Cass. pen. n. 9494 del 2 marzo 2018
Testo massima n. 1
La sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inutilizzabilità dell'esito dell'esame dell'indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d'ufficio e l'immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltà di astenersi).
Testo massima n. 2
Integra il reato estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di violenza o minaccia volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro mutuata allo scopo di commettere reati tributari, in quanto tale ripetizione è contraria a norme imperative e di buon costume e non è giuridicamente tutelata.
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