Art. 45 – Codice di procedura penale – Casi di rimessione
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60-61 c.p.p.], rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1812/2025
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione
Cass. civ. n. 390/2025
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 35108/2024
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
Cass. civ. n. 35000/2024
In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Cass. civ. n. 34458/2024
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichi l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.
Cass. civ. n. 34284/2024
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).
Cass. civ. n. 30440/2024
È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).
Cass. civ. n. 29332/2024
In tema di giudizio immediato, è tempestiva la richiesta di definizione con rito abbreviato formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., a seguito del rigetto di una precedente richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato presentata, a sua volta, entro i termini di legge, in quanto intercorre tra tali riti un rapporto di genere a specie, essendo, invece, preclusa la presentazione, in detta sede, di una nuova richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova diversa, atteso che vi osta la perentorietà del termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla modifica dell'art. 458 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 27141/2024
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata.
Cass. civ. n. 25860/2024
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 24049/2024
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo proposta ai sensi dell'art. 45, cod. proc. pen., così esautorando la Corte di cassazione, alla quale è riservato in esclusiva ogni potere di valutazione al riguardo. (Fattispecie in cui il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per mancata esecuzione delle notifiche alle altre parti ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen.). (Vedi: SU, n. 6925 del 1995,
Cass. civ. n. 23734/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la mancanza in atti di accertamenti relativi alla situazione patrimoniale dell'imputato, necessari per determinare i parametri di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, atteso che la valutazione della congruità della pena si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al giudice dall'art. 459 cod. proc. pen. e, pertanto, non interferisce con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 21829/2024
Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale l'incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 19254/2024
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.
Cass. civ. n. 18881/2024
Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 18388/2024
Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.
Cass. civ. n. 18130/2024
L'omissione dell'avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel decreto di giudizio immediato emesso prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che il decreto debba contenere tale avviso - determina una nullità di ordine generale non assoluta. (Fattispecie in cui la Corte, considerando irrilevante che non fosse stata avanzata, in concreto, una richiesta di messa alla prova, ha ritenuto tempestivamente eccepita la predetta nullità, dedotta dalla difesa alla prima udienza dibattimentale, riproposta con l'atto di appello e ribadita, dopo il deposito della sentenza della Consulta, con le conclusioni del giudizio di impugnazione).
Cass. civ. n. 16714/2024
L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
Cass. civ. n. 15451/2024
Ai fini del rinnovo del contratto collettivo per gli anni 2006-2007, va escluso il diritto alla partecipazione al tavolo negoziale dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), perché, essendo disciplinata l'attività lavorativa delle predette figure professionali nell'alveo del comparto Regioni ed Enti Locali, il predetto sindacato difetta della necessaria rappresentatività.
Cass. civ. n. 15198/2024
In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità.
Cass. civ. n. 14914/2024
In materia di lavoro alle dipendenze della P.A., il principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 non opera nella comparazione tra personale civile e personale militare, poiché il trattamento economico del primo è regolato esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre il personale militare risulta tuttora disciplinato da norme di esclusivo diritto pubblico, cosicché non può esservi una completa equiparazione fra personale civile e militare del Ministero della difesa.
Cass. civ. n. 13081/2024
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).
Cass. civ. n. 11617/2024
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante.
Cass. civ. n. 10672/2024
In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.
Cass. civ. n. 10519/2024
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 10505/2024
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Cass. civ. n. 9190/2024
È inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio, in relazione a una causa di risarcimento danni derivanti dalla rottura di una condotta idrica comunale a causa di difetti di manutenzione della stessa dal TRAP, che aveva negato la propria competenza per materia e affermato quella del giudice ordinario, senza indicare quest'ultimo, quale competente per materia, rilevando che la causa sarebbe dovuta tornare di fronte a tale giudice per la sola assenza di una competenza per materia del giudice che aveva elevato il conflitto, e, dunque, in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente).
Cass. civ. n. 8685/2024
L'indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all'incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell'avvocato, in quanto l'incarico, conferito dall'autorità giudiziaria, è connesso all'attività professionale svolta. CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Cass. civ. n. 2424/2024
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Cass. civ. n. 1950/2024
In tema di riscossione coattiva, l'ambito territoriale - e, cioè, la circoscrizione territoriale entro cui può legittimamente operare l'agente della riscossione - già affidato a Riscossione Sicilia S.p.A. (alla quale è poi succeduta, in forza dell'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) coincide con l'intera regione siciliana in base all'art. 2, commi 1, 2 e 10, della l.r. Sicilia n. 19 del 2005 (disciplina vigente dal 1° ottobre 2006 e "ratione temporis" applicabile).
Cass. civ. n. 1759/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta una seconda richiesta di emissione di decreto penale di condanna sul presupposto che quella presentata in precedenza, non accolta, abbia consumato il potere del pubblico ministero di esercizio dell'azione penale, posto che, per effetto della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, quest'ultimo è reintegrato nella totalità delle attribuzioni conferitegli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen. con riguardo all'esercizio della stessa e alle sue modalità.
Cass. civ. n. 1098/2024
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e della relativa richiesta per omessa traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione, previa traduzione del decreto di giudizio immediato, mentre è priva di conseguenze processuali l'omessa traduzione della relativa richiesta).
Cass. civ. n. 366/2024
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Cass. civ. n. 49273/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 48348/2023
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Cass. civ. n. 47201/2023
In tema di mezzi di prova, la messaggistica relativa a "chat" di gruppo sulla piattaforma "SKY ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, sicché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che è irrilevante che i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, posto che al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Cass. civ. n. 47127/2023
E' irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato e ritenuta la nullità del decreto di giudizio immediato (nella specie, per non essere stato tradotto in lingua nota all'imputato), ne abbia disposto la rinnovazione, così revocando, al di fuori degli specifici casi consentiti, l'ammissione del rito alternativo, in quanto la conseguente regressione del giudizio non determina una stasi del procedimento e, in ogni caso, non comporta il sacrificio dei diritti della difesa, posto che l'imputato, a seguito della rinnovazione del decreto nullo, conserva la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato.
Cass. civ. n. 44155/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicché, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telematiche.
Cass. civ. n. 44154/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche.
Cass. civ. n. 43540/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 38772/2023
Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. civ. n. 36088/2023
appello - Conseguenze in ordine all'onere della prova - Applicabilità della previgente formulazione dell'art. 115 c.p.c - Irrilevanza - Fondamento.
Cass. civ. n. 35896/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).
Cass. civ. n. 34854/2023
In tema di giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, è consentita la revoca della richiesta nel caso in cui la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale ed emesso l'indicato decreto, si arricchisca dell'esito di un accertamento di particolare rilievo per la posizione dell'imputato, di cui lo stesso non sia stato reso edotto con l'avviso di deposito dell'atto e che risulti acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta definitoria con rito alternativo.
Cass. civ. n. 32557/2023
In tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, l'operazione rideterminativa ex post va compiuta nel modo che segue: 1) innanzitutto, va effettuato il ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010; 2) successivamente, l'importo così ricalcolato va riproporzionato in conseguenza della riduzione del numero dei dirigenti cessati dal servizio; 3) infine, occorre procedere alla suddivisione dell'ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti accessori, come cristallizzato e riproporzionato, per il numero dei dirigenti in servizio in ragione della graduazione; ne consegue che, qualora le somme percepite dai dirigenti siano superiori a quanto ad essi spettante in virtù del ricalcolo così effettuato, occorrerà detrarre dal percepito il minor importo spettante, così individuando, per ciascun dirigente medico, gli importi da restituire.
Cass. civ. n. 32091/2023
In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.
Cass. civ. n. 31927/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 28221/2023
In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).
Cass. civ. n. 26548/2023
In caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento.
Cass. civ. n. 25391/2023
Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 24321/2023
Il decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna va legittimamente notificato al solo imputato e non anche al suo difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.
