Art. 272 – Codice di procedura penale – Limitazioni alle libertà della persona

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [13 Cost.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3523/1995

Per l'applicazione delle modifiche normative in tema di custodia cautelare deve farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e perciò alla regola del tempus regit actum. In Cassazione l'applicazione delle norme procedurali introdotte con la L. 9 agosto 1995, n. 332 può quindi concernere quelle relative alla sussistenza del presupposto per la custodia in carcere o alla presunzione ex art. 275 c.p.p., ma non può riguardare le modalità di documentazione o di motivazione di atti già posti in essere sotto la precedente disciplina.

Cass. civ. n. 127/1994

Le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso.

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