Art. 554 – Codice di procedura penale – Atti urgenti
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari [272-325] fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento [431], non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14771/2017
È abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di archiviazione e conseguente dissequestro proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda in ordine al dissequestro, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di archiviazione, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.
Cass. civ. n. 3506/1998
Attesa la maggior semplicità e speditezza del giudizio pretorile, le esigenze del contraddittorio in relazione alla decisione di archiviazione sono soddisfatte anche senza lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio, ma soltanto in base ad un contraddittorio meramente cartolare, facultando cioè la persona offesa a formulare le proprie richieste per iscritto e facendo obbligo al Gip di valutarle adeguatamente.
Cass. civ. n. 1378/1995
È da considerarsi abnorme la decisione con la quale il Gip presso la pretura, a fronte della richiesta del P.M. di emettere decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, invece di adottare alcuno dei provvedimenti che il codice di rito gli consente, vale a dire disporre l'archiviazione, chiedere approfondimento di investigazione, invitare il P.M. ad elevare rubrica, restituisca gli atti al procuratore della Repubblica per provvedere al dissequestro di oggetti a suo tempo sottoposti a vincolo di cautela reale ai fini probatori.
Cass. civ. n. 1376/1995
È abnorme e deve essere annullato il provvedimento con il quale il Gip, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione del P.M. avanzata dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, richiede nuove indagini e fissa un termine per il loro espletamento.
Cass. civ. n. 3824/1994
In materia di richiesta di archiviazione rivolta dal P.M. al Gip nel procedimento pretorile, il thema decidendum che investe il giudice richiesto dell'archiviazione non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciarsi su di una specifica domanda, ma del ben più ampio potere di apprezzare se le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della «inazione» del pubblico ministero. Pertanto, nulla si oppone a che il giudice inviti il P.M. a svolgere le ulteriori indagini, che ritenga necessarie, su una diversa regiudicanda, poiché, altrimenti opinando, si delegherebbe all'arbitrio dell'organo assoggettato al controllo il potere di ritagliare la quantità e la qualità dell'intervento del controllore. Del resto a simile risultato converge anche il rilievo che, ove gli elementi raccolti siano ritenuti sufficienti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il Gip ben può immediatamente disporre la formulazione della diversa imputazione.
Cass. civ. n. 1604/1994
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento (nella specie pretore) che dichiari la nullità dell'ordinanza con cui il Gip abbia rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero restituendogli gli atti e imponendogli la formulazione dell'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555 e seguenti, c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha escluso che in un caso del genere possa configurarsi un caso analogo di conflitto, ma non perché l'art. 28, secondo comma, c.p.p. disciplina espressamente il caso di contrasto tra Gip e giudice dibattimentale, quanto piuttosto perché il provvedimento del primo è inoppugnabile e, in ogni caso, sottratto a qualsiasi sindacato del secondo che ha l'obbligo di giudicare, se ritualmente investito di citazione a giudizio).
Cass. civ. n. 4473/1992
L'ordinanza con la quale il G.I.P. presso la pretura rigetta la richiesta di archiviazione e dispone che il P.M. formuli l'imputazione non è impugnabile, stante il principio della tassatività delle impugnazioni, posto dall'art. 568 c.p.p.