Art. 28 – Codice di procedura penale – Casi di conflitto
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo [23].
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione [16 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2974/2025
In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 2967/2025
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 486/2025
Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).
Cass. civ. n. 35869/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.
Cass. civ. n. 34458/2024
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichi l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.
Cass. civ. n. 34362/2024
In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 32994/2024
In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 25852/2024
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).
Cass. civ. n. 25273/2024
La sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la deduzione della sopravvenuta decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, poiché contenuta solo in memoria).
Cass. civ. n. 24595/2024
L'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro - nella specie a mezzo volantinaggio - è legittima se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la legittimità del volantinaggio realizzato dal c.d. "uomo sandwich", con affissione di un comunicato sindacale su petto e schiena del lavoratore per l'intera giornata lavorativa, in quanto avvenuto fuori degli spazi consentiti e fonte di costante disturbo per l'attività lavorativa).
Cass. civ. n. 23714/2024
In materia di dirigenza pubblica regionale, costituisce condotta antisindacale ex art. 28 st.lav. la destinazione a favore di personale non dirigente, operata in sede di contrattazione integrativa decentrata del personale dirigente (nella specie, del Friuli Venezia Giulia), dei residui non utilizzati dei fondi riservati per la retribuzione di posizione; anche se è ammissibile che tali residui, in mancanza di diversa previsione, tornino nella disponibilità degli enti e siano quindi destinabili ad altri fini, la destinazione dei fondi non è materia di contrattazione integrativa, la quale interviene al più limitato fine di fissare i criteri per ripartire i fondi stabiliti dalle fonti superiori e non può essere piegata ad avalli o intese su punti ad essa estranei, peraltro rivolti a favore di posizioni lavorative diverse da quelle a cui la stessa si riferisce.
Cass. civ. n. 23157/2024
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
Cass. civ. n. 22593/2024
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 per il personale - se in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, per il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2000, per il personale appartenente alla carriera prefettizia - che è proprietario di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, si applica a decorrere dall'1 luglio 2013 e la scelta intenzionale e discrezionale del legislatore di stabilire la decorrenza da un determinato momento non viola gli artt. 2, 3 e 97 Cost., non essendo configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole, in termini di esenzione o riduzione, rispetto alla disciplina generale del tributo considerato.
Cass. civ. n. 22304/2024
E' inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza.
Cass. civ. n. 21905/2024
La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 21817/2024
l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.
Cass. civ. n. 21264/2024
La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.
Cass. civ. n. 20742/2024
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-bis cod. pen., per "casa familiare" deve intendere il luogo dove si è creato il "nucleo familiare", comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. (Fattispecie in cui è stata disposta la predetta misura nei confronti degli indagati che avevano coabitato con la persona offesa nella casa di quest'ultima, al fine di offrirle cura e assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare).
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 20240/2024
In tema di imposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, in forza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l'immediata iscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo basato sulla rendita originaria, poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamento passato in giudicato e non nella esecutività provvisoria.
Cass. civ. n. 20136/2024
In tema di misure cautelari, non è autonomamente impugnabile il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico", non integrando un aggravamento della misura cautelare cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa.
Cass. civ. n. 20004/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.
Cass. civ. n. 19899/2024
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.
Cass. civ. n. 18962/2024
In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, le nuove tabelle di corrispondenza previste dall'art. 28 del c.c.n.l. del comparto universitario relativo al quadriennio 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 della medesima disposizione contrattuale, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del predetto c.c.n.l., con conseguente diritto alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche secondo le perequazioni in essere, ivi compresa l'indennità perequativa ("Indennità De Maria") ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.
Cass. civ. n. 18881/2024
Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 17470/2024
In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
Cass. civ. n. 16474/2024
In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella più ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attività intercettiva, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. civ. n. 15939/2024
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Cass. civ. n. 15237/2024
In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. (Nella fattispecie, in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l'affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita, la S.C. ha affermato l'insufficienza di tale condotta ad escludere la responsabilità del proprietario, in quanto inidonea ad impedire la circolazione, e dunque colposa).
Cass. civ. n. 15006/2024
Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.
Cass. civ. n. 14674/2024
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato illegittima la condotta del contribuente realizzata attraverso la combinazione di un preliminare di compravendita non registrato recante il reale prezzo di vendita del bene, integrante il negozio dissimulato, con l'atto pubblico di acquisto contenente l'indicazione di un importo inferiore, così mirando a conseguire benefici fiscali immotivati ed illeciti sotto il profilo tributario tramite detti negozi, inopponibili all'Amministrazione finanziaria).
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 11970/2024
Nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l'incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze aggravanti del delitto, imputabili all'agente ove siano prevedibili). (Vedi, n. 11344 del 1993,
Cass. civ. n. 11816/2024
In tema di trasferimento d'azienda, l'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 47 l. n. 428 del 1990 non determina l'invalidità della cessione, ma costituisce comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; di conseguenza, la carenza o la falsità delle informazioni fornite non può essere fatta valere dai singoli lavoratori ma solo dalle organizzazioni sindacali, poiché è nell'interesse del sindacato a sviluppare la propria azione di tutela che è stata prevista la procedura di informazione e consultazione dettata dall'anzidetto articolo 47, il quale va interpretato in conformità alla distinzione tra i diritti dei lavoratori e quelli delle organizzazioni sindacali operata dalla Direttiva 2001/23/CE.
Cass. civ. n. 11733/2024
In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11218/2024
I contributi INAIL si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio.
Cass. civ. n. 11033/2024
In tema di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel giudizio di impugnazione avverso il diniego di rilascio per mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente.
Cass. civ. n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cass. civ. n. 10639/2024
In caso di estinzione della società contribuente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, le eccezioni concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 sono proponibili unicamente dai soci successori della società e non anche dall'ex liquidatore, al quale l'avviso di accertamento è stato notificato al fine di far valere la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 10348/2024
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.
Cass. civ. n. 9749/2024
In tema di elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la decorrenza del termine per l'impugnazione del procedimento elettorale va individuata nell'atto conclusivo della proclamazione degli eletti, applicando analogicamente, in assenza di norme specifiche, il criterio dettato dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 9281/2024
In tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisione definitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza della corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca.
Cass. civ. n. 8635/2024
In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 6876/2024
Ai fini dell'integrazione, da parte del datore di lavoro, dell'attività antisindacale, a norma dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, rileva l'idoneità della condotta a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, sicché anche una condotta lecita nella sua obiettività configura un comportamento antisindacale ove presenti i caratteri dell'abuso del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato affermato che l'avere l'amministrazione datrice di lavoro - in presenza di una disposizione dell'accordo quadro per le elezioni delle RSU che prevedeva, in ipotesi di decadenza della RSU, la sottoscrizione dei contratti integrativi da parte dei componenti rimasti in carica - inteso trattare e, poi, stipulare un accordo con una RSU incompleta - integrata da un solo membro su tre -, avesse comunque alterato la normalità delle relazioni sindacali, non essendovi ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace).
Cass. civ. n. 5817/2024
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Cass. civ. n. 5605/2024
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, tranne che l'acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell'immobile.
Cass. civ. n. 5142/2024
In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, la corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982, senza che rilevino, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa.
Cass. civ. n. 5082/2024
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 5056/2024
L'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. De Maria) deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980, relativo ai dipendenti dell'Università, e il X livello, relativo al personale ospedaliero - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione - anche nella sua componente fissa - dei dirigenti del comparto sanità, la quale, essendo strettamente connessa allo svolgimento della loro funzione e all'attribuzione della connessa responsabilità, può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento del relativo incarico, non rilevando che la contrattazione collettiva nazionale successiva al c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 abbia incluso la "retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata al menzionato c.c.n.l., secondo biennio economico 1996-1997" nel trattamento fondamentale di tali dirigenti.
Cass. civ. n. 3997/2024
In tema di sanzioni amministrative, la violazione della messa in uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni tecniche costituisce un illecito a carattere permanente, assumendo rilievo la persistente volontà dell'agente di mantenere il suindicato uso.
Cass. civ. n. 3897/2024
In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 3742/2024
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 2992/2024
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Cass. civ. n. 1976/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiale ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di ingiustizia sostanziale la mancata conferma della misura degli arresti domiciliari da parte del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., che aveva omesso di considerare la valenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato, dall'identità della domanda cautelare).
Cass. civ. n. 51573/2023
È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).
Cass. civ. n. 50469/2023
In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza.
Cass. civ. n. 48348/2023
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Cass. civ. n. 46824/2023
La regola consacrata nell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione nel caso in cui tale decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché tal genere di provvedimenti, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte, dopo aver rilevato l'abnormità del provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio per mancata verifica, in sede di udienza preliminare, della volontà dell'imputato di optare, come preannunciato, per il rito abbreviato e aver trasmetto gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza da quest'ultimo sollevato, risolvendolo in favore del tribunale).
Cass. civ. n. 46473/2023
L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.
Cass. civ. n. 46387/2023
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 43619/2023
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è necessario che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è sufficiente che il difensore abbia ottenuto la procura speciale per la proposizione dell'istanza di revocazione, ove non sia stato espressamente previsto che essa estenda i propri effetti anche al grado di giudizio rispetto al quale la richiesta è, di fatto, proposta).
Cass. civ. n. 41380/2023
Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.
Cass. civ. n. 40070/2023
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 39485/2023
È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, in quanto il divieto di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non può essere interpretato nel senso che esso introduca un "salvacondotto" cautelare, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale).