Cass. civ. n. 23215/2023
Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.
Cass. civ. n. 22141/2023
In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell'opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato.
Cass. civ. n. 17195/2023
In tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.
Cass. civ. n. 16553/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 16347/2023
In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Cass. civ. n. 16130/2023
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 16002/2023
Nel processo tributario, attesa la sua natura impugnatoria, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione determina l'estinzione dell'intero procedimento e la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, rendendo vana l'efficacia del principio di diritto stabilito in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 15422/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata nella sede e nei termini di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve intendersi tacitamente rinunciata nel caso in cui, all'udienza camerale fissata, la parte abbia coltivato esclusivamente la richiesta di procedere con il rito alternativo prescelto, condizionato ad integrazione probatoria o, in linea subordinata, "secco".
Cass. civ. n. 15364/2023
Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.
Cass. civ. n. 14811/2023
In tema di transito del personale militare appartenente alla Guardia di Finanza nei ruoli civili, l'assegno "ad personam", attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.
Cass. civ. n. 14117/2023
spettanti al produttore dell'opera cinematografica - Art. 45 della l. n. 633 del 1941 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
Cass. civ. n. 12724/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").
Cass. civ. n. 11101/2023
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).
Cass. civ. n. 10971/2023
In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte d'appello, a norma dell'art. 17 della l. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.
Cass. civ. n. 10619/2023
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria delle aree ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 non è un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta all'espropriato, non può tenersi conto della clausola convenzionale, ove essa sia ancorata a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti nel corso della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, in quanto aveva affermato che, al momento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, introduttivo di criteri riduttivi dell'indennità di espropriazione, l'accordo di cessione del fondo, in quanto avente natura privatistica, fosse ormai esaurito in virtù della prestazione del consenso ai sensi dell'art. 1376 c.c.).
Cass. civ. n. 8891/2023
L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.
Cass. civ. n. 7031/2023
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell'oggetto e della causa, l'attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell'attività svolta, ma anche l'iscrizione all'Albo.
Cass. civ. n. 6579/2023
L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.
Cass. civ. n. 6081/2023
In tema di imposta di successione, l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali, detenute all'estero dal defunto, risultanti dalla procedura di collaborazione volontaria avviata, ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, comporta l'applicazione dell'imposta di successione in misura maggiore ed impone la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, configurando un incremento sopravvenuto dell'attivo ereditario.
Cass. civ. n. 6075/2023
In tema di modelli di utilità, nell'oggetto di un incarico professionale orientato al deposito della documentazione da allegare ad una domanda di brevetto non può ritenersi compresa, salva apposita pattuizione, un'attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali, essendo quest'ultima un'attività che, nella prassi commerciale, risulta oggetto di specifica richiesta.
Cass. civ. n. 6010/2023
In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c"), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.
Cass. civ. n. 5271/2023
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
Cass. civ. n. 2646/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 1519/2023
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.
Cass. civ. n. 273/2023
Le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello "status" di invalido civile del "de cuius" istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).
Cass. civ. n. 14041/2022
È abnorme, in quanto fondato unicamente su motivi di opportunità, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna in base alla prognosi negativa circa il pagamento, da parte dell'imputato, della pena pecuniaria indicata nella richiesta del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 29413/2018
In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il presupposto per la rimessione l'adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un'ordinanza ex art.521, cod.proc.pen., con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d'udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell'imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest'ultimo aveva in precedenza svolto le funzione di presidente di tribunale).
Cass. pen. n. 55328/2016
In tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della "traslatio iudicii", in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali. (Fattispecie in tema di reati di criminalità organizzata, nella quale la S.C. ha escluso la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo, contrassegnato da intemperanze nel dibattimento, osservando in particolare che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, per la loro specifica competenza tecnico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova; a nulla valendo, infine, la circostanza che i membri del collegio giudicante siano magistrati di "prima nomina", i quali esercitano le funzioni loro attribuite secondo disposizioni di legge e regolamentari, nonchè a seguito di un giudizio di idoneità a tale fine specificatamente espresso).
