Art. 68 – Codice di procedura penale – Errore sull’identità fisica dell’imputato
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620 lett. g), 667 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9179/2024
Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).
Cass. civ. n. 14948/2018
In tema di intercettazioni telefoniche, è utilizzabile la trascrizione delle captazioni anche nel caso di mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, poiché il trascrittore di colloqui intercettati non è assimilabile ad un perito, il cui esame è condizionato ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. alla lettura della relazione, il che implica una attività valutativa che non ricorre nella mera trascrizione delle registrazioni (In motivazione la Corte ha specificato che tuttavia il trascrittore può essere sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate e i criteri seguiti nella sua attività).
Cass. civ. n. 11060/2018
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., né di nullità delle stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 50021/2018
Il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. "bit a bit" o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione.
Cass. civ. n. 30994/2018
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento.
Cass. civ. n. 27698/2018
L'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in presenza di un'implicita articolazione delle circostanze dell'esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purchè non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata.
Cass. civ. n. 3784/2018
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, pronunciata dal giudice di pace in assenza di attività istruttoria, in quanto il mancato accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua attribuibilità all'imputato comporta, ex art. 65-bis cod. proc. pen., che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile.
Cass. civ. n. 14174/2018
Il pubblico ministero non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero con riferimento alla revoca delle statuizioni civili di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Cass. civ. n. 11834/2018
Nel caso di sentenza di proscioglimento per morte del reo che disponga la confisca di beni di quest'ultimo, l'erede dell'imputato, estraneo al giudizio e, quindi, impossibilitato ad esperire qualunque mezzo di impugnazione avverso la decisione, è legittimato ad agire, mediante incidente di esecuzione, per ottenere la restituzione del bene, ma gli sono precluse valutazioni di merito in ordine al reato contestato.
Cass. civ. n. 45560/2018
L'imputato che impugni la sentenza abnorme di proscioglimento dal reato per prescrizione (nella specie, erroneamente pronunciata dal giudice in sede di opposizione al decreto di condanna) deve dedurre un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento impugnato ed alla prosecuzione del processo, indicando gli atti dai quali esso può desumersi.
Cass. civ. n. 6980/2018
In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso.
Cass. civ. n. 32173/2018
In tema di impugnazioni, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato per omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria, il giudice di rinvio deve essere individuato, non nel tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., bensì nel giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., attesa la non appellabilità della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.
Cass. civ. n. 44006/2017
Il diritto del difensore dell'indagato di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate non comporta il diritto di accedere al "server" della Procura nella cui memoria sono conservate le tracce audio originali, in quanto tale accesso non è previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e l'ascolto delle tracce originali può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici, quale la duplicazione, eseguibile anche "in remoto" dalla polizia giudiziaria, dei file estratti dai supporti informatici su cui vengono riprodotte tali tracce; da ciò consegue che il mancato accesso al server dell'ufficio inquirente, ovvero agli originali dei file audio, non determina una condizione di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni.
Cass. civ. n. 6883/2017
È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio civile dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità).
Cass. civ. n. 23004/2017
La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve escludersi che l'art. 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altri parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495, comma terzo, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22585/2017
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l'udienza fissata ai fini della loro escussione comporta la decadenza della parte dalla prova, con la conseguenza che legittimamente il giudice provvede a revocare l'ammissione dei predetti testi.
Cass. civ. n. 14588/2017
Ai fini dell'acquisizione di un verbale di arresto relativo ad un altro procedimento, non è necessaria la richiesta di parte ex art. 468, comma 4-bis, cod. proc. pen., da formularsi unitamente al deposito delle liste testimoniali, non costituendo esso un verbale di prova, ma la documentazione di un atto irripetibile, acquisibile a norma dell'art. 238, comma terzo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 8825/2017
In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.
Cass. civ. n. 28600/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anziché in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo).
Cass. civ. n. 30276/2017
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 8763/2017
In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del detenuto avverso il provvedimento adottato due anni prima di trattenimento della corrispondenza indirizzata ad una associazione di volontariato avente ad oggetto iniziative di protesta da assumere in occasione della giornata mondiale contro la tortura, che si celebrava in quel periodo).
Cass. civ. n. 25577/2017
Non è configurabile l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, che abbia omesso di dichiarare la falsità della certificazione sostitutiva di atto di notorietà, atteso che tale statuizione non avrebbe comunque rilevanza pratica, avendo l'atto falso esaurito ogni sua efficacia al momento della utilizzazione da parte dell'imputato al fine di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio.
Cass. civ. n. 16535/2017
È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare allorché tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente).
Cass. civ. n. 50456/2017
In tema di impugnazione di misure di sicurezza, la richiesta di partecipazione all'udienza camerale d'appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza deve essere formulata personalmente dall'interessato, non potendo essere proposta solo dal suo difensore. (Fattispecie relativa a condannato straniero, raggiunto dalla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si era limitato ad avanzare richiesta di autorizzazione a rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.lgs., poi rigettata dal Questore, mentre la richiesta di partecipazione all'udienza era stata presentata solo dal suo difensore).
Cass. civ. n. 38086/2016
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza dell'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna che si limiti a denunciare la mancanza grafica della motivazione, senza indicare il concreto vantaggio pratico realizzabile con un nuovo gudizio di merito, a seguito dell'annullamento di una decisione che ha accolto la pretesa punitiva.
Cass. civ. n. 51849/2016
È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.
Cass. civ. n. 15680/2015
E inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), d.P.R. 313 del 2002 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
Cass. civ. n. 13338/2015
In tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.
Cass. civ. n. 10173/2015
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello).
Cass. civ. n. 6846/2015
In materia di intercettazioni, l'art. 268, comma terzo cod.proc.pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, nè il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 6692/2015
È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perché ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale).