Art. 29 – Codice di procedura penale – Cessazione del conflitto
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23075/2021
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).
Cass. civ. n. 669/2020
In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 14/07/2020).
Cass. civ. n. 46050/2018
In tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 27725/2018
In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d'appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell'accusa.
Cass. civ. n. 12827/2018
È illegittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione amministrativa alla vendita legittimamente conseguita, ma utilizzata per svolgere un'attività commerciale illecita (vendita di merce con marchi contraffatti su banchi di mercato pubblico), poichè, ritenendo altrimenti, si realizzerebbe, attraverso il sequestro, una misura cautelare interdittiva "impropria", senza far ricorso, come invece necessario, al provvedimento previsto dall'art. 290 cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 10607/2018
Ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., il termine professione deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un'operatrice socio sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani).
Cass. civ. n. 29495/2018
In tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata in un senso la scelta, gli è precluso di coltivare l'altra. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, nel quale questi aveva prima prodotto elementi probatori nuovi che, successivamente, erano stati posti alla base di un'altra iniziativa cautelare, sfociata, tuttavia, in un provvedimento poi revocato dal giudice per le indagini preliminari in applicazione del principio affermato).
Cass. civ. n. 3067/2018
In tema di riesame di misure cautelari personali, il controllo da parte del tribunale sulla sussistenza del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritto dall'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere svolto analizzando l'ordinanza cautelare nel suo complesso, prescindendo dalla sua struttura formale e dalla sua eventuale suddivisione in paragrafi dedicati all'analisi di singoli reati, in quanto la valutazione in ordine ad un singolo reato, pur mancando un paragrafo specifico allo stesso dedicato, può essere contenuta in altre parti del provvedimento, anche riferibili ad altre fattispecie criminose.
Cass. civ. n. 31646/2018
In tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, atteso che la modifica normativa vuole evitare una acritica trasposizione della richiesta del P.M. con riferimento alla totalità della stessa e non alla singola imputazione.
Cass. civ. n. 32444/2018
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, ai fini dell'accertamento dell'osservanza della prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prevista dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, non è sufficiente il dato del parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero dovendosi, invece, verificare che il giudice, anche mediante un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, abbia svolto, per ciascun addebito e per ciascun destinatario del provvedimento, un distinto ed effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazione descrittive di fatti commessi con modalità "seriali" non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato potendo, in tal caso, ricorrere ad una trattazione unitaria.
Cass. civ. n. 31370/2018
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; ne consegue che tale prescrizione non può ritenersi assolta per il solo fatto che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure cautelari, non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare.
Cass. civ. n. 30744/2018
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti.
Cass. civ. n. 13309/2018
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.
Cass. civ. n. 26045/2018
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinunzia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l'avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato e non potendo, quindi, la rinunzia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinunzia alla notificazione dell'avviso dell'ordinanza che dispone la misura).
Cass. civ. n. 9904/2018
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui l'indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all'esito dell'udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell'arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all'indagato).
Cass. civ. n. 18840/2018
La nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nell'ipotesi di incompleto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice a norma dell'art. 291, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere intermedio ed è, pertanto, deducibile solo fino al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa al mancato deposito di un faldone di atti contenenti alcune dichiarazioni, menzionate nella richiesta del pubblico ministero e riportate nell'ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 7691/2018
In tema di contestazioni a catena ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare successivamente disposta, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con l'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ma con il rinvio a giudizio con cui si avvia la fase dibattimentale.
Cass. civ. n. 14943/2018
In tema di misure cautelari personali, l'elemento nuovo costituito dall'esclusione di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel procedimento in corso ai fini dell'apprezzamento di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, stante l'autonomia di ciascuna di esse.
Cass. civ. n. 8691/2018
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore.
Cass. civ. n. 33909/2018
L'obbligo di notifica alla persona offesa dell'istanza sulla libertà proposta dall'imputato, previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., non si estende all'appello che egli abbia proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, trattandosi di onere non previsto da alcuna norma di legge.
Cass. civ. n. 49916/2018
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada).
Cass. civ. n. 12387/2018
Le informazioni relative ad atti compiuti dalla polizia straniera (nella specie, l'arresto di due cittadini italiani all'aeroporto di Bogotà) non assunte per rogatoria, ma direttamente acquisite dalla polizia giudiziaria italiana nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, non sono equiparabili ad un'informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenzialie e, pertanto, ai fini della loro utilizzabilità, non trova applicazione l'art. 203 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15272/2017
Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale ozione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso.
Cass. civ. n. 6027/2017
L'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si estende a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilità - suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice, tra le quali non rientra, pertanto, l'ipotesi in cui l'applicabilità della causa di non punibilità debba essere previamente accertata attraverso un giudizio incidentale di illegittimità costituzionale. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di discarica abusiva, previsto dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevando come non ricorressero i presupposti per l'immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la non applicabilità a detto reato della condizione di non punibilità prevista dall'art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 invocata dalla difesa, che, inoltre, sollecitava la proposizione di questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede la sua applicabilità al reato di discarica abusiva).
Cass. civ. n. 2153/2017
La sentenza che dichiara l'improcedibilità dell'azione penale o l'estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice. (Fattispecie relativa a sentenza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). ].
Cass. civ. n. 1787/2017
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. (Nella specie, relativamente all'ipotesi di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto dell'art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Cass. civ. n. 14580/2017
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l'esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli "altri casi" di inappellabilità indicati dall'art. 448 comma secondo cod.proc.pen.
Cass. civ. n. 28954/2017
Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 45958/2017
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, in quanto derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione, che, comportando una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, abbia modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, riducendo i limiti edittali della pena e, conseguentemente, il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).
Cass. civ. n. 30201/2017
La sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, emessa in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 9, comma terzo, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per i casi di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, non richiede l'instaurazione del contraddittorio, avendo tale norma carattere di specialità rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.