In tema di rimessione del processo, non può assumere valenza evocativa di un'incidenza di non parzialità del giudizio o di condizionamento della libera determinazione dei soggetti del processo, la circostanza che il Procuratore della Repubblica abbia espresso sostegno al Sostituto Procuratore designato - bruscamente "redarguito" in aula dall'imputato - affiancando il suddetto magistrato alla successiva udienza dibattimentale, trattandosi di evenienza processualmente consentita in ragione della impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero. (Nell'occasione, la S.C. ha altresì precisato che non può essere considerata ipotesi di "turbativa" la temuta parzialità dell'ufficio del pubblico ministero, evocata dai ricorrenti anche in relazione ad una intervista rilasciata dal titolare dell'ufficio in solidarietà del PM d'udienza, in quanto una volta iniziata l'azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista "in toto" la sua esclusiva veste di parte, in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria).
Cass. pen. n. 16924/2015
In tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, "grave situazione locale", esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della res giudicanda ex art. 45 c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha anche escluso, incidentalmente, che l'esercizio di tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato).
Cass. pen. n. 13287/2011
Non costituisce causa di rimessione del processo il coinvolgimento, quali imputati, di appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati nell'istituzionale collaborazione con l'autorità giudiziaria, non trattandosi di situazione ambientale esterna al processo ed alla relativa dialettica. Infatti, la dedotta partecipazione di tali soggetti alle attività di indagine relative alla stessa vicenda costituisce un dato ineliminabile anche con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria, attenendo ad un particolare rapporto degli imputati con il processo in sé, e non con l'ufficio giudiziario presso il quale lo stesso si svolge ; tale situazione è, comunque, interna al processo e non presenta quei caratteri di abnormità idonei a pregiudicare l'imparzialità del giudice e la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo.
Cass. pen. n. 18022/2004
È nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile (nella specie, per assoluta carenza di documentazione) la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 c.p.p., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'istanza al Primo Presidente della Corte medesima per l'assegnazione alla sezione competente a trattarla).
Cass. pen. n. 47805/2003
Non costituisce «gravi situazioni locali», ai sensi dell'art. 45 c.p.p. ed ai fini della rimessione del processo: a) né la circostanza che il P.M. abbia opposto il segreto istruttorio alla richiesta di documentazione avanzata da ispettori ministeriali, in quanto tale opposizione è del tutto legittima; b) né la circostanza che il P.M. sia stato denunciato dall'imputato per fatti connessi allo svolgimento delle indagini; c) né, infine, la circostanza che il P.M. abbia commesso atti asseritamente illegittimi nel corso del procedimento, in quanto tale eventualità rileva unicamente sul piano della utilizzabilità degli atti d'indagine ai fini della decisione.
Cass. pen. n. 8151/2003
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimessione del processo a norma degli artt. 45 e ss. c.p.p. che sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile, per «elementi nuovi» vanno intesi non solo quelli sopravvenuti alla precedente che non sia stato possibile produrre all'udienza di discussione di essa, ma anche quelli a quest'ultima preesistenti, incolpevolmente ignorati e dei quali l'istante sia venuto a conoscenza dopo l'udienza medesima.
Cass. pen. n. 13687/2003
Ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo.
È irrilevante, ai fini della rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., la grave situazione locale coeva alla fase procedimentale o addirittura anteriore ad essa, in quanto, in quel momento, il processo da rimettere eventualmente ad altra sede non esiste ancora.
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della translatio iudicii è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione.
Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 ss. c.p.p., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo.
L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
La legge 7 novembre 2002 n. 248, avente ad oggetto la modifica della disciplina della rimessione del processo, si applica anche ai procedimenti di rimessione pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice.
Cass. pen. n. 944/2000
Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.