Cass. civ. n. 37701/2023
In tema di durata della custodia cautelare, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., della custodia cautelare per il reato satellite, occorre avere riguardo alla pena unitariamente inflitta, se il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace per il reato più grave, non rilevando che il "presofferto" sia pari alla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 37636/2023
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto, anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, una situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 36522/2023
In tema di trattenimento del cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 34125/2023
Ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non funzionalmente abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, disposta l'archiviazione per il reato commesso in danno del magistrato, aveva declinato la propria competenza in relazione agli altri reati agli effetti dell'art. 22 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto rispetto alla pregressa pronuncia declinatoria resa ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., trattandosi di atto non determinativo di indebite regressioni, né di stasi del procedimento).
Cass. civ. n. 34107/2023
comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni. In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Cass. civ. n. 34071/2023
In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'animus novandi, rispondendo la nuova conformazione temporale del rapporto anche all'interesse della conduttrice di beneficiare di una durata doppia, rispetto a quella su cui avrebbe potuto contare in assenza di modifica).
Cass. civ. n. 34010/2023
Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà - successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente - ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ragione della natura pubblica dell'ente locatore, aveva escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione ed ha dichiarato la nullità per contrasto con norma imperativa della clausola che prevedeva l'obbligo per la parte privata di restituzione dell'immobile alla scadenza dei nove anni).
Cass. civ. n. 32559/2023
È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).
Cass. civ. n. 32380/2023
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c..
Cass. civ. n. 30428/2023
In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l'estensione della misura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'organo consigliare - disposta dall'art. 28, comma 1 bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d'individuare la norma applicabile ratione temporis deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità.
Cass. civ. n. 29990/2023
In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede casi e modalità tassativi di revocazione della confisca, la revoca "ex tunc", a norma dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, del provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma 3, legge 31 maggio 1975, n. 575, costituisce un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali che hanno portato a disporre la misura.
Cass. civ. n. 28621/2023
La tassa di sbarco e imbarco delle merci e la tassa di ancoraggio hanno natura di tributi interni, la cui riscossione non integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell'Unione europea, e sono compatibili con il divieto di dazi doganali, con il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e con il divieto di imposizioni interne discriminatorie verso i prodotti importati, applicandosi senza distinguere l'origine, nazionale od estera, delle merci che ne sono oggetto.
Cass. civ. n. 28311/2023
Nell'esercizio dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., nel testo previgente alla riforma della filiazione, il giudice non può limitarsi ad accertare l'assenza di un legame biologico tra le parti, ma deve altresì valutare e comparare gli interessi in gioco e, più specificamente, la prevalenza o meno, sull'interesse del richiedente, di quello del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo. A tal fine, acquista rilevanza il comportamento di colui che ha operato il riconoscimento, allorché, nonostante la consapevolezza della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo da far consolidare l'identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 27883/2023
In tema di determinazione delle tariffe per l'attività libero professionale intramuraria svolta dai dirigenti medici, le Aziende sanitarie possono applicare la trattenuta di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, solo previo accordo in sede di contrattazione collettiva aziendale ed intesa con i dirigenti interessati successivi all'introduzione della norma citata, per la cui definizione le parti devono, nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, sollecitamente attivarsi, al fine di consentire la piena operatività della trattenuta e la realizzazione delle finalità pubbliche a cui è destinata.
Cass. civ. n. 27397/2023
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).
Cass. civ. n. 26566/2023
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Cass. civ. n. 25941/2023
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Cass. civ. n. 25543/2023
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.
Cass. civ. n. 25379/2023
L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. può concorrere con l'obbligo di firma presso l'autorità di polizia associato al DASPO disposto dal questore ex art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stante la loro totale autonomia, atteso che il primo persegue la finalità di impedire la reiterazione di condotte di reato, mentre l'obbligo che accede al DASPO è strumentale a che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso manifestazioni sportive e ha un'estensione temporale correlata allo svolgimento di esse.
Cass. civ. n. 25226/2023
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. (Nella specie, la S.C., a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che aveva escluso la prescrizione attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore).
Cass. civ. n. 24789/2023
In materia doganale, l'art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd. "mod. T1" che abbia cagionato un mero ritardo nell'appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest'ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per fatto colposo dello speditore, ricorrendo, invece, in ipotesi di mancata presentazione dolosa, la fattispecie del reato di cd. "contrabbando" ex art. 282 TULD.
Cass. civ. n. 23561/2023
La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.
Cass. civ. n. 22166/2023
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, nel caso in cui, intervenuto il pignoramento del bene prima della seconda scadenza contrattuale, il contratto venga a cessare per la mancata autorizzazione del giudice dell'esecuzione alla relativa rinnovazione, al conduttore spetta l'indennità di avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la cui corresponsione, da parte dell'acquirente in forza del decreto di trasferimento, si pone quale condizione per il rilascio, con la conseguenza che, fino a tale momento, il conduttore è tenuto a versare soltanto la somma convenuta a titolo di canone, restando escluso il maggior danno ex art. 1591 c.c.
Cass. civ. n. 21874/2023
Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.
Cass. civ. n. 20054/2023
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 19959/2023
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).
Cass. civ. n. 19514/2023
Presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio -, restando escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del comma 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità solidale di un condominio in relazione alle omissioni contributive afferenti ad alcune lavoratrici che vi avevano prestato attività di pulizia - per il periodo dal luglio 2012 al gennaio 2016 - per conto di un appaltatore, sul presupposto, da un lato, che il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, non assume, soprattutto ai fini lavoristici, rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, e, dall'altro, che non svolge attività d'impresa e non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo).
Cass. civ. n. 19137/2023
Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..
Cass. civ. n. 18726/2023
La restituzione all'interessato dei beni confiscati può avvenire anche per equivalente, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui gli stessi siano stati in precedenza assegnati per finalità di pubblica utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione per equivalente anche in ipotesi di revoca disposta ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sul rilievo che la riparazione dell'errore giudiziario non deve avvenire necessariamente in forma specifica ma può essere effettuata anche per equivalente, in modo da non pregiudicare la destinazione pubblica data nel frattempo al bene ablato).
Cass. civ. n. 18310/2023
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, tra i quali rientra anche quello di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 17836/2023
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
Cass. civ. n. 16091/2023
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la genericità, anche parziale, del provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo i principi generali in materia di impugnazioni recedere a fronte di provvedimenti idonei a incidere sullo "status libertatis". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'obbligo di tenersi a una determinata distanza dai medesimi, sul rilievo che non era stata data specifica indicazione dell'ambito territoriale del divieto).
Cass. civ. n. 15302/2023
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.
Cass. civ. n. 14086/2023
Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.
Cass. civ. n. 14006/2023
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 13046/2023
In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.
Cass. civ. n. 12966/2023
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 11487/2023
In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione, ai sensi della l. n. 575 del 1965 e succ. mod., qualora il provvedimento di confisca "medio tempore" emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d'appello, tenuto all'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall'omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario, che non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente; infatti, non avendo quest'ultimo dismesso la titolarità del diritto, l'amministrazione del compendio - attivata sul fondamento dell'originario sequestro e destinata a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca - deve ritenersi svolta "in incertam personam" o per conto di chi spetta, e dunque anche nell'interesse del contribuente, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito "in bonis".
Cass. civ. n. 10864/2023
piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
Cass. civ. n. 10676/2023
Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, incombe alla prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato.
Cass. civ. n. 10540/2023
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Cass. civ. n. 9759/2023
Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, atteso che l'operatività di tale meccanismo non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive.
Cass. civ. n. 8891/2023
L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.
Cass. civ. n. 8840/2023
Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.
Cass. civ. n. 8825/2023
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, la manipolazione del mercato ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, realizzata mediante la diffusione di notizie false, costituisce un illecito istantaneo e di pericolo che si consuma appena sia posta in essere la condotta decettiva idonea in concreto ad influenzare l'andamento del mercato del titolo al quale la notizia falsa si riferisce, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di diffusione della notizia non veritiera. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, sul presupposto che l'illecito manipolativo, commesso a mezzo di diffusione di notizie false, sia di natura permanente e si consumi con il ripristino della corretta informazione, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazione dell'art. 187-ter T.U.F. ricevuta dal ricorrente entro il quinquennio dall'ultimo comunicato di rettifica, ma ben oltre il quinquennio dalla diffusione della notizia non veritiera.)
Cass. civ. n. 8556/2023
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Cass. civ. n. 7504/2023
Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore.
Cass. civ. n. 7401/2023
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche quando ne venga formalmente denunciata l'abnormità.
Cass. civ. n. 6295/2023
In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 94 commi 1, 2 e 3 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 184 del 2012), 113 commi 1, 2 e 3, 191 e 192-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, consistente nella predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero, idoneo a indurre in errore l'investitore sull'effettiva convenienza dell'offerta al pubblico, integra un illecito di natura permanente, in quanto i suoi effetti si producono oltre il tempo in cui il prospetto sia stato approvato dall'autorità di vigilanza, e si estendono fino alla chiusura dell'offerta, con la conseguenza che solo da tale ultimo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato la prescrizione dell'illecito, ritenendo che l'illecito si fosse consumato al momento dell'approvazione del prospetto da parte della Consob).
Cass. civ. n. 6081/2023
In tema di imposta di successione, l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali, detenute all'estero dal defunto, risultanti dalla procedura di collaborazione volontaria avviata, ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, comporta l'applicazione dell'imposta di successione in misura maggiore ed impone la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, configurando un incremento sopravvenuto dell'attivo ereditario.
