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Art. 68 — Errore sull’identità fisica dell’imputato

Art. 68 — Errore sull’identità fisica dell’imputato

1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129 [ 620 lett. g], 667 c.p.p.].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5622/1995

Quando il pretore ha fondati motivi per ritenere che le generalità con cui viene identificata una persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di emissione del decreto penale di condanna siano fittizie, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta del decreto penale, deve richiedere al pubblico ministero ulteriori accertamenti nell’ambito dei sui poteri funzionali e non può dichiarare, ex art. 129 c.p.p., non doversi procedere per essere ignoto l’autore del fatto, in quanto non identificato né identificabile.

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