Art. 31 – Codice di procedura penale – Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1626/2020
In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 21/08/2019).
Cass. civ. n. 12851/2018
In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.
Cass. civ. n. 13119/2018
In tema di giudicato cautelare, la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddidsfare. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che, in sede di riesame cautelare, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 3 ottobre 1990, n. 309, nonostante la revoca della misura cautelare personale applicata all'indagato, aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità).
Cass. civ. n. 43193/2018
In tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo", idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare, il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dal provvedimento che ha già deciso la questione controversa, né la successiva riunione nella fase delle indagini preliminari del procedimento in cui è stata adottata la misura con quello in cui è intervenuta la predetta decisione della Suprema Corte. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio).
Cass. civ. n. 23707/2018
Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame.
Cass. civ. n. 51345/2018
In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti – entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di misura cautelare – si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali. (In motivazione la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., da considerarsi di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., mentre l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5-bis, del citato articolo).
Cass. civ. n. 15237/2018
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione va escluso quando il proscioglimento sia intervenuto a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che - per l'identità degli effetti e la comune estraneità alla categoria dell'errore giudiziario - è equiparabile all'ipotesi di abrogazione prevista dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti inserite per la prima volta nella tabella I di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con i d.m. 16 giugno 2010 e 11 maggio 2011, caducati in forza della n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in l. 21 febbraio 2006, n. 49).
Cass. civ. n. 3895/2018
Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione.(Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva ritenuto gravemente colposo il comportamento del ricorrente, accertato nel giudizio di merito, che, negando la propria responsabilità, aveva fornito una giustificazione poco credibile circa l'utilizzo da parte sua dell'auto della fidanzata, mezzo impiegato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 46468/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, abbia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione per non avere il ricorrente prodotto, nel termine assegnato, copia dei documenti richiesti, consistenti nell'ordinanza cautelare, nella sentenza di proscioglimento e nel verbale di interrogatorio).
Cass. civ. n. 32233/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ab origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla riparazione per il periodo in cui l'imputato era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con restrizioni).
Cass. civ. n. 46469/2018
In tema di ingiusta detenzione, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato l'ordinanza con cui la corte d'appello aveva ritenuto ostativa una condotta nella quale il giudice della cognizione aveva escluso che potesse rinvenirsi non soltanto una precisa responsabilità penale ma finanche un comportamento "anomalo").
Cass. civ. n. 34327/2018
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, può rilevare il comportamento dell'imputato che abbia omesso di avvisare il difensore di fiducia dello stato del processo in corso ed abbia scientemente rifiutato di ricevere le notifiche degli atti del giudizio a suo carico. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la ordinanza della Corte d'Appello che aveva respinto l'istanza di riparazione anche in relazione al periodo di detenzione sofferto in eccedenza rispetto alla pena definitivamente irrogata, in quanto l'imputato, avendo nominato un nuovo difensore di fiducia, non lo aveva informato che, a quella data, il processo era già in corso e, successivamente, non aveva curato il ritiro della notifica della sentenza, così privandosi di esercitare tempestivamente i propri diritti, compreso quello di impugnazione).
Cass. civ. n. 16115/2018
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta soltanto dalla parte personalmente o da soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che deve contenere, ai sensi di legge, anche "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la validità della procura speciale, rilasciata al difensore che aveva sottoscritto la domanda di riparazione e allegata su foglio separato, che conferiva il potere di "presentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen.", senza alcuna ulteriore specificazione con riguardo all'oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata l'istanza di riparazione).
Cass. civ. n. 3891/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, soggetto delegato al deposito della domanda è anche il collaboratore di studio del procuratore speciale, dovendosi attribuire rilievo esclusivamente alla certezza della provenienza dell'atto e non alla qualifica del soggetto che ne cura il materiale deposito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione presentata dal collaboratore di studio ed incaricato verbalmente per il deposito, ma non munito di formale delega).
Cass. civ. n. 3889/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del codice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estinzione del giudizio, e la revoca della stessa è priva di effetti.
Cass. civ. n. 841/2018
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio.
Cass. civ. n. 14637/2018
In tema di sequestro conservativo dei beni dell'imputato richiesto dalla parte civile, ai fini del "periculum in mora" occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile, la cui condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno è solo eventuale e in solido, a condizione che venga riconosciuta la sua responsabilità.
Cass. civ. n. 15290/2018
In tema di sequestro conservativo, l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora non riceva l'avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata).
Cass. civ. n. 46767/2018
In tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, la parte civile che vanti ragioni di credito nei confronti dell'imputato non è legittimata a chiedere la revoca del sequestro preventivo permanendo le esigenze di imposizione del vincolo in attesa del passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha disposto la confisca.
Cass. civ. n. 13863/2017
Il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che ha accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza di revoca della misura cautelare estendendo il "thema dicendum" ad una esigenza cautelare dedotta solo con una memoria presentata dopo la proposizione dell'appello).
Cass. civ. n. 17581/2017
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Cass. civ. n. 11550/2017
Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (In motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che il tribunale deve comunque procedere ad una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato).
Cass. civ. n. 9212/2017
In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Cass. civ. n. 47970/2017
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 3359/2017
In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego della richiesta di indennizzo fondato sull'aver l'istante, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, tollerato le condotte riconducibili al delitto di concussione poste in essere dal coimputato e collega di pattuglia, omettendo di denunciare plurimi episodi illeciti cui aveva assistito, e, con grave leggerezza e trascuratezza, di verificare il contenuto sostanziale di un ordine di servizio all'atto della apposizione della controfirma).
Cass. civ. n. 17192/2017
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, va riconosciuta, sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., l'ingiustizia formale della detenzione patita dal soggetto sottoposto a misura custodiale per un reato per il quale sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, in relazione all'intera durata della misura, se eseguita successivamente alla detta sentenza di condanna, ovvero al periodo di mantenimento in regime custodiale successivo alla sentenza stessa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato l'istanza del ricorrente in relazione al periodo di custodia cautelare sofferto successivamente alla condanna irrevocabile a pena sospesa, ed ha affermato che il compito di impedire che la misura custodiale, emessa nel corso del procedimento, venga eseguita o mantenuta successivamente all'emissione di una sentenza di condanna a pena sospesa, in assenza del provvedimento di cui all'art. 300, comma terzo, cod. proc. pen., non può essere posto a carico delle Forze dell'Ordine o dell'Amministrazione Penitenziaria, come, invece, sostenuto dalla corte territoriale, in quanto spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 6394/2017
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel liquidare l'indennità per le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà, è necessario che il giudice indichi in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un "surplus" di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato).
Cass. civ. n. 4242/2017
In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che, avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una situazione di ambigua commistione tra amministrazione locale ed imprenditoria).
Cass. civ. n. 57203/2017
In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena.
Cass. civ. n. 26261/2017
E configurabile il diritto alla riparazione nel caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, e applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, tuttavia, anche in tale ipotesi rileva, quale condizione ostativa,la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione senza chiarire se, dopo l'arresto, fossero sopravvenuti elementi idonei per una riqualificazione del fatto o una diversa valutazione delle circostanze, ovvero se la condotta dell'imputata, valutata "ex ante", avesse determinato o concorso a determinare, con dolo o colpa grave, la custodia cautelare).