Art. 45 – Codice di procedura penale – Casi di rimessione
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60-61 c.p.p.], rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7266/2024
L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., resa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela suscettibile di remissione.
Cass. civ. n. 2858/2021
In tema di giudizio immediato cd. ordinario, il requisito dell'evidenza della prova presuppone che l'indagato sia stato reso destinatario di integrale e compiuta contestazione dell'accusa e degli elementi a suo carico, così da consentirgli, in sede di interrogatorio, il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l'allegazione di eventuali elementi a discolpa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che possa costituire valida evidenza probatoria l'acquisizione, su consenso dell'imputato, del verbale di interrogatorio reso ad un'autorità giudiziaria straniera nell'ambito di un diverso procedimento in relazione a fatti solo in parte comuni a quelli oggetto di giudizio immediato). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/11/2019).
Cass. civ. n. 35191/2018
In tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura.
Cass. pen. n. 29413 del 27 giugno 2018
In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il presupposto per la rimessione l'adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un'ordinanza ex art.521, cod.proc.pen., con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d'udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell'imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest'ultimo aveva in precedenza svolto le funzione di presidente di tribunale).
Cass. civ. n. 9029/2018
In tema di giudizio immediato, la confessione resa in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, anche in relazione ad un reato diverso da quello per il quale si procede, integra il presupposto dell'evidenza probatoria di cui all'art.453, comma 1, cod.proc.pen., non occorrendo che il pubblico ministero proceda alla rinnovazione dinanzi a sé dell'interrogatorio.
Cass. civ. n. 19665/2018
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che alcun sindacato sulla sua decorrenza sia esperibile a fronte di tale decisione, pur potendo dar luogo l'eventuale tardiva iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel relativo registro a responsabilità disciplinare del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 43613/2018
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la mancata notifica all'imputato, unitamente al provvedimento, della richiesta del pubblico ministero, non determinandosi alcuna violazione del diritto di difesa, e comunque, ostandovi il principio di tassatività delle nullità.
Cass. civ. n. 16732/2018
La violazione del termine a comparire (nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata.
Cass. civ. n. 10190/2018
La competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 20569/2018
Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualficazione giuridica propria del giudice).
Cass. civ. n. 33472/2018
In tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari ha il potere di modificare l'importo stabilito dal pubblico ministero per il ragguaglio tra la pena detentiva e quella pecuniaria, in base alla nuova previsione dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ferma restando l'intangibilità della quantificazione della pena detentiva indicata nella richiesta.
Cass. civ. n. 14012/2018
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, dopo avere revocato il decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari irricevibile la successiva richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo della irretrattabilità dell'azione penale già esercitata, poichè tale dichiarazione determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, e la stasi dello stesso, per l'impossibilità per il pubblico ministero di qualsiasi azione processuale.
Cass. civ. n. 847/2018
Ai fini della verifica della tempestività della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione e non a quella della ricezione del plico postale.
Cass. civ. n. 46400/2017
In tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.
Cass. civ. n. 54958/2017
È affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata.
Cass. civ. n. 55453/2017
La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. h) del d.P.R. 11 aprile 2002, n. 313 - che prevede la cancellazione delle iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna per reati divenuti di competenza del giudice di pace che siano stati emessi da un giudice diverso, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita una pena diversa da quella pecuniaria inflitta o dieci anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato - non trova applicazione nel caso in cui sia stato accertato, con sentenza di applicazione della pena, un reato commesso dall'interessato nel termine previsto dalla norma citata, anche se in relazione ad esso sia maturata la fattispecie estintiva di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., persistendo la rilevanza del fatto confermata dal mantenimento della stessa iscrizione della pronuncia applicativa della pena concordata per il suddetto reato.
Cass. civ. n. 11045/2017
È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento qualora, nel termine di cinque anni, l'autore di quel reato commetta un nuovo delitto, pur se l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale abbia determinato l'estinzione di ogni effetto penale dello stesso.
Cass. civ. n. 5501/2017
La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.
