Art. 93 – Codice di procedura penale – Intervento degli enti o delle associazioni

1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78 c.p.p.].

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76, 84 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 30327/2002

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Cass. pen. n. 10496/1996

Similmente a quanto disposto per la parte civile (art. 76, comma secondo, cod. proc. pen.), per gli enti, e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 stesso codice), una volta avvenuto nel procedimento il loro intervento, esso produce i suoi effetti in ogni stato e grado (art. 93 comma quarto). Trattasi del cosiddetto principio di "immanenza" della costituzione, secondo cui la parte ha diritto di stare nel processo senza alcuna necessità di rimuovere la costituzione in relazione alle singole fasi o ai singoli gradi di esso. (Nella specie è stata respinta la opposizione alla partecipazione alla discussione dell'Associazione Italia Nostra perché non presente in appello).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE