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Art. 32 — Risoluzione del conflitto

Art. 32 — Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio [ 611 c.p.p.] secondo le forme previste dall’articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto [ 2831 c.p.p.] e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18621/2017

In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della “medesimezza” del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico [nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale] attribuita dall’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. [Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall’imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all’art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell’art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell’ulteriore reato di cui all’art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall’imputato].

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Cass. pen. n. 44600/2015

È impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto [insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell’art. 28 cod. proc. pen.], l’accesso alla procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice. [Fattispecie relativa a declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace, per il quale le lesioni contestate andavano ricondotte nel più grave reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., peraltro già archiviato dal G.i.p.. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l’abnormità, osservando che il giudice competente a decidere del reato di maltrattamenti, dopo l’esercizio dell’azione penale conseguente alla trasmissione degli atti disposta con la sentenza di incompetenza, ben avrebbe potuto sollevare il conflitto, ove non avesse condiviso la tesi del giudice di pace].

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Cass. pen. n. 27741/2001

In tema di procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata, la competenza si radica secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p., e, in ragione del principio della perpetuatio competentiae , non ha rilievo la circostanza che il procedimento relativo al magistrato, la cui pendenza aveva determinato lo spostamento della competenza, venga successivamente archiviato.

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Cass. pen. n. 666/1999

Ai fini della determinazione della competenza, la Corte di cassazione non è vincolata dal normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma ha anzi il potere-dovere di esaminare anche sotto tale profilo le risultanze processuali. [Fattispecie nella quale la S.C. ha ribadito il principio secondo il quale, allorché la risoluzione di un conflitto dipenda dalla determinazione del titolo di reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante e non possa escludersi, allo stato degli atti, la più grave delle ipotesi prospettabili, il conflitto va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore].

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Cass. pen. n. 4960/1995

Presupposto del procedimento incidentale di risoluzione di un conflitto di competenza è l’esistenza di due formali provvedimenti con cui due giudici prendano, o ricusino di prendere, contemporaneamente, cognizione di un medesimo fatto costituente reato ascritto ad una medesima persona. [Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato insussistente il conflitto sollevato davanti alla corte di assise poiché mancava il provvedimento declinatorio della competenza da parte del giudice dell’udienza preliminare il quale aveva definito con sentenza il processo di primo grado condannando il ricorrente per l’imputazione che il ricorrente medesimo assumeva identica a quella contestata nel processo d’assise. Ha ritenuto la Suprema Corte che, non essendo l’indicazione della competenza reciproca, l’ipotesi del conflitto non poteva dirsi attuale e contemporanea, con la conseguente declaratoria d’insussistenza del conflitto stesso].

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