Art. 568 – Codice di procedura penale – Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione [606], quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze [111 Cost.], salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3784/2018
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, pronunciata dal giudice di pace in assenza di attività istruttoria, in quanto il mancato accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua attribuibilità all'imputato comporta, ex art. 65-bis cod. proc. pen., che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 14174/2018
Il pubblico ministero non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero con riferimento alla revoca delle statuizioni civili di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Cass. civ. n. 11834/2018
Nel caso di sentenza di proscioglimento per morte del reo che disponga la confisca di beni di quest'ultimo, l'erede dell'imputato, estraneo al giudizio e, quindi, impossibilitato ad esperire qualunque mezzo di impugnazione avverso la decisione, è legittimato ad agire, mediante incidente di esecuzione, per ottenere la restituzione del bene, ma gli sono precluse valutazioni di merito in ordine al reato contestato.
Cass. civ. n. 45560/2018
L'imputato che impugni la sentenza abnorme di proscioglimento dal reato per prescrizione (nella specie, erroneamente pronunciata dal giudice in sede di opposizione al decreto di condanna) deve dedurre un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento impugnato ed alla prosecuzione del processo, indicando gli atti dai quali esso può desumersi.
Cass. civ. n. 8825/2017
In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.
Cass. civ. n. 28600/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo).
Cass. civ. n. 30276/2017
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 8763/2017
In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del detenuto avverso il provvedimento adottato due anni prima di trattenimento della corrispondenza indirizzata ad una associazione di volontariato avente ad oggetto iniziative di protesta da assumere in occasione della giornata mondiale contro la tortura, che si celebrava in quel periodo).
Cass. civ. n. 25577/2017
Non è configurabile l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, che abbia omesso di dichiarare la falsità della certificazione sostitutiva di atto di notorietà, atteso che tale statuizione non avrebbe comunque rilevanza pratica, avendo l'atto falso esaurito ogni sua efficacia al momento della utilizzazione da parte dell'imputato al fine di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio.
Cass. civ. n. 16535/2017
È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare allorché tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente).
Cass. civ. n. 38086/2016
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza dell'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna che si limiti a denunciare la mancanza grafica della motivazione, senza indicare il concreto vantaggio pratico realizzabile con un nuovo gudizio di merito, a seguito dell'annullamento di una decisione che ha accolto la pretesa punitiva.
Cass. civ. n. 15680/2015
E inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), d.P.R. 313 del 2002 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
Cass. civ. n. 10173/2015
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello).
Cass. civ. n. 6692/2015
È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perché ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale).
Cass. civ. n. 3867/2015
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice di appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 3214/2015
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti. (Fattispecie in cui l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. era stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche e alla diminuente della minore gravità della violenza sessuale).
Cass. civ. n. 3083/2015
Quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole; ne consegue che tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso il provvedimento di autorizzazione al sorvegliato speciale di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato, del quale era intervenuta esecuzione, non contrastata da una specifica richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 666 comma settimo cod.proc.pen.).
Cass. civ. n. 35429/2014
Sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato che propone appello al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli.
Cass. civ. n. 4001/2014
Il principio generale posto dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'art. 680, comma terzo, cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni". (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l'esecuzione di una misura di prevenzione personale).
Cass. civ. n. 1557/2014
Non è abnorme l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell'inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini.
Cass. civ. n. 41114/2013
In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante).
Cass. civ. n. 35722/2013
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata. (Nella specie il ricorrente P.M. si era limitato a dedurre la nullità della sentenza impugnata - contenente l'intestazione, le generalità degli imputati, le conclusioni delle parti e la fotocopia del dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria - per la mancanza grafica della motivazione).
Cass. civ. n. 35444/2013
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del P.M. con cui si contesta soltanto che la sentenza emessa nei confronti di un minorenne nel giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato sia stata pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare e non dal giudice delle indagini preliminari. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'affermazione evidenziando come nessun risultato favorevole sarebbe derivato al P.M. dall'accoglimento del gravame, tenendo fra l'altro conto che l'organo che ha emesso la sentenza è quello che, per la sua composizione, è il più adatto a garantire le esigenze di tutela del minore).
Cass. civ. n. 33782/2013
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione, non ritenendo esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 del d.l.vo n. 159 del 2011, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, piuttosto che qualificare l'istanza come proposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 1423 del 1956).
Cass. civ. n. 33007/2013
Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è prevista l'opposizione come mezzo di impugnazione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.. (Fattispecie in tema di richiesta di declaratoria di estinzione del reato).
Cass. civ. n. 23525/2013
La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo la trasmissione degli atti ad altro giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 20116/2013
È inammissibile, per difetto dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, c.p.p., l'impugnazione proposta avverso la sola motivazione di un provvedimento del cui dispositivo, invece, si chiede la conferma. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza del tribunale del riesame la cui motivazione contrastava in parte con il dispositivo, osservando che la deliberazione cautelare ha efficacia meramente interinale).
Cass. civ. n. 35599/2012
La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.
Cass. civ. n. 25457/2012
In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 L. 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione.
Cass. civ. n. 24357/2012
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione del pubblico ministero (nella specie, il procuratore generale presso la Corte di appello), che, senza contestare la sussistenza dei presupposti per la concessione del perdono giudiziale, impugni con ricorso per cassazione la sentenza del giudice per l'udienza preliminare di non luogo a procedere applicativa del beneficio previsto dall'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, qualora egli si sia limitato a dedurre la lesione del diritto di difesa dell'imputato minorenne rimasto contumace per non essere stato acquisito il suo consenso alla definizione del processo.