Art. 567 – Codice di procedura penale – Dibattimento
[1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII.
2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’art. 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.
3. Anche fuori dei casi previsti dall’art. 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.
4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità (544).
6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 15548/2023
In tema di personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA, il trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.
Cass. civ. n. 4301/2023
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 3746/2023
Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).
Cass. civ. n. 58/2023
Il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell'assunzione dei relativi costi ed oneri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il g.e. aveva disposto la riduzione del pignoramento mediante concentrazione dello stesso su uno solo dei beni pignorati, cancellandolo, per converso, su altro cespite per il quale non sussisteva il requisito della continuità delle trascrizioni, senza concedere termine - come richiesto dal debitore esecutato - affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" necessario alla sanatoria del suddetto difetto).
Cass. pen. n. 8931/1994
In tema di modificazione dell'imputazione, è del tutto irrilevante, ai fini della corretta osservanza del disposto di cui all'art. 516 del codice di rito penale, anche con riferimento alla disciplina ex art. 519 commi 1 e 2 dello stesso codice, la circostanza che il pretore abbia richiamato l'attenzione del pubblico ministero sugli esiti del dibattimento implicanti una diversità del fatto emerso rispetto a quello contestato, quando sia pacifico che la precisazione della contestazione fu operata dall'ufficio di accusa e che l'imputato e il suo difensore nulla ebbero a osservare al riguardo, accettando la contestazione mediante la richiesta di un termine a difesa (nella specie accordato).
Cass. pen. n. 6298/1992
La deposizione resa da un testimone non contenuto in una lista depositata nei termini prescritti dall'art. 567, comma 2, c.p.p. 1988 è colpita da sanzione di inammissibilità e, quindi, è inutilizzabile ai fini della decisione (art. 191 c.p.p. 1988). (La S.C. nell'affermare il suindicato principio ha rilevato che il giudice, non potendo utilizzare quella deposizione, avrebbe dovuto disporre la escussione del teste facendo ricorso al potere di iniziativa riconosciutogli dall'art. 507 c.p.p. 1988 per il perseguimento delle finalità del processo penale, che è quello di pervenire alla verità e trarne le conseguenze).