Art. 93 – Codice di procedura penale – Intervento degli enti o delle associazioni
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78 c.p.p.].
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76, 84 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7042/2021
È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE L'AQUILA, 24/06/2019).
Cass. civ. n. 10764/2021
E' manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che nessuna delle disposizioni costituzionali o della CEDU richiamate impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 04/04/2019).
Cass. civ. n. 18154/2021
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre invece sarebbe possibile appellare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, tale sanzione, non è appellabile, sicché non sono configurabili nè la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/07/2020).
Cass. civ. n. 13808/2020
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l'illegalità della pena irrogata). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 17/05/2018).
Cass. civ. n. 19412/2019
Il mezzo di impugnazione proponibile dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado che, previa riqualificazione del reato a lui ascritto, gli abbia irrogato la sola pena dell'ammenda, è l'appello e non il ricorso per cassazione qualora, a seguito di "simultaneus processus", con la medesima pronuncia impugnata sia stata inflitta, seppure per diverso titolo di reato, la pena detentiva nei confronti dei coimputati appellanti, onde la corte di appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione o convertire la medesima in ricorso per cassazione, ma, in virtù del principio espresso dall'art. 580 cod. proc. pen., deve decidere sulla stessa unitamente a quella proposta dai coimputati. (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/07/2015).
Cass. civ. n. 22170/2019
In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in applicazione analogica dell'art. 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il differente reato, atteso che l'oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell'imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all'azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/07/2017).
Cass. civ. n. 43699/2019
In tema di impugnazioni, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, alle sole sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della novella medesima (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/07/2018).
Cass. civ. n. 43644/2019
È ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018).
Cass. civ. n. 46696/2019
L'appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l'imputato, potendo quest'ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello. (Fattispecie in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa originaria di tentato omicidio ed il pubblico ministero aveva richiesto con l'atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/02/2016).
Cass. civ. n. 673/2019
La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero nonchè, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593 cod. proc. pen., anche dall'imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 25/01/2012).
Cass. civ. n. 3165/2019
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. pen., non sussistono le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica), ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incide sull'ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio). (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 19/12/2018).
Cass. civ. n. 13309/2018
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta si fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza.
Cass. civ. n. 26045/2018
Nel caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare venga effettuato alla presenza del difensore di fiducia che sottoscriva il verbale dopo aver apposto la dicitura "per presa visione e rinunzia avviso di deposito", il "dies a quo" per la proposizione della richiesta di riesame decorre dalla data di tale rinunzia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, non essendo previsto in nessuna norma l'avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio dell'indagato e non potendo, quindi, la rinunzia avere ad oggetto un diritto inesistente, alla dicitura apposta dal difensore non poteva attribuirsi altro significato che quello di rinunzia alla notificazione dell'avviso dell'ordinanza che dispone la misura).
Cass. civ. n. 1873/2018
È affetta da vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"la sentenza di appello che, in riforma di una sentenza assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato, operando una diversa valutazione del riconoscimento dello stesso - ritenuto decisivo - effettuato dalla persona offesa senza le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., durante le indagini preliminari e confermato nel corso dell'esame dibattimentale, senza disporre la rinnovazione dell'esame a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 924/2018
Nel caso di sentenza relativa a più capi di imputazione, nella quale sia pronunciata condanna alla sola pena dell'ammenda per alcuni di essi e il proscioglimento per altri capi (nella specie, relativi a contravvenzione punita con l'arresto), è esperibile da parte del pubblico ministero, che intenda impugnare entrambe le statuizioni, il rimedio dell'appello, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. che opera unicamente nell'ipotesi in cui il pubblico ministero si limiti ad impugnare la statuizione di condanna alla pena dell'ammenda. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato come appello e trasmesso alla Corte competente il ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero). (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ASTI, 29/05/2018).
Cass. civ. n. 53355/2018
Non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., la sentenza con cui venga irrogata la sola pena pecuniaria dell'ammenda per una contravvenzione per la quale è prevista alternativamente la pena detentiva o pecuniaria. (Fattispecie in tema di raccolta e trasporto di rifiuti urbani senza iscrizione nell'apposito albo). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ASTI, 18/05/2017).
Cass. civ. n. 55848/2017
In tema di misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art.293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un'espressa previsione di nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre).
Cass. civ. n. 11955/2017
È ammissibile l'atto di appello che si sostanzi nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l'atto di appello attesa la natura piena di "revisio prioris istantiae" propria di detta specifica impugnazione.
Cass. civ. n. 43794/2015
È impugnabile mediante appello il rigetto della richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro. (In motivazione, la Corte ha sottolineato, in particolare, che l'appellabilità del provvedimento in questione deve ritenersi discendere, per ragioni di coerenza sistematica, dall'art. 27 del D.Lgs. n. 159 del 2011 laddove questo contempla l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione in caso di "revoca del sequestro").
Cass. civ. n. 32746/2014
In tema di misure cautelari, la mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare deve avvertire l'imputato o l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non è sanzionata a pena di nullità, integrando una mera irregolarità che non incide sul diritto di difesa del soggetto interessato, il quale può comunque provvedere alla nomina del difensore anche in assenza dell'invito a farlo.
Cass. civ. n. 18654/2013
È inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Fattispecie relativa a condanna erroneamente inflitta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 186 c.d.s.).
Cass. civ. n. 7521/2013
In tema di misure cautelari, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non siano allegati alla richiesta del P.M., la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 4356/2012
In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva.
Cass. civ. n. 2712/2012
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 293, comma terzo, c.p.p., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, permanendo in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.
Cass. civ. n. 13525/2011
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla definizione delle prove. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Ripatransone, 16/06/2010).
Cass. civ. n. 7061/2010
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.
Cass. civ. n. 4683/2010
La nullità conseguente all'omesso avviso al difensore del deposito della richiesta di custodia cautelare e degli atti ad essa relativi, deve essere dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo e non davanti a quello del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.
Cass. civ. n. 19679/2010
Il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere prestato anche tacitamente, qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 31 ottobre 2007).
Cass. civ. n. 40527/2010
La presentazione della lista testimoniale del P.M. presso la cancelleria di una sezione diversa da quella competente a giudicare non comporta alcuna forma di invalidità processuale, non incidendo sulle valutazioni del giudice in ordine all'ammissibilità della prova. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado ha concesso il rinvio dell'udienza per consentire al difensore di esaminare la lista del P.M. e indicare eventualmente, ex art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., le prove che non aveva potuto dedurre prima). (Annulla con rinvio, App. Genova, 01/12/2008).
Cass. civ. n. 49538/2009
Nell'ipotesi in cui l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale venga assunto nella circoscrizione di altro tribunale, l'omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati a norma dell'art. 291, comma primo, c.p.p., non determina di per sé alcuna nullità, quando l'espletamento del relativo incombente sia stato preceduto dal deposito degli atti presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura, a norma dell'art. 293, comma terzo, c.p.p.