Art. 67 – Codice di procedura penale – Incertezza sull’età dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9015/2023
E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.
Cass. civ. n. 31849/2020
In tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 20/03/2020).
Cass. civ. n. 2568/2020
I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (nel caso di specie a mezzo di virus informatico), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 31/03/2020).
Cass. civ. n. 48543/2018
La mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti e di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, così come la motivazione meramente apparente, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto apparente la motivazione dei decreti di convalida e di proroga contenuta in moduli prestampati – compilati a penna solo quanto al numero del procedimento e dei decreti, al nome del giudice, alla data del decreto da convalidare e della richiesta di proroga, al numero dell'utenza interessata e al nome del suo utilizzatore – e consistente in una formula di stile, utilizzabile per qualsiasi atto da convalidare o da prorogare, sostanzialmente ripetitiva della formula normativa, in quanto non espressiva dell'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice per la delibazione della richiesta).
Cass. civ. n. 42623/2018
Nell'ipotesi di annullamento con rinvio del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la successiva decisione del giudice dell'esecuzione deve ritenersi nuovamente opponibile, sicchè l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso detto provvedimento deve essere riqualificato come opposizione al giudice dell'esecuzione al quale vanno trasmessi gli atti.
Cass. civ. n. 12640/2018
La formazione progressiva del giudicato connessa all'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione - con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.).
Cass. civ. n. 21102/2018
Rientra tra le competenze del giudice dell'esecuzione la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., delle statuizioni civili contenute in una sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittogli per intervenuta abrogazione dello stesso e sua trasformazione in illecito civile ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, essendo tali statuizioni state adottate in totale assenza di potere giurisdizionale.
Cass. civ. n. 51820/2018
In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi divieto di reformatio in peius. (In motivazione la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 31088/2018
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi in cui la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esclude, pertanto, la natura interlocutoria della decisione).
Cass. civ. n. 13381/2018
In tema di procedimento di sorveglianza, non è irragionevole, né esorbita i poteri conferitigli dall'ordinamento, la decisione del magistrato di sorveglianza che, investito da un'istanza del condannato che contenga una pluralità di doglianze, provveda a separare i procedimenti, dando origine a distinti giudizi in funzione delle peculiarità di ciascun rito e dei relativi fondamenti di diritto sostanziale. (Fattispecie in cui, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., in cui il condannato si doleva anche delle condizioni di detenzione, con espresso riferimento alla violazione dell'art. 3 CEDU, il Magistrato di sorveglianza aveva trattato in modo separato le singole questioni, aprendo un ulteriore procedimento ai fini della tutela inibitoria e risarcitoria disciplinate dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen.).
Cass. civ. n. 1407/2017
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinchè possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.
Cass. civ. n. 46953/2017
In tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato".
Cass. civ. n. 18691/2017
In tema di confisca di beni formalmente intestati ad un soggetto estraneo al procedimento penale, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata "de plano" inammissibile, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l'opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa. (v. Corte cost., sent. n. 107 del 15 giugno 2015).
Cass. civ. n. 1839/2017
In tema di accertamento dell'età dell'indagato, i dati emergenti da un documento di identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata (nella specie un passaporto accompagnato dal visto di ingresso rilasciato dall'autorità italiana), prevalgono sulle diverse risultanze dell'esame radiografico, anche in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione.
Cass. civ. n. 21312/2017
In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice per i minorenni, quella del primo presuppone la certezza della maggiore età dell'autore del reato, mentre quella del secondo ha ad oggetto non solo i reati commessi da minori di età, ma anche quelli per cui non é certa l'età dell'autore per esserne ignota la data di commissione.
Cass. civ. n. 7430/2017
La nullità dell'elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto - motivata in ragione dell'intervenuto giudicato - dell'istanza di un condannato volta a dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità a sua volta derivante dalla nullità dell'elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 521/2017
Nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di condanna nella quale il giudice del merito, dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave con la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, aveva modificato "in peius" gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento, procedendo poi agli ulteriori aumenti di pena per i reati al vaglio del decidente).
Cass. civ. n. 6296/2017
Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Cass. civ. n. 54106/2017
Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
Cass. civ. n. 17871/2017
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata.
Cass. civ. n. 5248/2017
Il giudice dell'esecuzione, richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, può effettuare una sostanziale ricognizione del quadro probatorio già acquisito ed utilizzare elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000, rilevando l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del profilo relativo all'importo dell'imposta evasa, che, dagli elementi agli atti, risultava inferiore alla soglia attualmente rilevante di euro 150.000.00).
Cass. civ. n. 11076/2017
In tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. (Fattispecie in cui era invocata la rideterminazione "in executivis" della pena, previa esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù dell'arresto giurisprudenziale relativo ai presupposti applicativi di tale disposizione, rappresentato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 36258 del 2012).
Cass. civ. n. 49757/2017
Non può essere revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di sentenza straniera non riconosciuta secondo lo specifico procedimento disciplinato dal d.lgs. 7 ottobre 2010, n. 161, né, in difetto, il giudice dell'esecuzione cui sia avanzata una richiesta in tal senso ai sensi degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. può compiere attività valutative e pervenire ad accertamenti incidentali rimessi in via esclusiva alla competente sede cognitoria.
Cass. civ. n. 23716/2017
In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto.
Cass. civ. n. 49768/2017
In tema di limitazioni alla libertà di corrispondenza del detenuto, nel caso di richiesta da questi avanzata ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, ord. pen. per ottenere la consegna di missive specificamente individuate, non può il magistrato di sorveglianza, qualora le stesse non siano ancora state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, limitarsi a dichiarare che non v'è luogo a provvedere per tale motivo, in quanto gli incombe il dovere di decidere nel merito e, a tal fine, è tenuto a fissare udienza per verificare in contraddittorio, anche attraverso approfondimenti istruttori, le ragioni del mancato inoltro delle missive alla predetta autorità.
Cass. civ. n. 24281/2017
Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza deve svolgersi davanti al magistrato di sorveglianza con udienza pubblica, senza tuttavia la necessità che il provvedimento sia letto pubblicamente.
Cass. civ. n. 50160/2017
Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento è invece rilevante nel giudizio camerale di appello nel quale trova applicazione l'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 52242/2016
In tema di "abolitio criminis" non rilevata dal giudice della cognizione, lo strumento per ottenere la revoca della sentenza di condanna va individuato nell'incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen. e non nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis dello stesso codice. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato come incidente di esecuzione, ordinando la trasmissione degli atti al tribunale competente, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non più previsto come tale già prima dell'ordinanza stessa, giusta sentenza della C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32).
Cass. civ. n. 44193/2016
Lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione - ferma restando la responsabilità penale - o che comunque lascino aperte più soluzioni del caso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo.
Cass. civ. n. 42763/2015
In tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod.proc.pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di indagato nei confronti del quale, al momento del provvedimento autorizzativo, non risultavano elementi indiziari ma solo dichiarazioni provenienti da fonte confidenziale).
Cass. civ. n. 14954/2015
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.