Art. 92 – Codice di procedura penale – Consenso della persona offesa

1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 554/2006

Le formazioni sociali ambientaliste portatrici di interessi superindividuali possono costituirsi parte civile, quando ne sussistano i presupposti, o intervenire nel processo ai sensi dell'art. 91 cod. proc. pen. previo consenso della persona offesa, atteso che ai sensi dell'art. 212 norme di att. cod. proc. pen. le forme atipiche di intervento nel processo sono possibili nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 91 e segg. cod. proc. pen., tra cui il consenso della persona offesa previsto dall'art. 92 cod. proc. pen.. (Rigetta, Gip Trib. Foggia, 22 settembre 2004).

Cass. pen. n. 2361/1996

L'esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinata al consenso della persona offesa, che va acquisito nelle forme di cui all'art. 92 c.p.p. Peraltro, la L. 8 luglio 1986, n. 349 ha riconosciuto alle suddette associazioni, che perseguono il fine di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente, la facoltà di intervenire in giudizio tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può arrecare all'ambiente, ovvero ad un suo componente essenziale, qual è il territorio. Pertanto, lo stesso ordinamento positivo offre un generalizzato e preventivo consenso dello Stato a quelle associazioni che, come «Italia Nostra», possono far valere dinanzi al giudice ordinario le loro istanze. (Fattispecie relativa ai reati ex art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 sexies, L. 8 agosto 1985, n. 431, nella quale il ricorrente aveva lamentato che la costituzione di parte civile dell'associazione «Italia Nostra» era avvenuta senza il consenso della persona offesa dal reato).

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