Art. 568 – Codice di procedura penale – Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione [606], quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze [111 Cost.], salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4001/2014
Il principio generale posto dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'art. 680, comma terzo, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni". (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l'esecuzione di una misura di prevenzione personale).
Cass. civ. n. 1557/2014
Non è abnorme l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell'inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini.
Cass. civ. n. 33782/2013
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione, non ritenendo esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 del d.l.vo n. 159 del 2011, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, piuttosto che qualificare l'istanza come proposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 1423 del 1956).
Cass. civ. n. 33007/2013
Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è prevista l'opposizione come mezzo di impugnazione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.. (Fattispecie in tema di richiesta di declaratoria di estinzione del reato).
Cass. civ. n. 23525/2013
La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 35599/2012
La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.
Cass. civ. n. 9005/2010
Non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione.
Cass. civ. n. 45498/2008
È inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, atteso che la stessa ha natura esclusivamente penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio civile.
Cass. civ. n. 8080/2007
La n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Cost. — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento — ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo la entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se il ricorso è stato proposto con censure relative alla valutazione delle prove, esso non può essere deciso a norma dell'art. 569 c.p.p., bensì, qualificato come appello, dev'essere trasmesso alla Corte di appello per il giudizio.
Cass. civ. n. 8270/2006
In tema di impugnazione di provvedimenti abnormi, vale anche per le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento, ove ritenute tali, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma primo lett. a) c.p.p. (Fattispecie riguardante il ricorso per cassazione proposto avverso la ordinanza con la quale il giudice di pace aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. avendo rilevato una nullità dell'atto di citazione. La Corte, oltre a reputare abnorme tale provvedimento, ha anche osservato che il termine per l'impugnazione decorre dalla lettura in udienza e che non rileva la presenza a tale incombente del solo ufficiale di polizia giudiziaria delegato alle funzioni di P.M., essendo il primo tenuto a dare al P.M. titolare la immediata comunicazione del provvedimento).
Cass. civ. n. 9235/2004
L'opposizione che, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, l'interessato può proporre avverso il provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero come misura alternativa alla detenzione, secondo quanto previsto dal precedente comma quinto dello stesso articolo, è soggetta alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni e deve, in particolare, essere corredata, a pena di inammissibilità, dei prescritti motivi.
Cass. civ. n. 7276/2004
La disposizione contenuta nell'art. 568 comma quinto c.p.p., che in caso di impugnazione proposta a un giudice incompetente consente a quest'ultimo la trasmissione diretta degli atti al giudice competente, trova applicazione esclusivamente nell'ambito del sistema interno della giurisdizione e della competenza penale e non può essere riferita anche al giudice civile dinanzi al quale sia stata proposta una richiesta attinente alla giurisdizione penale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice civile che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da un difensore contro il decreto di liquidazione emesso in un procedimento penale di esecuzione nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
Cass. civ. n. 48868/2003
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in tema di isolamento continuo dell'indagato detenuto ai sensi dell'art. 33 n. 3 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), trattandosi di provvedimento sulla libertà personale della quale determina una restrizione ulteriore rispetto allo stato detentivo in quanto tale. (Nella specie, il Gip, richiesto di revoca dell'isolamento, aveva declinato la propria competenza in favore del P.M., trasmettendogli gli atti sul rilievo che spettasse all'organo inquirente ogni determinazione sulla necessità di protrazione della misura).
Cass. civ. n. 40575/2002
La regola stabilita dall'art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto per saltum per manifesta illogicità della motivazione, sempre che la decisione impugnata rientri tra quelle oggettivamente appellabili.
Cass. civ. n. 24705/2001
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per non essere stata preceduta dall'avviso all'imputato di chiusura delle indagini a norma dell'art. 415 bis c.p.p., giacché tale ultimo adempimento è previsto solo per la richiesta di decreto di citazione a giudizio o per il decreto di citazione a giudizio e, pertanto, la restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce una illegittima regressione del procedimento.
Cass. civ. n. 24081/2001
Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso avanti la Corte di cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza con cui la corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente, atteso che tale decisione non rientra fra quelle per le quali l'art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre impugnazione, e che anche in simile ipotesi opera il principio generale, fissato dall'art. 568, comma 3, c.p.p., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona cui la legge espressamente lo conferisce.
Cass. civ. n. 17760/2001
La omissione dell'invito a rendere l'interrogatorio di garanzia prima della emissione del decreto a giudizio, in quanto concernente una facoltà di intervento dell'imputato, rientra tra le nullità a regime intermedio, la cui rilevabilità o deducibilità è prescritta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da imputato contumace nel giudizio di primo grado e che tale doglianza aveva proposto solo con l'atto di appello).