Cass. civ. n. 5182/2023
Ai fini della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il diritto costituzionalmente garantito della persona detenuta ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere oggetto di una valutazione che, caso per caso, operi un adeguato contemperamento con l'opposto interesse alla tutela della collettività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella autocustodiale, con autorizzazione a recarsi presso un centro medico specializzato, proveniente da detenuta imputata del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., in ragione dell'acclarato "ruolo nevralgico" da costei ricoperto all'interno del sodalizio criminale di tipo camorristico).
Cass. civ. n. 4353/2023
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 460 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. b), punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, purché intervenga prima dell'apertura del dibattimento e il decreto non sia già stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della rinuncia all'opposizione, è necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento, anche in misura ridotta, della pena pecuniaria e di un atto di rinuncia espressa, nelle forme di cui all'art. 589 cod. proc. pen., che non ammette equipollenti e non può essere tacita).
Cass. civ. n. 4330/2023
Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645
Cass. civ. n. 2764/2023
La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la diversa interpretazione determina un'indebita sovrapposizione con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 2646/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 2527/2023
In tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche quando si pronuncia su richiesta di revoca presentata dall'indagato, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo entrambe previste e disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2318/2023
Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.
Cass. civ. n. 2033/2023
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della violazione, in un caso, per una donazione di quota di immobile tra coniugi in regime di comunione legale; in un altro, per una compravendita immobiliare conclusa da un cittadino svizzero in assenza delle condizioni alle quali la legge della Confederazione elvetica subordina la validità della compravendita di un immobile in territorio svizzero da parte di un cittadino straniero.)
Cass. civ. n. 1296/2023
In tema di procedimento per decreto, il disposto dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a termini del quale è dato avviso all'imputato della possibilità di fruire di una riduzione della pena pecuniaria di un quinto in caso di mancata opposizione, trova applicazione, ex art. 2, comma quarto, cod. pen., anche con riguardo ai decreti penali di condanna emessi antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, trattandosi di norma di carattere processuale che ha prodotto effetti sostanziali, in quanto determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Cass. civ. n. 1200/2023
Ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti.
Cass. civ. n. 1174/2023
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'istituzione di quest'ultimo quale esecutore testamentario - mediante disposizione testamentaria posta all'interno del testamento dallo stesso rogato - configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione "ex ante" dell'interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell'atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all'art. 597 c.c..
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 16800/2022
Quello di cui all'art. 2638, comma secondo, cod. civ. è un delitto di evento, che richiede la causazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, ivi compresa l'omessa comunicazione di informazioni dovute. (Fattispecie in materia di conflitto di competenza, in cui il reato è stato ritenuto consumato nel luogo in cui gli organi di vigilanza avevano ricevuto le false informazioni sulla situazione economica di un istituto di credito).
Cass. civ. n. 14214/2022
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è competente il giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sulla domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito che presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Cass. pen. n. 44631/2018
È ammissibile il conflitto negativo di competenza tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione.
Cass. pen. n. 39605/2018
La Corte di cassazione, investita del conflitto di competenza sollevato, nel corso delle indagini preliminari, dal giudice per le indagini preliminari destinatario di una richiesta cautelare, deve dare avviso dell'udienza, ex art. 127, comma 1, cod. proc. pen., al solo Procuratore generale, nel caso in cui l'autorità che ha sollevato il conflitto abbia proceduto all'oscuramento dei dati personali dell'indagato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'indagato non subisce alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione all'incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno contraddittorio sulla competenza sia nel prosieguo della fase d'indagini, mediante la possibilità di proporre istanza di riesame avverso l'eventuale provvedimento applicativo di misura cautelare, sia nel giudizio a cognizione piena che dovesse seguire).
Cass. pen. n. 12929/2018
Non è abnorme - a prescindere dalla fondatezza nel merito - il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari, "in limine litis", la nullità del decreto di rinvio a giudizio, ritenendo ravvisabile una delle cause che, per legge, possono dar luogo a detta nullità, né detto provvedimento, quand'anche il giudice dell'udienza preliminare ritenga la nullità insussistente, è suscettibile di dar luogo ad un conflitto proprio ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., in quanto trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale, nei "casi analoghi", in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 7955/2018
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.
Cass. pen. n. 18621/2017
In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato).
Cass. pen. n. 2230/2017
In tema di audizione nel procedimento camerale del detenuto o internato in luogo fuori dalla circoscrizione del giudice, quando procede la corte di appello quale giudice dell'esecuzione la circoscrizione coincide con il territorio circondariale del tribunale del luogo dove la corte ha sede. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto negativo di competenza tra corte di appello e magistrato di sorveglianza dichiarando che quest'ultimo fosse competente ad assumere le dichiarazioni dell'interessato detenuto in località ricadente nel distretto della corte di appello ma fuori dalla circoscrizione del tribunale capoluogo del distretto medesimo).
Cass. pen. n. 41715/2015
Il conflitto negativo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa ipotizzarsi un conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto in fattispecie in cui il Tribunale si era dichiarato incompetente per materia in favore del Giudice di pace in ordine al reato di lesioni personali giudicate guaribili in giorni venti, e quest'ultima autorità giudiziaria, a sua volta, avendo rilevato che le lesioni personali cagionate alla vittima erano in realtà con prognosi di giorni novanta, aveva rinviato gli atti al Tribunale).
Cass. pen. n. 32821/2014
È abnorme, per la sua attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, investito del giudizio in ordine ad un reato rientrante tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen., declini la propria competenza e trasmetta gli atti, anzichè direttamente all'autorità giudiziaria ritenuta competente, al G.u.p. distrettuale per l'individuazione del giudice del dibattimento territorialmente competente.
Cass. pen. n. 18796/2014
È inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del Tribunale del riesame che, investito della richiesta di revoca del sequestro preventivo, nel confermare la misura cautelare reale, abbia modificato le modalità esecutive della stessa, pur se esercitando un potere non di sua spettanza. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa ex art. 324 c.p.p. è ricorribile per cassazione, a cura della parte interessata, anche al fine di denunciare la ritenuta incompetenza dello stesso tribunale in sede incidentale).
Cass. pen. n. 9605/2014
Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, per l'inammissibilità del conflitto, la Corte ha trasmesso gli atti per la liquidazione degli onorari professionali al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente).
Cass. pen. n. 5734/2014
Sussiste il conflitto improprio di competenza - rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. - quando due giudici della esecuzione ricusano, contemporaneamente, di provvedere sulla medesima richiesta di condono e la cognizione del procedimento spetta al giudice che ebbe a deliberare la sentenza divenuta irrevocabile per ultima alla data della presentazione della richiesta di condono, essendo irrilevante la sopravvenienza, nelle more di ulteriori condanne irrevocabili.
Cass. pen. n. 27677/2013
Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il conflitto in relazione alla pendenza, presso sedi giudiziarie diverse,di procedimenti relativi al delitto di riciclaggio ed a quello di intestazione fittizia di denaro).
Cass. pen. n. 22710/2013
Costituisce caso analogo di conflitto, a norma del secondo comma dell'art. 28 cod. proc. pen., il contrasto che insorge tra il Tribunale in composizione monocratica che ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e disposto la restituzione degli atti al P.M. ed il G.I.P. ulteriormente investito dall'ufficio requirente per emettere un nuovo decreto penale di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha risolto il conflitto affermando la competenza del giudice del dibattimento, in ragione dell'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti).
Cass. pen. n. 4092/2013
In tema di conflitto di competenza, sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo c.p.p. soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 c.p.p. e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurare una mera sollecitazione di parte alla proposizione del conflitto il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena - al quale gli atti erano stati trasmessi a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia - impropriamente denominato "denuncia di conflitto").
Cass. pen. n. 46673/2012
Il rifiuto del P.M. e del gip di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi, avanzata dal consulente tecnico del P.M., integra una situazione di conflitto negativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all'art. 28, comma secondo, c.p.p., perché determina una situazione di stallo eliminabile solo con una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 32 c.p.p..
Cass. pen. n. 10540/2012
Dà luogo ad un caso analogo di conflitto negativo di competenza il contrasto che si radica tra il giudice per le indagini preliminari che, delegato al compimento di atti in esecuzione di una rogatoria internazionale, si rifiuti di adempiere contestando i presupposti di ammissibilità della rogatoria e la Corte di appello che non condivida le ragioni del rifiuto.
Cass. pen. n. 7090/2012
La parte che intenda rilevare l'incompetenza del giudice monocratico, a cui erano stati trasmessi gli atti da quello collegiale, deve sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 33 quinques c.p.p., non essendo sufficiente, per evitare la preclusione, l'impugnazione con l'atto di appello dell'ordinanza trasmissiva degli atti.
Cass. pen. n. 3919/2012
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al Tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti a quest'ultimo. (In motivazione la Corte ha evidenziato come il provvedimento in questione abbia sostanzialmente natura di sentenza sulla competenza, denunciabile esclusivamente attraverso conflitto ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p.p., e non possa essere considerato abnorme).
Cass. pen. n. 15792/2011
I provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p.
Cass. pen. n. 13620/2011
Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice, non ancora pronunciatosi sulla competenza. (Fattispecie in tema di esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, ex art. 665, comma quarto, c.p.p.).
Cass. pen. n. 17573/2010
In tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale che, ai sensi dell'art. 4, comma primo lett. a), D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, escludono la competenza del giudice di pace, per "colpa professionale" deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni "intellettuali", previste e disciplinate dagli artt. 2229 c.c. e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività. (Fattispecie in tema di lesioni colpose causate da mancata manutenzione di una strada dalla ditta appaltatrice dei lavori).
