Art. 554 – Codice di procedura penale – Atti urgenti

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari [272-325] fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento [431], non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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