Art. 272 – Codice di procedura penale – Limitazioni alle libertà della persona

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [13 Cost.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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