Art. 32 – Codice di procedura penale – Risoluzione del conflitto
1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio [611 c.p.p.] secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto [28-31 c.p.p.] e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19766/2019
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VARESE, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 6940/2018
Nell'ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all'avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l'imposizione del vincolo, giacché la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 1499/2018
In caso di sequestro preventivo disposto erroneamnete nella forma dell'ordinanza anziché in quella del decreto motivato prevista dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., né è configurabile in capo al destinatario della misura, alcun concreto interesse ad agire per un'eventuale tutela processuale, fermo restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque natura e valore di decreto.
Cass. civ. n. 15459/2018
È abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il pubblico ministero, in luogo di trasmettere al g.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.
Cass. civ. n. 26340/2018
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare.
Cass. civ. n. 8268/2018
Il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità.
Cass. pen. n. 22843 del 22 maggio 2018
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha convertito in opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione il ricorso in cassazione proposto avverso il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata dal componente dell'organismo di vigilanza nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n.231 del 2001, dall'amministratore giudiziario della società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro).
Cass. civ. n. 41051/2018
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini di determinare la valutazione di mercato dei beni da sottoporre a vincolo,che deve essere proporzionata al prezzo o al profitto del reato, può ricorrersi al valore di acquisto degli stessi ove adeguato e non sproporzionato rispetto a quello reale, mentre tale valore è del tutto neutro quando è radicalmente differente.
Cass. civ. n. 57407/2018
In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca).
Cass. civ. n. 46201/2018
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.
Cass. pen. n. 6223 del 9 febbraio 2018
Avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia disposto la sostituzione dei beni che formano oggetto di sequestro preventivo non può essere proposto ricorso diretto per cassazione, ammesso soltanto nei confronti del provvedimento impositivo della misura, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di sostituzione del sequestro di conti correnti con il sequestro di un immobile e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 21640/2018
È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto di revoca parziale del sequestro disposto dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, anzichè disporre la conversione del gravame in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.).
Cass. civ. n. 15833/2018
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della società estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., di effettiva conoscenza della misura).
Cass. civ. n. 14772/2018
In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. "blocchi" effettuati dall'istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del 9 ottobre 2017, eseguito il successivo 7 novembre).
Cass. civ. n. 18822/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale). Conf. n. 18821/2018 non massimata.
Cass. civ. n. 38850/2018
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.
Cass. civ. n. 44591/2018
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza del condannato nel caso in cui essa sia meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono, all'evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che spetta alla parte dedurre la decisività dell'atto d'indagine difensiva richiesto e l'utilità che si mira a conseguire attraverso l'esercizio del diritto).
Cass. civ. n. 5845/2017
In tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l'asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti di maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l'immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate).
Cass. civ. n. 19991/2017
In materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell'imputato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'ipotesi di instaurazione del processo di cui all'art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell'effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l'esistenza degli elementi costituenti il "fumus" è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell'accusa e non può pertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare).
Cass. civ. n. 29586/2017
In tema di misure cautelari reali, quando uno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta è assorbito in altro reato di uguale gravità che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l'interesse dell'indagato, in sede di riesame, ad ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza. (Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest'ultimo reato è stato ritenuto assorbito nel primo).
Cass. pen. n. 14251 del 23 marzo 2017
Il provvedimento con cui il G.I.P. decide sull'ordine del P.M. di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da giudice dell'esecuzione, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19994/2017
In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività dell'atto impugnato disposto dalla commissione tributaria, venendo meno solo a seguito dello sgravio da parte della Agenzia delle Entrate o dell'annullamento della pretesa fiscale con decisione, anche non definitiva, del giudice tributario. (Fattispecie di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nella quale la Corte ha escluso l'incidenza sui presupposti del vincolo cautelare dell'intervenuta sospensione, in sede di giustizia tributaria, dell'esecutività dell'avviso di accertamento, evidenziandone la natura di provvedimento ad efficacia limitata e a cognizione sommaria).
Cass. civ. n. 28077/2017
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. (In motivazione, la Corte ha osservato che il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato).
Cass. civ. n. 53834/2017
In sede di riesame o di appello avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale, ai fini della determinazione del profitto sequestrabile, è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte eventualmente presentata e ad indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l'incidente cautelare. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto della richiesta di riduzione del profitto confiscabile derivante dal reato di truffa, fondata su una consulenza tecnica di parte, ritenendo di non poter valutare le complesse questioni tecnico-contabili prospettate in detta consulenza).
Cass. civ. n. 22231/2017
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ne consegue che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare.
Cass. civ. n. 11869/2017
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 48126/2017
In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 50946/2017
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone su istanza del pubblico ministero che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen.; né il rimedio inammissibilmente esperito può convertirsi in richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 16523/2017
Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l'esaurimento delle finalità istruttorie - presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla "res" e della conseguente restituzione - non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).
Cass. civ. n. 9991/2017
In tema di sequestro probatorio, qualora l'ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchè fondata su un apprezzamento del "fumus commissi delicti" trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa, al giudice di rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l'annullamento del predetto decreto, per insussistenza del "fumus", potrà essere pronunciato nei soli casi di difformità rilevabile "ictu oculi", anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del "fumus" acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversità di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura).