Art. 273 – Codice di procedura penale – Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione [50-54 c.p.] o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato [150 ss. c.p.] ovvero una causa di estinzione della pena [171 ss. c.p.] che si ritiene possa essere irrogata.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6367/2012
Sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie dei pentiti di cui il P.M. non abbia trasmesso la relativa trascrizione integrale ma solo i verbali riassuntivi, non sussistendo l'obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine.
Cass. civ. n. 40997/2008
Sono utilizzabili come gravi indizi di colpevolezza, ai fini della valutazione di legittimità delle misure cautelari personali, atti di altri procedimenti (nella specie, dichiarazioni di collaboranti rese in dibattimento ), indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'art. 238 c.p.p., non richiamate dall'art. 273 stesso codice.
Cass. civ. n. 39366/2006
In tema di misure cautelari, il richiamo ad opera del comma primo bis dell'art. 273 c.p.p. dei commi terzo e quarto dell'art.192 c.p.p., non comporta la necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo libero e motivato apprezzamento, attendibili sul piano oggetto e su quello soggettivo (fattispecie in tema di misura cautelare personale).
Cass. civ. n. 32366/2003
In tema di collaboratori di giustizia, la nuova disciplina prevista dall'art. 16 quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82), come modificato dall'art. 14 L. 13 febbraio 2001, n. 45, che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalle persone che hanno manifestato la volontà di collaborare, è applicabile, giusta la norma transitoria di cui all'art. 25 della legge da ultimo citata, alle sole collaborazioni prestate dopo la sua entrata in vigore.
Cass. civ. n. 31205/2003
L'avvenuta citazione dell'imputato a giudizio immediato, ai sensi dell'art. 453 c.p.p., siccome basata sulla valutazione operata dal solo pubblico ministero in ordine alla evidenza della prova, non può in alcun modo pregiudicare la diversa ed autonoma valutazione che il giudice de libertate sia chiamato ad operare circa la sussistenza o meno dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti dal'art. 273 c.p.p. per l'applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali.
Cass. civ. n. 29671/2003
Il divieto di applicazione di una misura cautelare, sulla base di nuovi elementi di prova, a carico di soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, prima che tale pronuncia sia stata revocata, in tanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che è da escludere quando vi sia diversità in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalità. Pertanto, quando trattisi di reati permanenti quali, in particolare, i delitti di associazione, e l'incolpazione per la quale vi è stata sentenza di non luogo a procedere sia stata formulata a «contestazione chiusa», cioè con l'indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituendo fatto diverso il ritenuto protrarsi di tale condotta al di là della data finale, può essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta revoca della suddetta declaratoria.
Cass. civ. n. 12390/2003
In tema di misure cautelari personali, la valutazione circa la permanenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che abbia proposto appello avverso l'ordinanza di rigetto di una istanza di revoca della misura in atto non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale detta misura è stata applicata, atteso che le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 non hanno alterato la portata della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 309 e 310 c.p.p., intervenuta con sentenza 15 marzo 1996 n. 71 della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 319/2003
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p., per l'applicazione ed il mantenimento di misure cautelari personali possono essere ricavati da qualsiasi elemento di indagine, con esclusione soltanto di quelli che non hanno, fin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento. Ne deriva che, ai fini cautelari, possono essere utilizzate anche dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, relativamente alle quali opererebbe, in dibattimento, il divieto di testimonianza de relato di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p., non essendovi ragione di dubitare che dette dichiarazioni abbiano un'alta probabilità di divenire prove in sede dibattimentale, mediante l'assunzione come testimone della persona dalla quale esse sono state rese.
Cass. pen. n. 31992 del 26 settembre 2002
In materia cautelare, il giudice, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondati sulle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o coindagati, deve verificare, ai sensi dell'art. 273 comma 1 bis c.p.p. (che richiama espressamente i commi 3 e 4 dell'art. 192), la sussistenza di riscontri individualizzanti alle suddette dichiarazioni, sia pure nel contesto meramente incidentale del procedimento de libertate ed in termini, quindi, non di certezza, ma solo di qualificata probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura.
Cass. pen. n. 31986 del 26 settembre 2002
Il comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, secondo il quale, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali, trovano applicazione, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., va interpertato nel senso che le dichiarazioni rese dai soggetti indicati in dette disposizioni debbono essere corroborate da riscontri i quali, a differenza di quanto già richiesto in precedenza (sulla base al diritto vivente, tenendo conto del quale è da intendersi il significato della «novella») debbono avere anche un contenuto sia pur parzialmente individualizzante, funzionale alla formulazione di un giudizio che, peraltro, resta pur sempre limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale, diversi da quelli richiesti per il giudizio di cognizione.
