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Art. 567 — Dibattimento

Art. 567 — Dibattimento

[1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’art. 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall’art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità [544].

6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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