Art. 68 – Codice di procedura penale – Errore sull’identità fisica dell’imputato

1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620 lett. g), 667 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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