Cass. pen. n. 30179 del 28 agosto 2002
Il rinvio a giudizio dell'imputato, pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 che ha, tra l'altro, inserito l'art. 421 bis e sostituito gli artt. 422 e 25 del codice di rito, non implica necessariamente il riconoscimento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza previsto dall'art. 273, comma 1, c.p.p. per l'applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali, per cui rimane valida la disciplina scaturita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71/1996 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare, pur dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, la sussistenza o meno del suddetto requisito.
Cass. civ. n. 15685/2002
L'art. 273 comma 1 bis c.p.p., inserito dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono applicarsi i criteri fissati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. per apprezzare l'attendibilità della chiamata in correità, rende in ogni caso necessario che le dichiarazioni accusatorie su fatto altrui siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.
Cass. civ. n. 2563/2000
Le dichiarazioni accusatorie de relato sono idonee ad integrare il quadro gravemente indiziario richiesto dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione delle misure cautelari personali ancorché non siano suffragate da riscontri individualizzanti, dovendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la sussistenza di riscontri oggettivi anche non riferibili alla persona dell'indagato, dai quali risulti confermata la credibilità intrinseca del dichiarante in riferimento all'episodio o agli episodi delittuosi in cui l'indagato è coinvolto.
Cass. civ. n. 2961/1999
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, presupponendo l'affermazione di responsabilità un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 c.p.p. (Nella specie il tribunale de libertate aveva ritenuto la sussistenza di detti indizi a carico dell'imputato, assolto in primo grado e condannato in sede di appello, sulla base del solo dispositivo della sentenza di secondo grado).
Cass. civ. n. 124/1999
Il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 c.p.p. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.
Cass. civ. n. 2852/1998
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 15 marzo 1996, n. 71, pur dovendosi riconoscere l'autonomia del provvedimento de libertate, impositivo di una misura cautelare, ove intervenga una decisione sul merito (quale quella di condanna) l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza deve ritenersi in essa assorbito, e, quindi, ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa avverso il provvedimento applicativo della misura coercitiva.
Cass. civ. n. 3809/1997
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato. Invero la valutazione della personalità non deve essere riferita soltanto ai precedenti penali, bensì anche ad altri elementi, quali i c.d. “carichi pendenti”, atti a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto.
Cass. civ. n. 4671/1996
Ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza deve necessariamente riferirsi alla persona nei confronti della quale si deve applicare la misura custodiale. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'individualizzazione degli indizi costituisce un principio fondamentale dal quale è impossibile derogare senza violare in maniera patente il sistema delle garanzie apprestate dalla legge in favore della libertà dell'individuo e, contemporaneamente, principi costituzionalmente garantiti).
Cass. civ. n. 3932/1996
Anche le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite, nel corso delle indagini preliminari, ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., infatti, devono distinguersi dalle risultanze probatorie utilizzabili nel dibattimento ai fini del giudizio di colpevolezza, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e con riferimento al fatto in esse accertato, valgono esclusivamente le decisioni passate in giudicato.
Cass. civ. n. 2006/1996
In tema di misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'emissione della misura possono essere legittimamente tratti da un giudizio ragionevolmente probabilistico che tenga conto delle massime di esperienza, cioè della verifica empirica della probabile sussistenza di una situazione di fatto basata sull'id quod plerumque accidit, ma non è consentito equiparare la massima di esperienza ad una congettura, facendo discendere una conseguenza univoca da una premessa ipotetica attraverso un procedimento sillogistico in cui rimane incerto il primo termine del sillogismo. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione sul presupposto dell'asserito esborso di somme di denaro per fini corruttivi dedotto dalla accertata percezione sine titulo di ingenti somme di denaro da parte di soggetto che plausibilmente avrebbe potuto operare da intermediario senza che fosse accertata la sicura partecipazione di un pubblico ufficiale nel fatto di corruzione, indipendentemente dalla sua identità fisica, né l'atto illecitamente retribuito).
Cass. civ. n. 3133/1995
Il concetto di gravità degli indizi — posto dall'art. 273 c.p.p. — postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che — pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna — sia di alta probabilità della esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato.
Cass. civ. n. 529/1995
In presenza di procedimento connesso in sede di riesame, la cui udienza si è celebrata unitariamente per diversi coindagati, anche per differenti titoli di reato, ai fini della decisione sulla singola misura custodiale sono correttamente utilizzabili tutti gli atti depositati dal P.M. procedente, anche se alcuni di essi non riguardano specificamente il singolo interessato al riesame, ma pur tuttavia servono a confortare i particolari elementi accusatori a carico di costui, sì da far sussistere, nel complesso del loro esame, i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p.