Cass. pen. n. 16555/2010
In tema di conflitti di competenza, la regola della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare opera esclusivamente per l'ipotesi in cui ricorra un "caso analogo" e pertanto non è applicabile allorché i giudici in conflitto, appartenenti a diversi uffici, siano stati investiti, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, della cognizione dei medesimi fatti, ricorrendo, in tale ipotesi, un conflitto vero e proprio. (Fattispecie nella quale il giudice di pace, investito della cognizione dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi da due imputati in danno reciproco e inoltre del reato di cui agli artt. 582 e 583 stesso codice ascritto a uno solo di essi, aveva declinato la competenza in ordine a tutte le imputazioni in favore del tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. e il G.i.p. aveva sollevato conflitto con riferimento ai primi due reati sul rilievo, condiviso dalla Suprema Corte, della non riconducibilità del caso di specie alle previsioni dell'art. 6 D.L.vo n. 274 del 2000 in tema di competenza per connessione relativa ai reati di competenza del giudice di pace).
Cass. pen. n. 12636/2010
La violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (art. 48, D.L.vo 28 agosto 2000, n 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 11, D.L.vo n. 313 del 1991 in materia di sicurezza dei giocattoli in cui il giudice, in ulteriore violazione della disciplina dettata dal D.L.vo n. 274 del 2000, aveva erroneamente emesso un decreto penale di condanna).
Cass. pen. n. 29354/2009
La specifica competenza attribuita all'autorità giudiziaria di Napoli nei procedimenti indicati nell'art. 3, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, conv. con modif. in legge 14 luglio 2008 n. 123, e cioè in quelli “relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania nonché in quelli connessi a norma dell'art. 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del sottosegretario di Stato, di cui all'art. 2 del presente decreto”, si estende a tutti i suddetti reati, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano o meno ricollegabili alla situazione di c.d. “emergenza rifiuti” per fronteggiare la quale è stato emanato il citato D.L.
Cass. pen. n. 47021/2008
Il giudice dibattimentale, ritualmente investito del giudizio, non può declinare la propria competenza funzionale per la sua celebrazione sul rilievo dell'illegittimità della decisione del G.u.p. di inammissibilità dell'istanza di rito abbreviato, potendo solo, se del caso, applicare la prescritta riduzione di pena all'esito del dibattimento, qualora ritenga che la predetta istanza fosse ammissibile. (La Corte ha osservato che, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina del rito abbreviato dalla legge 16 dicembre 1979 n. 479, nessuna norma gli attribuisce, in tale situazione, il potere di determinare il regresso del procedimento).
Cass. pen. n. 34655/2005
Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Nel caso di specie, ove si trattava di merci separatamente rinvenute nella disponibilità di due persone, si è affermata l'identità del fatto di ricettazione perseguito in due distinti giudizi aperti a carico degli interessati, sebbene nel primo fosse configurata una responsabilità concorsuale per la ricezione di tutto quanto sequestrato e nel secondo, invece, fosse contestata a ciascuno la ricettazione della sola merce da lui materialmente detenuta. La Corte ha ritenuto che la sfasatura delle imputazioni dipendesse da una differente qualificazione giuridica del titolo di imputazione della responsabilità, e non dall'individuazione di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle rispettive componenti strutturali).
Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.
Cass. pen. n. 23910/2004
Non sussistono i presupposti e gli estremi del conflitto di competenza né di un caso analogo di conflitto, quando due procedimenti si trovino entrambi pendenti dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare, inteso non solo come medesimo ufficio, ma anche come medesima persona fisica. (Fattispecie in cui il Gup, dinanzi al quale erano pendenti due distinti procedimenti penali, in seguito a denuncia della parti private ai sensi dell'art. 30, comma secondo, c.p.p., ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto).
Cass. pen. n. 45247/2003
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi “analoghi” previsti dall'art. 28, secondo comma, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, avendo il Tribunale collegiale provveduto a norma dell'art. 521, secondo comma c.p.p. determinando la competenza di un altro giudice, quest'ultimo non poteva a sua volta qualificare diversamente il fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero, poiché ciò avrebbe comportato una attribuzione alla competenza del giudice collegiale, che sul punto si era già espresso negativamente).
Cass. pen. n. 38595/2003
La richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna e rigettata dal Gip conserva i suoi effetti come richiesta di giudizio abbreviato semplice, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione quest'ultima non fosse stata avanzata neanche in via subordinata. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza tra Gip e Tribunale in composizione monocratica, sollevato prima della sentenza n. 169 del 2003 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in applicazione del dictum la Corte di cassazione, pur enunciando il soprascritto principio, ha ritenuto cessata ogni ragione di conflitto e ha rimesso gli atti al Tribunale per il seguito di competenza).
Cass. pen. n. 38448/2002
Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Gip a seguito di opposizione a decreto di condanna, per omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, restituendogli gli atti, non è abnorme — in quanto il potere di dichiarare detta nullità è attribuito espressamente al giudice dibattimentale — e, pur potendosi configurare come illegittimo ove concretamente difettino i presupposti per la sua adozione, prevale, in forza della regola stabilita nell'art. 28, comma 2, c.p.p., su quello del Gip. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato dal Gip e ritenuto inammissibile dalla S.C., che gli ha conseguentemente restituito gli atti per l'ulteriore corso).
Cass. pen. n. 39157/2001
Una volta emesso decreto di giudizio immediato e proposta dall'imputato tempestiva richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la fissazione, da parte del giudice, della relativa udienza non può essere intesa come atto di per sè introduttivo di quest'ultimo giudizio, ma equivale solo a una decisione positiva sull'ammissibilità del rito (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), che non preclude il rigetto dell'istanza, qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito medesimo. (Fattispecie relativa a conflitto tra Gip che, rigettata nel merito l'istanza di giudizio abbreviato, aveva nuovamente disposto il giudizio immediato, e giudice del dibattimento che, ritenendo irreversibilmente ammesso il giudizio abbreviato per effetto della semplice fissazione dell'udienza da parte del primo, gli aveva restituito gli atti; in relazione ad essa, la Corte ha affermato che non spetta al giudice dibattimentale l'annullamento della decisione reiettiva della richiesta di giudizio abbreviato per difetto delle condizioni di legge e che, in caso di restituzione degli atti, il Gip è legittimato a sollevare conflitto).
Cass. pen. n. 25918/2001
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi «analoghi» previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 24839/2001
La disciplina transitoria del riparto di attribuzione tra giudice collegiale e giudice monocratico contenuta negli artt. 219 e seguenti del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, nel testo modificato dal D.L. 24 maggio 1999, n. 145 convertito nella L. 22 luglio 1999, n. 234 determina la immediata applicabilità delle nuove disposizioni sulla cognizione da parte del tribunale in composizione monocratica o collegiale se alla data del 2 gennaio 2000 (stabilita dall'art. 247, comma 2-bis del D.L.vo 51/98) non sia stato compiuto alcuno degli atti introduttivi e si versi ancora nella fase degli atti preliminari al dibattimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che la verifica della regolare costituzione delle parti eseguita dal tribunale in composizione collegiale nel corso di udienza successiva al 2 gennaio 2000 non sia idonea a determinare la perpetuatio competentiae ai sensi dell'art. 219 del D.L.vo 51/98).
Cass. pen. n. 24832/2001
In ordine ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 (recante istituzione di nuovi tribunali e revisione di alcune circoscrizioni), non può verificarsi deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis, fissato dalla seconda parte dell'art. 10 del citato decreto legislativo, al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla prima parte del medesimo art. 10; ne consegue che, in caso di reati commessi in territorio che a seguito del citato decreto legislativo è passato dalla competenza di un tribunale ad altro, la competenza del nuovo tribunale opera solo nelle ipotesi in cui l'intera sezione distaccata sia passata a comporre il diverso circondario (e non per quelle in cui il passaggio riguardi un singolo territorio comunale) e limitatamente ai soli procedimenti già radicati per il giudizio avanti la medesima sezione distaccata. Per tutti «gli altri affari» la competenza va attribuita sulla base dei criteri anteriormente vigenti e non delle nuove ripartizioni previste dal citato D.L.vo n. 491/1999. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato avanti il giudice delle indagini preliminari, l'originaria richiesta di giudizio immediato non aveva avuto corso, così non radicandosi la competenza della sezione distaccata; la Corte ha ritenuto che la competenza a decidere in sede di giudizio abbreviato spettasse al giudice delle indagini preliminari del tribunale originariamente competente).
Cass. pen. n. 24797/2001
Non è abnorme, sebbene intrinsecamente non corretta, l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per avere il giudice dell'udienza preliminare modificato l'imputazione, atteso che con tale provvedimento egli esercita il potere di verifica della regolarità del decreto dispositivo del giudizio, che gli è riconosciuto anche in ipotesi di vizi minori (art. 429, comma 2 c.p.p.); ne deriva che, in caso di successivo conflitto fra il giudice del dibattimento e quello dell'udienza preliminare, trova applicazione la regola della prevalenza della decisione del primo fissata dall'art. 28, comma 2 c.p.p. (Fattispecie in cui il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante e il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, aveva restituito gli atti al primo giudice per la rinnovazione dell'atto).
Cass. pen. n. 18691/2001
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale dei minorenni ed il giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, allorché dalla definizione del conflitto dipenda l'individuazione del giudice competente per la trattazione del processo dopo l'annullamento da parte della corte di appello della decisione del giudice per l'udienza preliminare di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. (Fattispecie in cui occorreva stabilire se il processo avesse dovuto proseguire dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che aveva pronunciato la sospensione del processo e deciso l'esperimento della prova ovvero dinanzi al tribunale per i minorenni).
