Art. 68 – Codice di procedura penale – Errore sull’identità fisica dell’imputato
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620 lett. g), 667 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26510/2024
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).
Cass. civ. n. 25271/2024
La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.
Cass. civ. n. 24285/2024
Deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia.
Cass. civ. n. 23260/2024
In tema di contenzioso tributario, il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è soggetto a sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla conclusione di quello di impugnazione della sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all'avviso di accertamento la cui legittimità è ancora sub iudice, atteso che, in caso contrario, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.
Cass. civ. n. 22503/2024
In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).
Cass. civ. n. 18835/2024
In tema di impugnazione di un atto cd. impoesattivo, la successiva intimazione di pagamento, ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - individuando il soggetto da sottoporre ad esecuzione, non indicato come debitore nel titolo, ed avendo la funzione di circoscrivere, nei limiti dell'eseguibilità frazionata, l'efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo - è impugnabile in quanto autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, il quale, pertanto, è legittimato a reagire all'intimazione, non solo per vizi propri, ma anche per negare la sua qualità di debitore e per contestare l'entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 18372/2024
In tema di limitazioni del diritto di brevetto, la c.d. "Bolar clause" o "esenzione Bolar", secondo cui sono consentite le attività di sperimentazione di un farmaco coperto da altrui brevetto finalizzate all'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio del farmaco dopo la scadenza del brevetto altrui, persegue il fine di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare, di fatto, la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'AIC (autorizzazione immissione in commercio), pur in costanza del brevetto di riferimento; conseguentemente, tale esenzione può essere invocata anche dal terzo che produce il principio attivo del farmaco brevettato per finalità registrative non proprie, ma di terzi genericisti non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare nel mercato alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale, a condizione che - oltre alla preventiva richiesta da parte del genericista - tale finalità registrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di utilizzo, come previsione dell'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità Bolar.
Cass. civ. n. 16287/2024
In materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 3875/2024
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.
Cass. civ. n. 3809/2024
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
Cass. civ. n. 3613/2024
In tema di ordinamento professionale, non esiste un divieto di instaurazione di un secondo procedimento per il medesimo fatto, sia in quanto non trova applicazione analogica l'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), avendo la sanzione disciplinare finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi dalla sanzione penale, sia perché nessuna preclusione opera laddove sia ravvisabile un concorso reale di norme sanzionatorie, che si verifica quando la condotta materiale contestata, pur essendo la stessa, integri una pluralità di illeciti in relazione alla diversità degli interessi tutelati. (Nel caso di specie, la S.C., in considerazione della natura plurioffensiva della condotta contestata, ha confermato la legittimità della duplice sanzione della interdizione dalle professioni di odontoiatra e di medico, applicata dai rispettivi albi professionali nei confronti di un medico chirurgo odontoiatra per avere agevolato l'esercizio abusivo della professione medica da parte di soggetto non abilitato).
Cass. civ. n. 1696/2024
Il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 in pendenza del giudizio di legittimità, in conseguenza di domanda presentata prima del deposito della sentenza della S.C., rende "inutiliter data" la pronuncia giurisdizionale, senza che sia necessario il deposito della comunicazione, da parte della Amministrazione finanziaria, di avvenuta definizione della lite, giacché l'effetto di estinzione del giudizio si produce automaticamente.
Cass. civ. n. 647/2024
Il giudizio di esecuzione relativo alle statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza.
Cass. civ. n. 448/2024
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.
Cass. civ. n. 49621/2023
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.
Cass. civ. n. 41759/2023
E' abnorme il decreto di archiviazione che il giudice per le indagini preliminari emetta di ufficio per la ritenuta insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, poiché l'art. 3, comma 3, legge 20 giugno 2003, n. 140 prevede che il provvedimento possa essere emesso unicamente "ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale", e, dunque, in armonia con le ordinarie previsioni codicistiche, solo a seguito della richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione emesso dopo che il pubblico ministero, ritenendo infondata l'eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. formulata dall'indagato, aveva trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari affinché quest'ultimo investisse della questione la Camera di appartenenza).
Cass. civ. n. 41559/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo.
Cass. civ. n. 36278/2023
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (relativa al pagamento dei tributi in pendenza del processo), facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica all'imposta comunale sugli immobili (ICI), dal momento che per tale tributo non opera l'istituto della riscossione frazionata (previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999), con conseguente legittimità dell'emissione della cartella di pagamento per l'intero, anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.
Cass. civ. n. 31054/2023
In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.
Cass. civ. n. 25343/2023
In tema di esportazione di beni di interesse culturale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, integra il reato di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen.) il trasferimento all'estero di un'opera artistica di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500, a condizione che il bene sia dichiarato di "eccezionale rilevanza" dalla competente amministrazione preposta alla gestione del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di restituzione di un crocifisso ligneo del diciassettesimo secolo sul rilievo che fosse necessario accertare, ai fini dell'astratta configurabilità del reato, la "eccezionale rilevanza" dell'interesse culturale del bene).
Cass. civ. n. 24357/2023
In tema di reati elettorali, integra il delitto di cui all'art. 96 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la condotta del presidente di seggio che, durante le operazioni di spoglio di elezioni relative a un comune con popolazione non eccedente i 10.000 abitanti, accantoni una o più schede estratte dall'urna e riservi di valutarle all'esito dello scrutinio, così omettendo di adottare l'immediata pronuncia sull'attribuzione di ogni singolo voto prescritta dagli artt. 54 e 63 d.P.R. citato, in quanto tale illecito ha natura di reato di pericolo diretto a scongiurare il rischio di brogli elettorali.
Cass. civ. n. 21261/2023
In tema di imposte sui redditi delle società (IRES), la necessita di evitare una doppia imposizione economica del medesimo flusso reddituale costituisce identica "ratio" sia della disciplina che stabilisce l'esclusione da imposizione dei dividendi, sia di quella che prevede l'esenzione delle plusvalenze.
Cass. civ. n. 18916/2023
In tema di aggio per l'attività di riscossione, la conciliazione giudiziale con cui venga ridotta la pretesa impositiva, non avendo natura novativa, non fa venir meno il diritto al pagamento dell'aggio ed il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della cartella provvisoria, solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti.
Cass. civ. n. 4302/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.
Cass. pen. n. 5622/1995
Quando il pretore ha fondati motivi per ritenere che le generalità con cui viene identificata una persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di emissione del decreto penale di condanna siano fittizie, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta del decreto penale, deve richiedere al pubblico ministero ulteriori accertamenti nell'ambito dei sui poteri funzionali e non può dichiarare, ex art. 129 c.p.p., non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto, in quanto non identificato né identificabile.