Art. 19 – Codice di procedura penale – Provvedimenti sulla riunione e separazione
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9494/2018
La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inutilizzabilità dell'esito dell'esame dell'indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d'ufficio e l'immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltà di astenersi).
Cass. civ. n. 14730/2018
In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.
Cass. civ. n. 43896/2018
Il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di mancata verbalizzazione di una denuncia di reato.(Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da un testimone che riferiva di avere subito un tentativo di corruzione per non dichiarare ciò che era a sua conoscenza, ad un operante di P.G. che aveva svolto attività investigativa nel procedimento e che non provvedeva a redigere il relativo atto di denuncia orale ex art.357, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 6969/2018
L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".
Cass. civ. n. 23202/2018
In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al c.d. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito. (In motivazione la S.C. ha precisato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze tra minori abusati e non, per la correlabilità degli elementi clinici a condizioni generali di stress o traumatiche).
Cass. civ. n. 41142/2018
Nel corso delle indagini preliminari l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre previsto dall'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non ha ancora assunto la qualità di indagato, avuto riguardo non alla sua posizione formale al momento del compimento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata con riferimento a dati indizianti già acquisiti, non aventi carattere di mero sospetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la necessità dell'avvertimento nei confronti di persona che, prima dell'inizio di una perquisizione a carico del convivente, aveva dichiarato che il predetto aveva la disponibilità esclusiva del garage ove successivamente venivano rinvenuti armi e droga).
Cass. pen. n. 2723 del 22 gennaio 2018
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen,. in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione).
Cass. civ. n. 41934/2018
Qualora, in sede di udienza preliminare a carico di più imputati, taluno di essi chieda ed ottenga il giudizio abbreviato senza formulare istanza di pubblica udienza, la contestuale celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei coimputati, con separazione dei processi solo in fase deliberativa, non integra un'ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità, salvo che l'imputato ammesso al rito speciale dimostri che la presenza dei coimputati abbia determinato in lui un tale condizionamento da impedirgli di rendere dichiarazioni spontanee che altrimenti avrebbe reso.
Cass. civ. n. 32347/2018
In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell'imputato determina l'irrilevanza del decorso del termine di prescrizione quando si renda necessaria esclusivamente la rettifica della pena ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (attività di mero computo non attinente al contenuto decisorio della sentenza), poiché il giudizio sul reato contestato risulta interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato.
Cass. civ. n. 58001/2017
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo).
Cass. civ. n. 648/2017
In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. "Carta di Noto", salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perchè, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida.
Cass. civ. n. 18940/2017
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso.
Cass. civ. n. 20884/2017
Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l'attendibilità di quest'ultima, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, accusato di violenza sessuale, rilevando che la tesi del rapporto sessuale consensuale era stata prospettata dal solo difensore, mentre l'imputato aveva dichiarato invece che il fatto non si era verificato).
Cass. civ. n. 25266/2017
In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante.
Cass. civ. n. 13205/2017
È inutilizzabile, perché resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche nel caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora tale verbalizzazione sia prescritta dalla legge.
Cass. civ. n. 29236/2017
La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Cass. civ. n. 22954/2017
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., nell'ipotesi di testimonianza "assistita" resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale).
Cass. civ. n. 13844/2017
In tema di prova testimoniale, qualora nel corso del dibattimento il pubblico ministero si limiti ad escutere il teste (nella specie ex art.197-bis cod.proc.pen.) già sentito in sede di incidente probatorio solo su specifici fatti sopravvenuti e, per il resto, chieda la conferma delle dichiarazioni rese, tale richiesta assume il significato della sostanziale rinuncia all'escussione del teste sui temi di prova oggetto dell'incidente probatorio, con la conseguente preclusione, per la parte che non aveva inserito il teste nella lista ex art.468 cod.proc.pen. e che aveva partecipato all'assunzione della prova ex art.392 cod.proc.pen., a procedere al controesame sui fatti oggetto delle precedenti dichiarazioni.
Cass. civ. n. 1721/2017
Non è consentita la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal prossimo congiunto dell'imputato che, in dibattimento, dichiari di astenersi ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa; nè, in tale ipotesi, può trovare applicazione l'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., che consente di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o oggettiva di quelle rese in dibattimento in seguito a comportamenti di terzi costituenti reato, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il teste obbligato ad espletare il proprio ufficio.
Cass. civ. n. 51115/2017
La mancata concessione ad un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, si basa su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Cass. civ. n. 49237/2017
Non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15760/2017
È legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito dopo la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura).
Cass. civ. n. 48571/2016
In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al cd. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito.
Cass. civ. n. 42718/2016
Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali, non esaminato nel giudizio, solo se sia stata accertata, in base a motivato parere reso da professionista, l'impossibilità di procedere all'esame del minore, che può essere assoluta, nel caso in cui la sua personalità sia talmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma terzo, cod. proc. pen., o relativa, in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivare dall'esame - da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio e non a quella al momento del fatto - e della possibilità di adottare le modalità protette previste dall'art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13967/2016
In tema di prova testimoniale, l'acquisizione, su accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona direttamente informata di un fatto, prima dell'esame dibattimentale del teste de relato, non comporta l'obbligo di esame del teste di riferimento sul medesimo fatto, poiché, in tal caso, le informazioni rese da quest'ultimo risultano già comprese nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione.
Cass. civ. n. 53691/2016
Devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato.
Cass. civ. n. 38732/2016
In tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravvenga l'"abolitio criminis" per uno di tali reati, in relazione al quale la pena non sia stata determinata nell'accordo recepito dal giudice di merito e non sia stata proposta impugnazione, il giudice di legittimità può rimuovere, ai sensi dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., la confisca di valore eventualmente disposta in relazione al predetto reato, se precisamente determinata nell'ammontare, mentre non può procedere ad operazioni correttive della pena principale, in assenza di atti che consentano di farlo senza compiere accertamenti di fatto; ne deriva che compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di "abolitio criminis", che lo stesso giudice è tenuto a determinare .
Cass. civ. n. 46625/2015
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza.
Cass. civ. n. 46624/2015
Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.
Cass. civ. n. 38149/2015
La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. (Fattispecie in cui le dichiarazioni confessorie dell'indagato erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso un referto medico confermato dalle dichiarazioni di una testimone ritenuta attendibile dai giudici di merito).