Cass. civ. n. 6584/2000
Poiché il principio di tassatività delle impugnazioni ha valenza non solo oggettiva, ma anche soggettiva, legittimato a proporre il ricorso previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 30 luglio 1990 n. 217 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è soltanto l'interessato e non anche il difensore.
Cass. civ. n. 6581/1999
Sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato è stato prosciolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anche quando questa manca di inefficacia preclusiva; ciò al fine di ottenere l'affermazione della responsabilità per il fatto illecito. Infatti chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale posizione.
Cass. civ. n. 2846/1999
L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, c.p.p., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. (Fattispecie nella quale l'impugnazione proposta avverso sentenza inappellabile era stata qualificata come ricorso, a sua volta dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 233/1999
In tema di interesse alla impugnazione, la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva nel corso del procedimento di gravame comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sul gravame stesso, in quanto tale interesse, da qualificare ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. solo come collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento, una volta venuta meno la misura, può derivare solo dalla perdurante lesione di un diritto soggettivo, quale quello al conseguimento alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non dalla incidenza su situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria. (Fattispecie in tema di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico).
Cass. civ. n. 2158/1998
Sebbene all'indagato sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, c.p.p. Occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto non sussistere l'interesse alla impugnazione in un caso in cui il ricorrente, indagato per concorso nel reato edilizio, essendo solo architetto-progettista dell'opera abusiva, non poteva vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata).
Cass. civ. n. 1419/1998
L'art. 568 comma 5 c.p.p. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, sicché al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.
Cass. civ. n. 9910/1995
In tema di giudizio abbreviato, quando il pubblico ministero può proporre appello per alcuni capi e ricorso per cassazione per altri capi della sentenza, si impone la proposizione del primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili di ricorso. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che correttamente il pubblico ministero avesse appellato la decisione sia per il proscioglimento da taluni reati, sia per il mancato aumento di pena dovuto alla recidiva contestata per il reato in ordine al quale era stata pronunciata condanna).
Cass. civ. n. 2790/1995
La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, non essendo prevista dalle norme vigenti, va qualificata come impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.
Cass. civ. n. 11186/1994
Il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre. Ne consegue che qualora avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda venga proposto appello con l'esclusiva deduzione di censure di merito, il ricorso per cassazione che si sarebbe dovuto ritualmente proporre in suo luogo va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 9960/1994
Il principio introdotto dall'art. 568 comma quinto c.p.p. secondo il quale la qualificazione data dalla parte all'impugnazione e l'errata individuazione del giudice competente a deciderla non rende la stessa inammissibile, non consente tuttavia di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. Poiché l'art. 613 comma primo c.p.p. prevede che il ricorso per cassazione debba essere, se non proposto direttamente dalla parte, sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, tale condizione dovrà essere soddisfatta anche nel caso che il ricorso sia stato erroneamente qualificato quale appello, in caso diverso, senza alcun giustificato motivo, verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 4881/1994
Il fatto che il diritto di impugnazione sia attribuito dalla legge a più soggetti (alle parti ed ai rispettivi difensori) comporta che ciascuno di tali soggetti (ed anche ciascun difensore, quando l'interessato ne abbia nominato più di uno) può promuovere il giudizio di appello o quello di cassazione, ma non che possano aver luogo più giudizi di appello o più giudizi di cassazione. Ne consegue che, una volta promosso e instaurato un giudizio di impugnazione, ogni difesa deve essere svolta in quel giudizio, in cui devono essere dedotti tutti gli eventuali motivi di gravame, compresi quelli inerenti a nullità per violazione di norme processuali. (Alla stregua di tale principio la Corte ha confermato la dichiarazione di inammissibilità del gravame, con il quale un difensore deduceva una nullità per non aver ricevuto avviso dell'udienza, proposto dopo che il giudice di appello si era già pronunciato sull'impugnazione presentata avverso il medesimo provvedimento da altro difensore).
Cass. civ. n. 867/1993
Il principio generale dell'art. 568 u.c. nuovo codice di rito, secondo cui in mancanza di sicuri elementi contrari, si deve presumere che la parte abbia inteso utilizzare il mezzo di impugnazione predisposto dalla legge, si applica anche in caso di rimedi non omogenei. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice di merito con la quale anziché «convertire» l'incidente di esecuzione — il cui giudizio si era svolto ai sensi dell'art. 260 D.L.vo 271/89, secondo le norme del nuovo codice di rito — nel ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio, aveva rigettato l'istanza ex art. 665 c.p.p.).
Cass. civ. n. 1566/1992
Qualora contro una medesima sentenza siano stati presentati più gravami, uno dei quali comporti la conversione degli altri in appello, un'impugnazione avverso la detta sentenza proposta come appello, ma correttamente qualificabile ricorso per cassazione dal giudice, a norma dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., si converte nuovamente, in applicazione del disposto dell'art. 580 c.p.p., proprio nello stesso gravame (appello), erroneamente indicato dal proponente.