Cass. pen. n. 16668/2001
In tema di riparto delle «attribuzioni» in relazione alla composizione del giudice, il contrasto negativo tra i due giudici del medesimo tribunale nelle due diverse composizioni, collegiale o monocratica, in merito all'ambito delle rispettive attribuzioni deve essere risolto alla stregua delle norme sui conflitti di competenza, applicabili a norma dell'art. 28, comma 2 c.p.p. anche ai casi analoghi di stasi procedurale. (Nella specie, la Corte ha espressamente richiamato la relazione ministeriale al D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 nella parte in cui evoca la disciplina sui conflitti per la soluzione dei casi analoghi di stasi processuale).
Cass. pen. n. 2549/2000
Il contrasto negativo che insorga fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica a proposito della competenza a decidere su una determinata questione (nella specie concernente la materia dell'esecuzione), non è inquadrabile in alcuno dei casi di conflitto previsti dall'art. 28 c.p.p. (ivi compresi i c.d. «casi analoghi» di cui al comma 2 di detto articolo). Infatti la suindicata disposizione normativa trova applicazione soltanto quando, in presenza di una situazione di stallo, l'ordinamento non offra alcuna via per superarla; il che non si verifica nel caso in questione giacché, trattandosi di contrasto fra articolazioni interne di un medesimo ufficio giudiziario (del tutto analogo a quello che poteva verificarsi in passato fra sede centrale e sezioni distaccate della pretura circondariale) esso dev'essere risolto dal dirigente di detto ufficio, avuto anche riguardo a quanto previsto dagli artt. 47 e 47 quater dell'ordinamento giudiziario, i quali attribuiscono, tra l'altro, al presidente del tribunale e al presidente di sezione il compito di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla distribuzione del lavoro fra le sezioni e fra i singoli giudici.
Cass. pen. n. 174/2000
Il conflitto che insorga tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari rientra nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p. e non in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo, poiché il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare non può essere esteso anche all'ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle indagini preliminari. (Nella specie, il Tribunale, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché lo stesso non era stato comunicato al difensore, aveva disposto, ai fini della rinnovazione dell'atto, la trasmissione degli atti al Gip, che aveva sollevato conflitto, ritenendo abnorme il provvedimento del tribunale. La S.C., nel condividere l'assunto del Gip, ha affermato che la nullità derivante dalla mancata notificazione del decreto di rinvio a giudizio non incide sulla validità del decreto stesso come atto propulsivo della progressione del procedimento e che, in ogni caso, qualora negli atti introduttivi del dibattimento venga accertato un difetto di notificazione, non va ordinata la restituzione degli atti al Gip perché provveda alla nuova emissione di un valido decreto di citazione, in quanto tale incombenza rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice del dibattimento).
Cass. pen. n. 451/2000
Non è configurabile, neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice. (Fattispecie relativa a preteso conflitto sussistente tra P.M. e magistrato di sorveglianza in tema di competenza alla sospensione dell'esecuzione della pena chiesta in relazione ad istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 da condannato in espiazione di pena).
Cass. pen. n. 4794/1999
La regola dettata dall'art. 28, comma 2, c.p.p. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo non può trovare applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento qualificabile come abnorme giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale siccome non consentiti e non previsti, potrebbero legittimare le parti al ricorso per cassazione e non avrebbero mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare.
Cass. pen. n. 2800/1999
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 28 c.p.p. regola preventivamente il contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, attribuendo ope legis prevalenza alla decisione di quest'ultimo, di modo che non può sussistere conflitto fra detti giudici.
Cass. pen. n. 3899/1999
Non è di regola configurabile conflitto positivo di competenza fra tribunale e corte d'appello per l'identità del fatto per il quale entrambi procedono, stante l'autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale. (Fattispecie relativa a rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di persona già in precedenza condannata dal medesimo tribunale per lo stesso fatto con sentenza il cui appello ancora non era stato discusso; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha posto in evidenza come, in un caso del genere, non si abbia quella stasi processuale che sola giustificherebbe il suo intervento e come l'eventuale formazione del giudicato in uno dei due procedimenti potrebbe paralizzare la prosecuzione dell'altro, per il divieto discendente dal principio del ne bis in idem).
Cass. pen. n. 1859/1999
Ogni contrasto che impedisca la prosecuzione del procedimento va eliminato con la procedura del conflitto: la nozione dei «casi analoghi», prevista dall'art. 28, comma 2, c.p.p., non deve, infatti, essere intesa in senso restrittivo, poiché la legge ha voluto, invece, l'intervento della Corte di cassazione per risolvere prontamente tutte quelle situazioni che determinino un arresto del procedimento non altrimenti eliminabile. (Nella fattispecie, ciascuno dei giudici appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ai quali era stata presentata identica richiesta di liquidazione dei compensi professionali ex lege n. 217/90, reputava di non essere competente a rendere la decisione).
Cass. pen. n. 6966/1998
È ammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti in fasi diverse soltanto quando essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, tanto da avere ad oggetto l'identica regiudicanda, mentre l'esistenza di un rapporto di connessione rende configurabile un conflitto soltanto allorché essi si trovino nella fase delle indagini preliminari, sicché la vis attractiva inerente alla connessione non può operare quando per un procedimento sia già in corso il dibattimento e l'altro si trovi tuttora nella fase delle inagini preliminari.
Cass. pen. n. 4551/1997
Perché si abbia un conflitto di competenza, occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo fatto-reato nei confronti della stessa persona, con conseguente paralisi dell'iter processuale. Ed invero, il conflitto si può delineare solo in qualsiasi stato e grado del processo, con esclusione della fase propriamente procedimentale. E poiché l'emissione del decreto di archiviazione non determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella propriamente processuale, trattandosi di un atto meramente valutativo della mancanza di elementi per l'esercizio dell'azione penale, che non dà luogo a preclusioni di alcun genere, ne deriva che non può configurarsi un conflitto positivo di competenza allorché una delle due autorità procedenti abbia emesso un decreto di archiviazione e l'altra, invece, abbia proceduto, perché il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo ed è, come tale, sempre revocabile.
Cass. pen. n. 2787/1997
In tema di conflitto di competenza, l'espressione «medesimo fatto» è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia di quello oggettivo. Ne consegue che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione dell'identità del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. (Fattispecie — nella quale la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il conflitto — relativa a procedimenti, peraltro pendenti in diverse fasi, aventi ad oggetto l'uno il reato di cui agli artt. 2621 e 2640 c.c. per falsificazione di bilanci di esercizio di una società commerciale, l'altro il reato di fraudolenta falsificazione del bilancio consolidato della società controllante il gruppo al quale il bilancio stesso si riferiva.
Cass. pen. n. 917/1997
Presupposto per la configurabilità di un conflitto di competenza è la contemporanea cognizione, o il contestuale rifiuto di prendere cognizione, del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, da parte di due o più giudici. Inoltre, il conflitto deve essere attuale, e non soltanto possibile, non essendo ammessa una denuncia di parte finché il giudice non sia stato investito della cognizione sul fatto. Ne consegue che, allorquando il Gip, investito di una richiesta di archiviazione, abbia restituito gli atti al P.M. affinché questi provveda a trasmetterli ad altro P.M. ritenuto competente, il P.M. da ultimo ricevente non è legittimato a chiedere al proprio Gip di elevare conflitto negativo di competenza, e il conflitto così sollevato deve, perciò, essere dichiarato insussistente.
Cass. pen. n. 207/1997
Con la L.C. 16 gennaio 1989 n. 1, istitutiva del collegio per i reati ministeriali si è inteso costituire un organo di indagine di natura giurisdizionale, a garanzia di quella imparzialità e terzietà richieste dalla delicatezza della materia penale da trattare. E tanto risulta da un lato dalla limitazione dei poteri del pubblico ministero ai momenti di iniziativa e di partecipazione al procedimento e, dall'altro, dall'attribuzione al collegio dei poteri relativi alla fase delle indagini preliminari, nonché dal potere propositivo e decisionale riguardo all'archiviazione, alla trasmissione della richiesta al presidente della Camera competente, all'esatta qualificazione giuridica del fatto. Ciò riconduce il collegio in esame, per ruolo, natura e caratterizzazione dei poteri, alla figura del giudice per le indagini preliminari, od a quella del giudice istruttore prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, pur in quell'assetto organizzativo di tipo collegiale, voluto per rafforzare il grado di imparzialità e di terzietà. Ne consegue che al suddetto collegio, quale organo giurisdizionale, va riconosciuto il potere di proporre conflitto di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. c.p.p.
Cass. pen. n. 6911/1997
Non può essere considerato abnorme — quale che sia, nel merito, la sua fondatezza — il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari, in limine litis, la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, ritenendo ravvisabile una delle cause che, per legge, possono dar luogo a detta nullità. In presenza di un tale provvedimento, poi, quand'anche il giudice dell'udienza preliminare ritenga che la nullità non sussiste, non rientrando il caso fra quelli che possono dar luogo alla configurabilità di un conflitto proprio, ai sensi dell'art. 28, comma primo, c.p.p., non può che trovare applicazione il principio di cui all'art. 28, comma secondo, seconda parte, stesso codice, secondo il quale, nei «casi analoghi», verificandosi contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 6459/1997
In tema di conflitto, deve escludersi, alla stregua di quanto disposto dall'art. 28, comma terzo, c.p.p., che possa dar luogo alla configurabilità di un conflitto positivo per ragioni di competenza per territorio, l'intervenuta pronuncia di un decreto di archiviazione relativamente a fatti per i quali, in altra sede, sono tuttora in corso di svolgimento indagini preliminari.
