Art. 19 – Codice di procedura penale – Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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