Art. 58 – Codice di procedura penale – Disponibilità della polizia giudiziaria
1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione [56]; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 47013/2018
Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa).
Cass. civ. n. 10190/2018
La competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 41709/2018
Il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo cui, quando siano proposti mezzi d'impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte in appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'appello dell'imputato sia dichiarato inammissibile perché presentato in carenza d'interesse. (Fattispecie di appello avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste).
Cass. pen. n. 18656 del 2 maggio 2018
La conversione del ricorso per cassazione in appello opera sia in caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. sia con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione, essendo irrazionale affermare che l'art. 580 cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 7 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mantiene il cumulo processuale in fase di impugnazione solo quando c'è connessione di reati e non quando ci sia presenza di una sola regiudicanda.
Cass. civ. n. 34504/2018
Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.
Cass. civ. n. 20779/2018
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'appellante non poteva giovarsi della spedizione dell'atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale presso il quale era stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l'impugnazione).
Cass. civ. n. 28825/2018
L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).
Cass. civ. n. 15709/2018
Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia dell'accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.
Cass. civ. n. 12347/2018
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero stati anticipati a mezzo della posta elettronica).
Cass. civ. n. 32014/2018
La disciplina dei termini per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc.pen., non contiene previsioni differenziate riguardanti la parte pubblica e quella privata, sicchè entrambe si giovano della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Cass. civ. n. 3391/2018
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione).
Cass. civ. n. 20511/2018
Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dell'accoglimento di motivi fondati su ragioni soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse estendersi a favore del soggetto che aveva organizzato il trasporto e la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente, l'esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, affermata nei confronti di alcuni imputati che erano intervenuti nella detenzione di una parte minima del quantitativo complessivamente oggetto del reato).
Cass. civ. n. 633/2018
L'effetto estensivo dell'impugnazione che presuppone l'unitarietà del procedimento è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Pertanto tale effetto non è invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorchè connesso a quello oggetto di una precedente sentenza. Invece l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione.
Cass. civ. n. 55001/2018
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento alla sentenza di assoluzione di un concorrente in un reato associativo, il cui contributo partecipativo era risultato cronologicamente distonico rispetto all'epoca in cui aveva operato l'organizzazione, alla quale il ricorrente era stato ritenuto affiliato).
Cass. civ. n. 5236/2017
In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non determina la nullità assoluta o l'abnormità del decreto di rigetto "de plano" della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, emesso dal Gip, ma soltanto una nullità di ordine generale, sanabile per iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa.
Cass. civ. n. 20803/2017
La richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l'insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove già realizzatisi, la rendono irrevocabile).
Cass. civ. n. 11807/2017
Non sussiste la competenza funzionale ed inderogabile del giudice delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato disposto a seguito di immediato, sicchè la sentenza emessa nel rito alternativo svoltosi dinanzi al Tribunale non è affetta da nullità. (Fattispecie in cui il tribunale aveva ordinato la rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato, a seguito della quale l'imputato aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al giudizio abbreviato dinanzi al tribunale, dopo che analoga richiesta avanzata al giudice delle indagini preliminari era stata da questi dichiarata inammissibile).
Cass. civ. n. 11833/2017
Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall'art. 558 cod., comma quarto, proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l'arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestività della richiesta e della fissazione dell'udienza di convalida.
Cass. civ. n. 6839/2017
È inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.
Cass. civ. n. 17534/2017
Nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64).
Cass. civ. n. 15544/2017
È ammissibile l'atto di impugnazione - nella specie ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - proposto mediante spedizione con lettera assicurata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall'art. 583, comma primo, cod. proc. pen., atteso che tale mezzo di spedizione rientra nella categoria della raccomandata, costituendone un servizio accessorio che abbina alla tracciabilità di quest'ultima la possibilità di assicurarne il contenuto.
Cass. civ. n. 55444/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell'art. 16-bis, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria. (In motivazione la Corte ha precisato che, mentre la spedizione dell'atto mediante telegramma o raccomandata garantisce l'autenticità della provenienza e ricezione dell'atto, la p.e.c., al pari del fax, attesta unicamente la provenienza del file dal servizio amministrativo che lo spedisce).
Cass. civ. n. 9731/2017
L'estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.
Cass. civ. n. 23404/2017
La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.
Cass. civ. n. 49570/2016
La conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l'interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. (In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimità del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto).
Cass. civ. n. 53340/2016
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Cass. civ. n. 33216/2016
L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Cass. civ. n. 18779/2015
È immediatamente impugnabile davanti al tribunale della libertà, ai sensi dell'art. 586, comma terzo, c.p.p., l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, dichiara la cessazione della efficacia della misura cautelare personale.
Cass. civ. n. 15445/2015
L'art. 584 c.p.p., nel disporre che l'atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private senza ritardo, intende garantire al soggetto che non abbia proposto nei termini l'impugnazione la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, al fine di contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata dalla parte contrapposta; ne consegue che l'impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.
Cass. civ. n. 12987/2015
Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen. secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione, adottata dal nuovo giudice designato, di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento in pendenza del ricorso del P.M. avverso il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione del primo giudice).