Cass. civ. n. 4656/1994
La valenza degli indizi necessari ai fini dell'emissione di provvedimenti applicativi di misure cautelari ha spessore diverso e più ridotto rispetto al quadro indiziario idoneo a costituire presupposto di una condanna. Non è infatti richiesto, a quel fine, né che gli indizi siano precisi, né che siano concordanti. L'assenza del requisito della precisione sta a significare la possibilità di attribuire rilievo anche a quei dati certi dai quali, attraverso massime di comune esperienza, si perviene a dati incerti inerenti non al fatto principale ma a significativi elementi di contorno; mentre la non necessaria concordanza implica la possibilità che la misura sia applicata anche in presenza di indizi contraddetti da altri, purché i primi siano definibili «gravi». (Nella specie, relativa a dichiarazione di chiamante in correità, la Suprema Corte ha precisato che non occorre che essa sia corredata da altri elementi di prova, come richiesto dall'art. 192 c.p.p. ai fini della condanna, essendo sufficiente che la chiamata, oltre a superare il vaglio critico relativo alla sua attendibilità intrinseca, sia accompagnata da riscontri esterni relativi a punti specifici dai quali possa desumersi l'attendibilità generale del chiamante anche su temi diversi, non dotati di specifico riscontro probatorio).
Cass. civ. n. 4430/1994
In materia di misure cautelari, il concetto di indizio contemplato nel primo comma dell'art. 273 c.p.p. si distacca dalla definizione della prova indiziaria da ancorarsi ai requisiti di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p.; deve però necessariamente avere il crisma della gravità, che si individua in direzione dell'indagato come consistente probabilità di colpevolezza. Per altro verso i gravi indizi cui fa riferimento il citato art. 273 c.p.p. possono essere desunti anche da circostanze che, esaminate singolarmente, possono apparire non univoche nel loro significato, ma, valutate globalmente in un'unica costellazione, induttivamente conducono ad un solido substrato legittimante la misura coercitiva.
Cass. civ. n. 4323/1994
Ai fini dell'emissione di un provvedimento coercitivo della libertà personale, gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. possono anche essere desunti da circostanze che singolarmente considerate appaiono equivoche o scarsamente significative ma che, valutate globalmente e collegate tra di loro in modo organico e ordinato, individuano un quadro probatorio che, seppure non ancora definito, e suscettibile, quindi, di revisione critica, giustifica allo stato degli atti l'emanazione di un provvedimento cautelare.
Cass. civ. n. 752/1994
Agli effetti dell'indagine in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, necessari, ai sensi del primo comma dell'art. 273 c.p.p. per l'emissione della misura cautelare, si richiede che da essi possa trarsi il convincimento della elevata probabilità che il reato sia attribuibile all'indagato e non già della certezza, necessaria, poi, in sede di giudizio, per l'affermazione di responsabilità. Siffatto principio trova supporto, da un lato, nella norma — l'art. 274, lettera a) c.p.p. — per la quale la misura cautelare può essere, tra l'altro, disposta allorquando sussistono inderogabili esigenze afferenti situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione della prova (dal che si desume che questa non è ancora costituita, ma solo costituenda) e, dall'altro, nella manifesta non estensibilità alle misure cautelari della norma — l'art. 530, secondo comma, c.p.p. — per la quale anche la insufficienza o contradditorietà della prova importa l'assoluzione dell'imputato.
Cass. civ. n. 626/1994
Al fine della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza è richiesta dall'art. 273 c.p.p. quale condizione per l'applicabilità delle misure cautelari personali, i diversi dati probatori non vanno considerati svincolati gli uni dagli altri ma globalmente, di modo che, quantunque valutati singolarmente possano sembrare dotati di non apprezzabile rilevanza, mediante la reciproca integrazione e l'organico coordinamento assumano ugualmente la valenza necessaria.
Cass. civ. n. 422/1994
La motivata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per uno soltanto dei reati in relazione ai quali è stata disposta l'applicazione di una misura cautelare non esime il giudice dall'obbligo di motivare anche in ordine agli indizi relativi agli altri reati. L'inosservanza di tale obbligo rende il provvedimento annullabile, in sede di legittimità, nella parte relativa ai detti ultimi reati.
Cass. civ. n. 303/1994
Il termine «indizi» ha valore e significato diversi, secondo che con esso si voglia far riferimento agli elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la responsabilità di un soggetto in ordine a reati ascrittigli, ovvero a quelli legittimanti una misura cautelare coercitiva. In quest'ultimo caso la parola «indizi» fa riferimento ad ogni elemento probatorio, di qualsiasi natura, tale da far apparire probabile la responsabilità dell'indagato in ordine ai fatti per i quali si procede.
Cass. civ. n. 168/1994
Gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione di una misura cautelare non coincidono con quelli indicati dall'art. 192 stesso codice, che stabilisce i criteri di valutazione della prova logica indiziaria necessaria per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Non è quindi richiesto in questa fase il requisito della precisione e della concordanza, ma solo quello della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere con elevato grado di probabilità l'attribuibilità del reato all'indagato. Tuttavia è assolutamente indispensabile che gli elementi di fatto, da cui gli indizi sono desunti, risultino legati da un chiaro ed univoco nesso logico con lo specifico reato per il quale si procede e con l'autore dello stesso nel senso che essi devono essere idonei a dimostrare la probabile sussistenza della condotta criminosa ipotizzata riferibile all'indagato.