratore della Repubblica per provvedere al dissequestro di oggetti a suo tempo sottoposti a vincolo di cautela reale ai fini probatori.
Cass. pen. n. 3824/1994
In materia di richiesta di archiviazione rivolta dal P.M. al Gip nel procedimento pretorile, il thema decidendum che investe il giudice richiesto dell'archiviazione non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben più ampio potere di apprezzare se le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della «inazione» del pubblico ministero. Pertanto, nulla si oppone a che il giudice inviti il P.M. a svolgere le ulteriori indagini, che ritenga necessarie, su una diversa regiudicanda, poiché, altrimenti opinando, si delegherebbe all'arbitrio dell'organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la quantità e la qualità dell'intervento del controllore. Del resto a simile risultato converge anche il rilievo che, ove gli elementi raccolti siano ritenuti sufficienti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il Gip ben può immediatamente disporre la formulazione della diversa imputazione.
Cass. pen. n. 1604/1994
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento (nella specie pretore) che dichiari la nullità dell'ordinanza con cui il Gip abbia rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero restituendogli gli atti e imponendogli la formulazione dell'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555 e seguenti, c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha escluso che in un caso del genere possa configurarsi un caso analogo di conflitto, ma non perché l'art. 28, secondo comma, c.p.p. disciplina espressamente il caso di contrasto tra Gip e giudice dibattimentale, quanto piuttosto perché il provvedimento del primo è inoppugnabile e, in ogni caso, sottratto a qualsiasi sindacato del secondo che ha l'obbligo di giudicare, se ritualmente investito di citazione a giudizio).
Cass. pen. n. 4473/1992
L'ordinanza con la quale il G.I.P. presso la pretura rigetta la richiesta di archiviazione e dispone che il P.M. formuli l'imputazione non è impugnabile, stante il principio della tassatività delle impugnazioni, posto dall'art. 568 c.p.p.