Cass. pen. n. 6018/1996
Allorché lo stesso fatto è diversamente qualificato da due giudici e da tale diversità conseguono competenze per materia differenziate, il conflitto positivo di competenza va risolto in favore del giudice che ha competenza per materia più ampia, potendo quest'ultimo dare al fatto stesso una diversa e meno grave definizione giuridica e decidere, mentre l'opposto non è consentito al giudice che ha competenza per materia più limitata. (Fattispecie relativa a simultanea presa di cognizione, da parte di pretore e di Gip presso il tribunale, di fatti determinanti turbativa di operazioni elettorali e sussunti dal primo nella figura di reato prevista dall'art. 102, comma secondo, D.P.R. n. 361 del 1957, e dal secondo nel delitto previsto dall'art. 100, comma primo, dello stesso D.P.R.).
Cass. pen. n. 4527/1996
Sono manifestamente infondate, in relazione agli artt. 101, comma secondo, e 107, commi terzo e quarto, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 c.p.p., nella parte in cui impone al pubblico ministero di ottemperare all'ordine di formulazione dell'imputazione impostogli dal giudice per le indagini preliminari, e dell'art. 28 c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di denunciare, anche nel caso anzidetto, conflitto con il giudice.
Cass. pen. n. 3228/1996
Non può ritenersi sussistente alcun conflitto di competenza, allorché il pubblico ministero al quale gli atti siano stati trasmessi dal giudice dichiaratosi incompetente, lo denunzi, sostenendo la competenza di quest'ultimo, dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che dal canto suo si limiti a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, senza assumere alcuna posizione sulla questione.
Cass. pen. n. 5301/1996
Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell'art. 43 comma secondo c.p.p., non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l'impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione.
Cass. pen. n. 4858/1995
In materia di conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) si versa in tale ipotesi allorché, tra l'altro, due o più giudici ordinari contemporaneamente prendano o rifiutino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Ne consegue che — nel caso di denunzia da parte del o delle parti private dell'esistenza di un conflitto — quest'ultimo deve effettivamente sussistere e non soltanto essere possibile. In carenza pertanto di un conflitto attuale la parte può solo stimolare, sul tema della competenza, l'attenzione del giudice attendendone la decisione, e solo successivamente — se del caso — adire la Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 4111/1995
Il conflitto (positivo o negativo) di competenza è configurabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.p. solo quando coinvolga giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi. Non rientra, quindi, nel novero dei conflitti il caso di due giudici per le indagini preliminari, appartenenti al medesimo tribunale, i quali rifiutino entrambi di prendere cognizione di un medesimo fatto attribuito alla stessa persona giacché, in tal caso, non è in discussione la competenza per materia e per territorio di un determinato organo giudicante, ma si fa solo una questione di ripartizione interna degli affari giudiziari, da risolversi sulla base dei criteri tabellari.
Cass. pen. n. 1787/1995
Il conflitto positivo «proprio», nel nuovo come nell'abrogato codice di procedura penale, presuppone ed esige l'assoluta coincidenza tra fattispecie ontologiche, con totale ed integrale sovrapponibilità, per modo che in due o più sedi giudiziarie risultino contemporaneamente pendenti diversi procedimenti penali aventi il medesimo oggetto, ciascuno dei quali integranti la iterazione degli altri. È in tale situazione, infatti, che soccorre la normativa in tema di conflitti, occorrendo, per fini di ordine processuale e di giustizia sostanziale, la reductio ad unum dei processi duplicati, davanti all'unico giudice competente per l'unico fatto-reato oggetto di giudizio. Invece, il carattere meramente omologo di fattispecie ontologicamente e storicamente diversificate dà luogo a distinti reati, per ciascuno dei quali viene legittimamente instaurato autonomo processo davanti al giudice per esso singolarmente competente, senza che ricorra alcuna ipotesi di conflitto positivo e di duplicazione procedimentale «per il medesimo fatto» (art. 54 bis c.p.p.). Ove ricorrano tali situazioni, in considerazione della unicità di fonte probatoria, può esservi tra le due fattispecie un rapporto di connessione, ma trattandosi di connessione probatoria — l'unica rimasta esclusa dalle previsioni tassative dell'art. 12 c.p.p. — non è configurabile neppure il cosiddetto conflitto positivo per connessione, di cui ai casi analoghi reintrodotti con il comma 5 dell'art. 54 bis c.p.p.
Cass. pen. n. 3253/1995
A norma dell'art. 28 c.p.p. vi è conflitto negativo di competenza quando, in qualsiasi stato e grado del processo, due o più giudici ordinari ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. L'uso del termine «processo» dimostra che, per potersi parlare correttamente di conflitto, è necessario, anzitutto, che il rapporto processuale tipico si sia già costituito e che le parti risultino, quindi individuate, in guisa che, svolgendosi il procedimento di risoluzione nelle forme disciplinate dall'art. 127 c.p.p., esse possano essere messe in condizione di interloquire con l'eventuale presentazione di memorie. Inoltre, l'individuazione delle parti, e specialmente della persona o delle persone cui è mosso l'addebito è un elemento essenziale anche ai fini del giudizio sull'identità del fatto che viene portato a conoscenza dei diversi giudici, fatto che, nell'accezione del legislatore, non si esaurisce nell'evento, ma comprende altre due componenti fondamentali, la condotta e il nesso di causalità, le quali sono suscettibili di variazione proprio in rapporto ai singoli soggetti cui sono riferibili. Ne consegue che, in mancanza dell'individuazione di una persona alla quale ascrivere il fatto di reato, non è configurabile alcuna ipotesi di conflitto. (Nella specie, il P.M. presso il tribunale, informato del crollo del muro di cinta di un cimitero e di lesioni riportate da un passante, all'esito delle indagini ritenute opportune, aveva chiesto al Gip l'archiviazione in ordine all'ipotesi delittuosa di disastro colposo e la trasmissione degli atti al P.M. presso la pretura circondariale per l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato di cui agli artt. 590 e 582 c.p.; a seguito di provvedimento, emesso in conformità dal Gip presso il tribunale, il P.M. presso la pretura aveva sollecitato il corrispondente Gip a sollevare conflitto di competenza nei confronti del primo giudice, sull'assunto che nei fatti fosse da ravvisare l'ipotesi di reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p.p., e il Gip aveva disposto in conformità).
Cass. pen. n. 1482/1995
L'art. 28 comma 1 c.p.p. subordina l'insorgenza di un conflitto di competenza a che il fatto di cui diversi giudici prendano o ricusino di prendere conoscenza non solo sia il medesimo, ma venga attribuito alla stessa persona: tale situazione non si verifica quando il giudice superiore, dopo avere escluso la sussistenza nei confronti di certe persone di un fatto costituente reato di sua competenza, ne ravvisi un altro del tutto distinto nelle sue connotazioni strutturali, oggettive e soggettive, costituenti reato rientrante nella competenza di un giudice inferiore, al quale trasmette gli atti. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha dichiarato insussistente un conflitto di competenza denunciato dal P.M. presso la pretura con riferimento a fattispecie nella quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale aveva prosciolto determinati imputati dal reato di abuso di ufficio, trasmettendo gli atti al suddetto P.M. per eventuali abusi edilizi commessi da altre persone. La Corte Suprema, ha altresì rilevato che in tale situazione mancava pure l'attualità di un conflitto).
Cass. pen. n. 1631/1995
È inquadrabile nell'ambito dei «casi analoghi» di cui all'art. 28, comma secondo, prima parte, c.p.p., la situazione conflittuale insorta fra magistrati di sorveglianza in ordine alla competenza a provvedere su istanza di concessione di permesso-premio, ai sensi dell'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario, nulla rilevando che il richiesto provvedimento rientri nell'ambito di attività non giurisdizionale ma amministrativa.
Cass. pen. n. 5447/1995
Nel codice vigente la connessione non rappresenta mera deroga degli ordinari criteri di determinazione della competenza ma costituisce essa stessa un originario ed autonomo criterio di attribuzione della competenza, concorrente col criterio per materia e con quello territoriale, operante per il solo fatto della relazione obiettiva tra reati indicata dalla legge. Ne consegue che la sussistenza di un caso di connessione costituisce idonea causa, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.p. di conflitti di competenza tra i giudici che procedono per reati connessi; ciò lo si evince dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 c.p.p. che, col dichiarare non proponibile, nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, anche durante l'udienza preliminare), i conflitti positivi fondati su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione, inequivocabilmente statuisce l'ammissibilità degli altri tipi di conflitto fondati sulla connessione. (Nella fattispecie trattavasi di conflitto tra Gip presso il tribunale ed il collegio competente per i reati ministeriali).
Cass. pen. n. 874/1995
È ammissibile — in quanto inquadrabile nell'ambito dei «casi analoghi» cui si riferisce l'art. 28, comma 2, c.p.p. — il conflitto tra magistrati investiti di giurisdizione attinente a provvedimenti di natura amministrativa loro demandati dalla legge. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di competenza fra magistrati di sorveglianza in materia di autorizzazione a colloqui telefonici premiali).
Cass. pen. n. 218/1995
Posta la duplice natura legislativamente attribuita al collegio per i reati ministeriali di cui all'art. 7 della L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1 — essendo previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 5 giugno 1989 n. 219 che il detto Collegio operi normalmente con i poteri che spettano al pubblico ministero nelle indagini preliminari, salva la possibilità, in via eccezionale, di avvalersi anche di quelli spettanti al giudice per le indagini preliminari — ai fini della verifica in ordine all'ammissibilità o meno di un conflitto ex art. 28 c.p.p. fra il detto organo ed altro organo investito di ordinarie funzioni giurisdizionali occorre distinguere, sulla base degli atti posti in essere, se esso abbia agito con i poteri del pubblico ministero ovvero con quelli del giudice per le indagini preliminari, giacché solo in tale ultima ipotesi il conflitto, secondo le regole generali, potrà essere riguardato come ammissibile.