Cass. civ. n. 27790/2017
Ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, non sussiste la necessità di procedere a nuovo interrogatorio dell'indagato dopo lo svolgimento di ulteriori indagini richieste dalla difesa. (In motivazione la S.C. ha precisato che, ai sensi dell'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., la validità della richiesta di giudizio immediato presuppone che la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, e che nella nozione di " fatti", rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell'evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa).
Cass. civ. n. 53164/2017
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari in ragione dell'omessa pronuncia sulla richiesta di patteggiamento avanzata nelle more tra la richiesta di giudizio immediato e l'emissione del relativo decreto.
Cass. civ. n. 5236/2017
In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non determina la nullità assoluta o l'abnormità del decreto di rigetto "de plano" della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, emesso dal Gip, ma soltanto una nullità di ordine generale, sanabile per iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa.
Cass. civ. n. 20803/2017
La richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile).
Cass. civ. n. 11807/2017
Non sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del giudice delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito di immediato, sicchè la sentenza emessa nel rito alternativo svoltosi dinanzi al Tribunale non è affetta da nullità. (Fattispecie in cui il tribunale aveva ordinato la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato, a seguito della quale l'imputato aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, dopo che analoga richiesta avanzata al giudice delle indagini preliminari era stata da questi dichiarata inammissibile).
Cass. civ. n. 55328/2016
In tema di rimessione del processo, deve escludersi che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della "traslatio iudicii", in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali. (Fattispecie in tema di reati di criminalità organizzata, nella quale la S.C. ha escluso la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo, contrassegnato da intemperanze nel dibattimento, osservando in particolare che i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, per la loro specifica competenza tecnico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova; a nulla valendo, infine, la circostanza che i membri del collegio giudicante siano magistrati di "prima nomina", i quali esercitano le funzioni loro attribuite secondo disposizioni di legge e regolamentari, nonchè a seguito di un giudizio di idoneità a tale fine specificatamente espresso).
Cass. civ. n. 865/2016
In tema di giudizio immediato, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità, atteso che l'art. 456, comma primo, cod. proc. pen., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede la nullità del decreto soltanto nell'ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in contumacia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che, su eccezione del difensore, aveva, tra l'altro, rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto il termine incompleto, consentendo così all'imputato di inoltrare al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato).
Cass. civ. n. 17700/2015
Non è abnorme, ed è pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il gip rigetti la richiesta di giudizio immediato custodiale ritenendo necessario assicurare il simultaneus processus nei confronti di altri indagati sottoposti a misura cautelare. Poiché lo scrutinio del Gip su detta richiesta è particolarmente ampio e penetrante e non limitato a profili di ammissibilità formale; il provvedimento di rigetto non determina una stasi procedimentale, in quanto non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero, che, in ogni caso, può ben esercitare in altra forma l'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio; e nemmeno sussiste un'abnormità di tipo strutturale, in quanto la previsione dell'art. 453, comma secondo, c.p.p. - per il quale sussiste il potere del Gip di far prevalere il rito ordinario quando il reato per il quale sia richiesto il giudizio immediato risulti connesso con altri reati per i quali manchino le condizioni di ammissibilità e la riunione risulti indispensabile - è applicabile anche al giudizio immediato custodiale.
Cass. civ. n. 16924/2015
In tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, "grave situazione locale", esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della res giudicanda ex art. 45 c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha anche escluso, incidentalmente, che l'esercizio di tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato).
Cass. civ. n. 14039/2015
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva. (Nella specie, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva, la richiesta di giudizio immediato era stata depositata prima del deposito delle motivazioni della decisione di rigetto emessa dal tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 6787/2015
In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - per la quale l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Cass. civ. n. 52037/2014
In caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma primo, c.p.p., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi primo-bis e primo-ter della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 51245/2014
È legittimo, sussistendo il requisito dell'evidenza probatoria, il decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell'art. 453, comma primo, c.p.p., nei confronti dell'indagato sottoposto a misura cautelare; né, in tal caso, il P.M. ha l'obbligo di attivare il giudizio immediato c.d. custodiale procedendo ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter, c.p.p. - per il quale la relativa richiesta non può essere proposta prima della definizione del procedimento di riesame - trattandosi di fattispecie autonome, fondate su differenti presupposti ed azionabili alternativamente.