Art. 46 – Codice di procedura penale – Richiesta di rimessione
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale [122 c.p.p.].
3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 22312/2018
Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l'imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, ed ha, altresì, rilevato che la previsione contenuta all'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell'imputato all'udienza fissata per la decisione in merito alla richiesta di patteggiamento).
Cass. civ. n. 5096/2018
L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità dell'elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilitàdi notificare il decreto a seguito dell'irreperibilitàdell'interessato, nella quale l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.
Cass. civ. n. 2368/2018
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.
Cass. civ. n. 34500/2018
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna in ragione dell'impossibilità di eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dichiari inammissibile la successiva richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile.
Cass. civ. n. 7693/2018
In tema di decreto penale, l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., che prevede la legittimazione del difensore "eventualmente nominato" a proporre l'opposizione al decreto penale, deve essere interpretato nel senso che la legittimazione compete anche al difensore nominato d'ufficio.
Cass. civ. n. 13295/2018
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto, né può applicarsi la previsione dell'art. 541 cod.proc.pen. che subordina la condanna dell'imputato alla refusione delle spese all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile.
Cass. civ. n. 3309/2018
In ipotesi di decreto penale di condanna emesso nei confronti di più soggetti per lo stesso reato, l'opposizione presentata soltanto da uno di essi comporta nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 463 cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione del decreto sino all'irrevocabilità della pronuncia conseguente all'opposizione, intervenuta la quale, il decreto penale di condanna diviene definitivo anche per i non opponenti, salvi gli effetti estensivi nei loro confronti dell'eventuale sentenza di proscioglimento nei casi tassativamente enunciati dall'art. 464 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva considerato definitivo il decreto penale di condanna per il non opponente, con conseguente impossibilità per lo stesso di avvalersi degli effetti favorevoli della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione pronunciata nei confronti del coimputato opponente, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. 464 cit.).
Cass. civ. n. 23700/2018
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 27698/2018
L'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in presenza di un'implicita articolazione delle circostanze dell'esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purchè non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata.
Cass. civ. n. 42629/2018
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico. (Fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un caso di proscioglimento da parte del giudice di pace per insussistenza del fatto).
Cass. civ. n. 8273/2018
Non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità determinata da errore materiale, la sentenza collegiale nella quale non vi sia corrispondenza tra il nominativo del giudice estensore indicato nel frontespizio e quello del relatore che sottoscrive la sentenza.
Cass. civ. n. 28212/2018
La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
Cass. civ. n. 19181/2018
In tema di procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al competente ministero ai fini dell'art. 646, comma 2, cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., rilevabile anche di ufficio, che deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero, per la prima volta, mediante ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 15480/2017
Nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo non va pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, in quanto, non solo non è prevista dall'art. 48, comma sesto, cod. proc. pen., ma, inoltre, tale mezzo a disposizione dell'imputato non è equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111.
Cass. civ. n. 30825/2017
L'impossibilità di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilità di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilità dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.
Cass. civ. n. 21897/2017
In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale).
Cass. civ. n. 58015/2017
Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l'inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in un caso in cui la procura speciale non indicava, tra i riti alternativi per i quali il difensore era abilitato a proporre l'opposizione, quello disciplinato dall'art. 464-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 20357/2017
L'opposizione a decreto penale di condanna non richiede formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti inequivocabilmente espresso l'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Gip che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna perché non era stata proposta tempestivamente la richiesta di rito alternativo).
Cass. civ. n. 21324/2017
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 53622/2017
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l'interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell'art. 464-sexies cod. proc. pen., la cui previsione intesa ad attribuire al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalità stabilite per il dibattimento", non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale).
Cass. civ. n. 36672/2017
L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).
Cass. civ. n. 6883/2017
È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio civile dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità).
Cass. civ. n. 23004/2017
La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve escludersi che l'art. 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495, comma terzo, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22585/2017
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l'udienza fissata ai fini della loro escussione comporta la decadenza della parte dalla prova, con la conseguenza che legittimamente il giudice provvede a revocare l'ammissione dei predetti testi.
Cass. civ. n. 14588/2017
Ai fini dell'acquisizione di un verbale di arresto relativo ad un altro procedimento, non è necessaria la richiesta di parte ex art. 468, comma 4-bis, cod. proc. pen., da formularsi unitamente al deposito delle liste testimoniali, non costituendo esso un verbale di prova, ma la documentazione di un atto irripetibile, acquisibile a norma dell'art. 238, comma terzo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28569/2017
Il giudice di primo grado, quando accerti già in fase predibattimentale l'avvenuta maturazione della prescrizione, ed emette per questo sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la natura della decisione ex art 469 cod. proc. pen. è incompatibile con tali statuizioni, che si fondano sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.
Cass. civ. n. 21172/2017
E illegittima la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti.
Cass. civ. n. 25539/2017
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).
Cass. civ. n. 15838/2017
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, senza che sussista a carico dell'opponente un onere di motivazione in punto di non tenuità.
Cass. civ. n. 28957/2017
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.