Cass. pen. n. 4090/1994
Per l'instaurazione di un conflitto di competenza la conflittualità tra giudici deve essere attuale e non meramente potenziale o strumentale creata a fini di ovviare a presunte imprecisioni di qualificazione giuridica che, nella fase delle indagini preliminari, di cui è titolare esclusivo il P.M., possono essere altrimenti ovviate (ad esempio ricorrendo alle modalità di cui agli artt. 54 ss. c.p.p., in tema di contrasti tra pubblici ministeri). (Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva disposto l'archiviazione degli atti concernenti il reato di rapina ed il P.M. presso la pretura, cui quello presso il tribunale aveva trasmesso gli atti per il residuo reato di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel richiedere al Gip presso la pretura l'archiviazione per mancanza di querela per tale ultimo reato e la restituzione degli atti per lesioni, aveva prospettato la possibilità di sollevare conflitto di competenza in ordine al fatto oggetto del decreto di archiviazione del Gip del tribunale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inesistente il conflitto così elevato dal Gip pretorile).
Cass. pen. n. 3511/1994
Il giudice delegato per l'espletamento dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 398, ultimo comma, c.p.p. non ha il potere di sindacare il merito del provvedimento di delega. Conseguentemente, il conflitto di competenza che insorga tra giudice delegante e delegato, che contesti i presupposti dell'urgenza e dell'opportunità, va risolto nel senso che a quest'ultimo spetta svolgere l'attività processuale di cui è stato incaricato.
Cass. pen. n. 1475/1994
In tema di conflitto di competenza, allorquando il pretore, rilevata la propria incompetenza per materia, trasmette erroneamente gli atti, non al P.M. presso il tribunale ritenuto competente, bensì a quest'ultimo direttamente — il quale, a sua volta, non contesti la propria competenza funzionale a decidere — deve essere dichiarata inammissibile l'eventuale denuncia di conflitto ad opera del tribunale stesso nei confronti del P.M. Ed invero il P.M. è un organo non giurisdizionale, bensì parte nel nuovo processo penale, in relazione alle cui attribuzioni non è configurabile conflitto, neppure analogo, di competenza; ed inoltre in un caso del genere non sarebbe neppure ravvisabile una reale situazione di stasi processuale, in assenza di un rifiuto a compiere gli adempimenti prodromici all'udienza preliminare da parte del pubblico ministero non investito della questione per non essergli stati trasmessi gli atti.
Cass. pen. n. 5363/1994
In tema di conflitti, il disposto di cui all'art. 28, secondo comma, seconda parte, c.p.p., secondo cui, qualora il contrasto sia tra giudice della udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non opera quando l'uno e l'altro di detti giudici, appartenenti a diversi uffici, siano stati chiamati, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, a prendere cognizione dello stesso fatto, dandosi luogo, in tale ipotesi, non ad un «caso analogo» (rientrante, come tale, nelle previsioni del citato comma secondo dell'art. 28), ma ad un conflitto vero e proprio, inquadrabile nell'ambito del precedente comma primo e per il quale non vi sono regole in forza delle quali la decisione di uno dei giudici debba prevalere su quella dell'altro, in ragione del ruolo o della funzione esercitati.
Cass. pen. n. 1744/1993
Anche nel corso delle indagini preliminari è proponibile conflitto di competenza tra diversi Gip. (Nella specie, in relazione agli stessi fatti di corruzione e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, addebitati allo stesso indagato, il Gip di Milano e quello di Roma avevano emesso, rispettivamente, ordinanza di custodia cautelare in carcere e ordinanza dispositiva di arresti domiciliari; e, in relazione a quest'ultima, l'indagato aveva chiesto la revoca della misura, e la S.C. ha ritenuto la configurabilità del conflitto positivo di competenza).
Cass. pen. n. 2040/1993
Quando la risoluzione di un conflitto di competenza dipende dalla determinazione del titolo del reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante e non possa essere esclusa, allo stato degli atti, in base alla valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate dai giudici in conflitto, questo va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sull'esatta configurazione giuridica del fatto, con il sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi di giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave.
Cass. pen. n. 1453/1993
Il giudice di primo grado cui siano stati trasmessi gli atti a seguito di declaratoria da parte del giudice di appello di nullità della sentenza non può, nel caso in cui dissenta da siffatta decisione, elevare conflitto. Deve infatti escludersi l'applicazione del regime dei conflitti per le dichiarazioni di una nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado da parte del giudice di appello, l'unico rimedio per ovviare ad un possibile errore di quest'ultimo essendo ravvisabile nel necessario ricorso per cassazione, in mancanza del quale si forma il giudicato con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il suo giudizio. (La Cassazione ha evidenziato che la decisione sulle nullità costituisce parte integrante del giudizio di secondo grado e che, conseguentemente, non può essere riconosciuto al primo giudice alcun potere di dissenso).
Cass. pen. n. 3928/1993
La situazione di stasi non è elemento sufficiente ai fini della configurabilità del conflitto di competenza, in quanto sono necessari altri tre requisiti: a) che la questione di competenza costituisca un punto pregiudiziale (anche solo logicamente come nel caso dell'accoglimento in appello di un motivo di impugnazione centrato sulla competenza) all'esame del merito; b) che ciascun giudice che prende o rifiuti di prendere cognizione di un medesimo fatto si trovi, in relazione a quella cognizione, in posizione di parità decisionale con l'altro o con gli altri giudici appartenenti allo stesso ordine; c) che la presa di posizione contrastante di un giudice non sia considerata nella disciplina positiva come parte integrante di uno specifico meccanismo processuale che attribuisca a un secondo giudice un potere di controllo e di verifica dell'intera attività di giudizio dell'altro. Gli stessi requisiti sono necessari anche per i cosiddetti casi analoghi, la cui struttura e funzione non può subire alterazione proprio per il ruolo che viene svolto dall'analogia. Pertanto sia alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 35, 51, 190 e 522, comma secondo, 28 e 504 del nuovo c.p.p., non può aver luogo il conflitto, che diventa quindi inammissibile, nel caso in cui il giudice di appello o latamente del riesame dichiari, a conclusione del giudizio di secondo grado, la esistenza di una nullità assoluta incorsa nel giudizio di primo grado e rinvii gli atti al primo giudice per la ripetizione del giudizio. Gli eventuali errori del giudice di appello sul punto possono essere fatti valere con gli specifici mezzi ulteriori di impugnazione, connaturali al giudizio di riesame, e, in mancanza, il giudice di primo grado è tenuto a dare corso alla decisione del giudice di appello.
Cass. pen. n. 4726/1993
Nel caso in cui, al momento della denuncia di conflitto di competenza, penda davanti ad un giudice — nella specie davanti al pretore — a carico dell'imputato processo penale per un reato, mentre davanti ad altro ufficio giudiziario siano solo in corso indagini preliminari a carico dello stesso imputato anche in ordine ad un reato nel quale si assume essere «contenuto» quello analogo, oggetto di imputazione davanti al primo ufficio giudiziario, è inammissibile la denuncia di conflitto, poiché titolare della fase di indagini preliminari è il pubblico ministero, non il giudice per le indagini preliminari (poiché questi, in tale fase, a mente dell'art. 328 c.p.p., ha, nei casi previsti dalla legge, competenza incidentale limitata all'oggetto che gli viene devoluto con le richieste formulategli — di volta in volta — dal P.M., dalle parti private o dalla persona offesa dal reato) e nessun conflitto positivo o negativo di competenza, è ipotizzabile, in base alla normativa del vigente codice di rito fra giudice e pubblico ministero.
Cass. pen. n. 3930/1992
Nel vigore del codice abrogato quando la risoluzione di un conflitto dipendeva dalla determinazione del titolo del reato o dalla sussistenza di circostanze aggravanti e non poteva essere esclusa allo stato, in base ad una delibazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle prospettate ipotesi, il conflitto doveva essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale era in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sulla esatta configurazione giuridica del fatto. Il medesimo principio va riconfermato nel vigore dell'attuale codice di rito avendo l'art. 521 al primo comma riprodotto sostanzialmente la disposizione del primo comma dell'art. 477 del codice abrogato. Il giudice nella sentenza anche ora può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza. Così pure l'art. 517 stabilisce che la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale, può essere effettuata dal P.M. «purchè la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore», disposizione questa del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 445 del codice abrogato.
Cass. pen. n. 3610/1992
Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto di competenza è il verificarsi di una situazione di stasi del procedimento a causa del contrasto insorto tra due organi giurisdizionali che contemporaneamente rifiutino il riconoscimento della competenza. Tale situazione di stasi non è ravvisabile quando il giudice al quale gli atti sono stati trasmessi dal primo giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta, la competenza di un terzo giudice.
Cass. pen. n. 6995/1992
L'ordinanza con la quale il pretore dispone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale «per quanto di sua competenza», senza di ciò offrire spiegazione e senza indicare l'attività che quell'ufficio deve svolgere, deve ritenersi ricorribile direttamente per cassazione, nonostante la mancanza di un'espressa previsione legislativa, giacché riveste carattere di provvedimento incompatibile con il sistema processuale vigente, non essendo prevista da alcuna norma la restituzione degli atti al P.M. che abbia validamente esercitato l'azione penale e neppure l'emissione di altro decreto di citazione se del primo non sia stata dichiarata la nullità. Considerata, altresì, la non risolvibilità dell'accertata situazione d'inerzia processuale mediante lo strumento del conflitto, che nell'attuale sistema è concepibile solo tra organi giudiziari esplicanti attività giurisdizionale e non tra questi e il P.M.