Cass. pen. n. 2046/2000
Non integra fatto idoneo a condizionare la libertà di determinazione delle persone partecipanti al processo il riferimento insistito all'imputato, indicato come capo di clan camorristico della zona, contenuto nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario, poi ampiamente divulgato dalla stampa locale, trattandosi di fatto riconducibile ad ufficio non titolare dell'azione penale ed espressione, in ogni caso, di opinioni e atteggiamenti di una parte processuale, che non si sottraggono al vaglio giudiziale né possono alterare l'imparzialità dei giudici e la serenità del giudizio.
Cass. pen. n. 1125/1998
Perché possa darsi luogo alla rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 c.p.p., per la presenza di «gravi situazioni locali» occorre che queste ultime risultino radicate sul territorio al di fuori del quadro processuale e che da esse derivi, come necessario posterius, il «pregiudizio» alla «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo»; per il che non è sufficiente (avuto riguardo alla eliminazione del riferimento al «legittimo sospetto», contenuto nella corrispondente disposizione di cui all'art. 55 del codice di rito previgente), il timore di meri condizionamenti di tipo «psicologico» in capo al giudice, ma occorre che si sia in presenza di vere e proprie pressioni esercitate sull'organo giudicante, indipendentemente dalla sua composizione. Tali condizioni non possono riconoscersi in un preteso «accanimento persecutorio» della pubblica accusa o nella esistenza di situazioni che potrebbero suggerire l'opportunità di un'astensione da parte dei magistrati del pubblico ministero (opportunità di cui questi non abbiano inteso avvalersi), come nel caso in cui detti magistrati abbiano assunto qualità di persone offese in un procedimento per calunnia intentato a carico di taluni testimoni.
Cass. pen. n. 5682/1997
L'istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, comma primo, Cost., e può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali idonee a menomare effettivamente l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, mentre non assumono rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che i fattori inquinanti l'imparzialità del giudice devono riverberarsi sull'intero ufficio giudiziario astrattamenmte considerato, e non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l'ufficio si articoli, sì che il solo fatto dell'apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall'art. 45 c.p.p.).
Cass. pen. n. 1952/1997
L'istituto della rimessione del processo, come disciplinato dall'art. 45 c.p.p., può trovare applicazione soltanto quando si sia effettivamente determinata in un certo luogo una situazione obiettiva di tale rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale - inteso come complesso di persone e mezzi apprestato dallo Stato per l'esercizio della giurisdizione - sicché tale situazione, non potendo essere eliminata con il ricorso agli altri strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del processo - quali l'astensione o la ricusazione del giudice -, richiede necessariamente il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria. Consegue che non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso; né il dedotto “accanimento” usato nei confronti dell'imputato dal pubblico ministero, data la natura di parte rivestita dall'organo di accusa; né il coinvolgimento del pubblico ministero in un processo penale riguardanti illeciti nella conduzione delle indagini, non integrando ciò una “grave situazione locale” tale da turbare lo svolgimento del processo.
Cass. pen. n. 3471/1996
Il coinvolgimento di singoli membri, per quanto autorevoli, di un ufficio giudiziario in inchieste giudiziarie, non vale, di per sè, a costituire quella «grave situazione locale» concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio od allo stesso circondario di quest'ultimo. La legge processuale (art. 11 c.p.p.) ha, invero, espressamente previsto la deroga agli ordinari criteri di competenza unicamente nei casi in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento che, secondo i criteri ordinari, ricadrebbe nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato predetto esercita od esercitava, all'epoca del fatto, le sue funzioni, implicitamente escludendo che situazioni del tipo prospettato possano determinare analoghe eccezioni alla disciplina ordinaria.
Cass. pen. n. 3665/1996
In materia di rimessione del processo (art. 45 c.p.p.), perché una situazione — suscettibile di pregiudicare la serenità e la imparzialità del giudizio — possa legittimare la deroga al principio del giudice naturale, deve essere non altrimenti eliminabile se non con il trasferimento del processo medesimo. Deve, cioè, essere tale che ad essa non possa rimediarsi con il ricorso agli strumenti previsti dalla legge per i casi di alterazione del corso normale del giudizio (ad es. astensione o ricusazione del giudice).
