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Art. 57 — Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Art. 57 — Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

  1. a] i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ;
  2. b] gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza , degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
  3. c] il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

  1. a] il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
  2. b] i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

  1. a] i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ;
  2. b] gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza , degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
  3. c] il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
  1. a] il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
  2. b] i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 50352/2016

Riveste la qualifica di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

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Cass. pen. n. 3220/2012

I sottufficiali del Corpo Forestale Regionale della Sardegna sono ufficiali di polizia giudiziaria, essendo le funzioni loro attribuite del tutto omologhe a quelle del Corpo Forestale dello Stato. [Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche eseguite dai suddetti sottufficiali].

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Cass. pen. n. 11912/2003

Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p. il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario di esso, dell’autorizzazione amministrativa all’uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. [Nella specie, peraltro, la richiesta di esibizione, rivolta al privato da personale addetto alla vigilanza venatoria, è stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando, invece, nell’esclusiva competenza della polizia postale].

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Cass. pen. n. 1975/1997

I vigili urbani addetti al controllo, in virtù dell’art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 [legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale], quando procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria in presenza di un reato di costruzione abusiva, sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che comunque deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo.

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Cass. pen. n. 10282/1996

Le guardie zoofile, anche se, a norma dell’art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. [Nella fattispecie, l’imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la Suprema Corte — in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l’imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila — ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima].

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Cass. pen. n. 1169/1996

Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l’attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto [art. 57, comma 3, c.p.p.] e cioè per quanto riguarda l’accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell’area del porto, secondo quanto previsto dall’art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p.

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Cass. pen. n. 553/1996

A norma dell’art. 5, comma 1, lettere a] e c], della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l’ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria [vedi anche l’art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.], nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. [Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell’arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino].

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Cass. pen. n. 8281/1995

A norma dell’art. 57, comma secondo, lett. b], c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo [«quando sono in servizio»] e nello spazio [«nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza»], a differenza di altri corpi [polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.] i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della corte d’assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

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Cass. pen. n. 613/1995

L’Ente nazionale protezione animali [Enpa] a seguito del D.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un’associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia — che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale — conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell’art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno.

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