Cass. pen. n. 2099/1992
È inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal giudice di merito avverso decisione della Corte di cassazione. È infatti estraneo al sistema processuale una ipotesi di conflitto tra un giudice di merito e quello di legittimità, i cui provvedimenti sono definitivi e di immediata esecuzione, salva la ravvisabilità di errore non concettuale, rimediabile con procedimento di rettificazione nei casi tassativamente previsti. Tale principio è applicabile anche a provvedimenti della Corte di cassazione attributivi di competenza a conoscere di un deteminato procedimento, salva la sopravvenienza del novum. (Nella specie la Corte di cassazione — qualificato come appello l'impugnazione dell'imputato avverso la decisione della corte di appello reiettiva dell'istanza di revoca dell'obbligo di soggiorno — aveva disposto la trasmissione degli atti al tribunale competente per la decisione sill'impugnazione, ai sensi dell'art. 310 c.p.p. 1988. Il tribunale — rilevato trattarsi di provvedimento concernente una misura cautelare imposta in processo pendente secondo il previgente rito processuale e ritenuto che avverso la decisione della corte di appello fosse stato correttamente proposto ricorso per cassazione — aveva rifiutato l'investitura ed indicato la competenza della Corte di cassazione, sollevando conflitto. Il giudice di legittimità, decidendo secondo il principio di cui in massima, ha disposto la restituzione degli atti al tribunale).
Cass. pen. n. 1957/1992
Il conflitto negativo di competenza connotato da due formali provvedimenti con cui due giudici negano di prendere cognizione dello stesso procedimento, reciprocamente indicando la competenza dell'altro giudice, sorge soltanto nel caso in cui dall'insanabile contrasto fra i detti giudici derivi il blocco dell'iter processuale, irrisolvibile senza l'intervento della corte regolatrice. Ne consegue che allorquando l'indicazione di competenza non è reciproca, ma il secondo giudice ritiene che del procedimento debba prendere cognizione un terzo giudice, non sorge, sino ad allora, ipotesi conflittuale in quanto basterà trasmettere gli atti a tale altro giudice il quale ben potrebbe riconoscere la propria competenza o indicare quella di un quarto.
Cass. pen. n. 22/1992
È ammissibile il conflitto sollevato dal giudice per le indagini preliminari rispetto al giudice del dibattimento, nel caso in cui questi abbia restituito gli atti al primo ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato disposto dal giudice per le indagini preliminari dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato.
Cass. pen. n. 3217/1991
Nel caso in cui il Gip, richiesto dell'archiviazione, indichi al P.M. le ulteriori indagini da espletare costui è certamente tenuto ad adempiere a quanto richiesto dal giudice. A garanzia contro l'inerzia del P.M. è stato previsto il potere di avocazione ad opera del procuratore generale. Peraltro nell'ipotesi in cui l'inerzia sia addebitabile all'autorità avocante non può il Gip elevare conflitto, dovendosi escludere la sussistenza di un conflitto — sia pure sotto la forma dei casi analoghi — nel caso in cui uno dei confliggenti non sia organo giudicante. (Sulla scorta dei principi di cui in massima la Cassazione ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dal Gip presso la pretura nei confronti del procuratore generale avocante che non aveva esperito le indagini richieste sostenendone l'inopportunità e l'impossibilità, ed ha evidenziato che in ipotesi siffatte al giudice non resta che o aderire alla richiesta di archiviazione ovvero disporre la restituzione degli atti al procuratore generale per la formulazione dell'imputazione).
Cass. pen. n. 1937/1991
La disposizione di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 28 c.p.p., secondo la quale, allorché il conflitto insorga tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione dettata dalla prima parte del citato secondo comma, e pertanto va interpretata restrittivamente.
Cass. pen. n. 1287/1991
È inammissibile il conflitto negativo di competenza denunciato dal pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione al rifiuto del giudice per le indagini preliminari presso la stessa pretura a prendere cognizione di un procedimento relativo a fatti commessi in territorio rientrante nella competenza della Pretura circondariale di Caserta, a nulla rilevando l'impossibilità per quest'ultimo organo giudiziario di deliberare, stante la mancata istituzione, presso di esso, dell'ufficio del Gip.
Cass. pen. n. 704/1991
La disposizione dell'art. 28 cpv. c.p.p. che prevede la prevalenza della decisione del giudice dibattimentale, in caso di contrasto insorto tra esso e il giudice dell'udienza preliminare, è applicabile in qualunque altra ipotesi di conflitto tra giudice del dibattimento ed altro giudice la cui attività, nella fase delle indagini preliminari, sia funzionale alla prosecuzione del giudizio.
Cass. pen. n. 619/1991
Nel caso in cui a carico di un imputato pendano per gli stessi fatti due procedimenti penali, ognuno in fase diversa, dei quali il primo, instaurato nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 e che deve proseguire secondo quel rito, tuttora negli atti preliminari al dibattimento innanzi al tribunale e in rapporto di continenza tale da inglobare il secondo, a sua volta iscritto a ruolo generale nella vigenza del nuovo codice di rito e pendente invece nella fase delle indagini preliminari, non è possibile regolare il conflitto secondo specifiche norme, neppure transitorie. In base ad ognuna delle due peculiarità — rapporto di continenza e diversità delle fasi processuali — la competenza a giudicare spetta al giudice del procedimento continente o che si trova nella fase più avanzata, sicché va affermata la competenza in favore del tribunale sia per motivi di continenza sia perché il procedimento si trova in fase più avanzata, con la conseguenza che, essendo il procedimento più vecchio ad assorbire quello più recente, dovranno essere rispettate le norme del codice di procedura penale del 1930, salva l'applicazione delle sole nuove norme considerate dalle disposizioni transitorie al nuovo codice di rito.
Cass. pen. n. 1746/1990
Non sono impugnabili tutti i provvedimenti negativi di competenza, abbiano essi la forma di sentenza o quella di ordinanza, in quanto, a norma dell'art. 28 del nuovo c.p.p. — come, del resto, anche a norma dell'art. 51 del codice abrogato — tali provvedimenti, anche in sede di esecuzione, importano esclusivamente l'elevazione del conflitto di competenza.
Cass. pen. n. 1405/1990
Secondo le norme del vigente codice di procedura penale non è ipotizzabile e, dunque, è inammissibile la denuncia di conflitto fra pubblico ministero e giudice. L'attuale normativa ha ricondotto l'istituto dei conflitti entro i confini di un rimedio eccezionale, per fronteggiare situazioni che patologicamente alterano i criteri di ordinaria ripartizione delle regiudicande in capo ai singoli organi di giurisdizione, con conseguente, possibile violazione dei principi della naturalità e precostituzione del giudice. In conseguenza, situazioni di conflittualità sono ammissibili solo fra giudici e non fra giudice e pubblico ministero, il quale ultimo è parte, sia pure pubblica, nel processo penale. L'eventuale contrasto fra giudice e P.M. non è neppure inquadrabile fra i conflitti in casi analoghi, ne è giuridicamente apprezzabile, dovendo il P.M. prestare ossequio, come ogni altra parte del procedimento, alle statuizioni del giudice, fatti salvi i mezzi d'impugnazione previsti dalla legge.
Cass. pen. n. 406/1990
Nel caso di dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice ai sensi del comma primo dell'art. 22 del nuovo c.p.p., il P.M. rimane libero di proseguire le indagini preliminari, non essendo vincolato alla pronuncia del giudice. Qualora però il P.M. procedente si trovi di fronte al diniego, per ragioni di competenza, dell'adozione di un provvedimento da parte del giudice, che egli ritenga irrinunciabile e necessario, è allora legittimato — anche in deroga alla designazione da parte dell'ufficio del P.M. sovraordinato ai sensi dell'art. 54 del nuovo codice — a rimettere gli atti all'ufficio del P.M. ritenuto competente, perché richieda al G.i.p. presso il quale svolge le sue funzioni il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi, infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga all'efficacia vincolante della designazione da parte del P.M. sovraordinato. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso G.i.p. investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà invece una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure denunciata dal P.M. per essere rimessa alla cognizione della cassazione; adempimento al quale il giudice è certamente obbligato.
Cass. pen. n. 299/1990
La denuncia di conflitto con il Gip proposta dal P.M. è inammissibile alla stregua dell'art. 28, comma primo, del nuovo c.p.p., che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra giudici e non tra giudici e P.M. Né l'ipotesi di conflitto tra giudice e P.M. può essere configurata quale «caso analogo», ai sensi dello stesso art. 28, comma secondo, posto che i casi «analoghi» a quelli espressamente disciplinati nel precedente comma primo debbono pur sempre riguardare rapporti conflittuali tra giudici e cioè tra soggetti funzionalmente omogenei.
Cass. pen. n. 131/1990
La denuncia di conflitto è inammissibile quando uno dei due giudici in potenziale conflitto la elevi non già per un diverso apprezzamento di un medesimo fatto, ma sulla base di nuovi elementi tratti da successive acquisizioni probatorie, rimaste estranee alla valutazione dell'altro giudice il quale, in ipotesi, presane visione, può anche riconoscere la propria competenza. Tra le acquisizioni probatorie rientra la perizia che è un mezzo di prova, tanto che l'art. 402 c.p.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) nel prevedere i casi di riapertura dell'istruzione espressamente annovera al terzo comma, fra le «nuove prove» anche «i nuovi accertamenti tecnici» e tale natura di fonte di prova la perizia conserva anche nel nuovo c.p.p. come risulta evidente dall'art. 220 e segg. e dall'art. 434, stante anche la sua collocazione nel libro terzo titolato «Prove» e nel titolo secondo «Mezzi di prova».