Cass. pen. n. 2560/1995
In tema di rimessione del processo, la temuta parzialità del pubblico ministero rimane estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. Ciò perché l'organo della pubblica accusa è parte, sicché i suoi comportamenti, pur se ispirati a «conflittualità preconcetta ed abnorme», sono apprezzabili sotto lo specifico profilo solo se coinvolgono tutti i componenti dello stesso ufficio e, superando i limiti dell'ordinaria dialettica processuale, siano suscettibili di produrre riflessi negativi sulla serenità e sulla correttezza del giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva addotto la prevenzione mostrata nei suoi confronti dal magistrato che svolgeva le funzioni di pubblico ministero).
Cass. pen. n. 5300/1995
L'istituto della rimessione del processo, di cui all'art. 45 c.p.p., comportando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1 della Costituzione), giustificata dall'esigenza di salvaguardare i principi, altrettanto fondamentali, della libertà di giudizio del giudice e della inviolabilità del diritto della difesa (artt. 101, comma 2, e 24, comma 2 della Costituzione), ha carattere assolutamente eccezionale e può trovare applicazione solo allorché si sia effettivamente verificata, in un certo luogo, una concreta situazione di tale rilevanza da sconvolgere l'ordine processuale, inteso quale complesso dei mezzi approntati dall'ordinamento statuale per l'attuazione delle proprie finalità nell'esercizio della giurisdizione e l'attendibilità dell'esito del giudizio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la corte ha ritenuto che non fosse tale da dar luogo a rimessione una situazione caratterizzata da pubbliche manifestazioni di appoggio alla tesi accusatoria da parte di amministrazioni locali e dalla rappresentazione di detta tesi come sicuramente fondata da parte del procuratore generale, in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, osservando, a tale ultimo proposito, che quelle espresse dal procuratore generale erano e rimanevano soltanto delle mere opinioni, prive di qualsivoglia valenza cogente nei confronti dei giudici e del pubblico ministero d'udienza).
Cass. pen. n. 2259/1995
Ai fini della rimessione, le situazioni legittimanti la sottrazione del processo al giudice del locus commissi delicti devono trarre origine da obiettive e comprovate circostanze ambientali, estranee alla dialettica processuale, e concretamente idonee, nella loro sintomatica abnormità, a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che devono partecipare al processo stesso. (Fattispecie nella quale la richiesta di rimessione è stata respinta, siccome fondata sulla prospettazione dei rapporti di collaborazione instauratisi tra la Procura di Milano ed il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, nonché nel fatto che le indagini sugli episodi di corruzione nei quali erano stati coinvolti numerosi ufficiali e sottufficiali di quel reparto erano state espletate da militari appartenenti o appartenuti allo stesso nucleo).
Cass. pen. n. 5723/1994
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimessione, il presupposto dell'inerenza della richiesta alla fase del processo di merito deve obbligatoriamente sussistere al momento della decisione della Corte di cassazione.
La eccezionalità della translatio judicii conseguenziale all'accoglimento di una richiesta di rimessione del processo (già ritenuta non confliggente con il principio della precostituzione del giudice (art. 25 primo comma Cost.) dalla Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 3 maggio 1963) in quanto posta a salvaguardia delle «esigenze dell'indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante e della tutela del diritto di difesa, le quali, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono a principi costituzionalmente rilevanti, evitando che l'insorgere di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano in qualsiasi modo interferire sul processo penale, incidendo sull'obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia») è stata ancorata dal nuovo codice di procedura non più alla discrezionalità (art. 55 c.p.p. 1930 «... può rimettere ...»), ma all'obbligo (art. 45 c.p.p. 1988 «... rimette il processo ...») della Corte di cassazione di provvedervi in presenza di una delle ipotesi di rimessione legislativamente previste dal citato art. 45.