Art. 282 – Codice di procedura penale – Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6790/2017
È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., applichi cumulativamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente applicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività per l'imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge.
Cass. civ. n. 42112/2008
La misura coercitiva dell'obbligo di presentazione (nella specie trisettimanale) alla polizia giudiziaria è compatibile con l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.
Cass. civ. n. 18990/2006
La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) è applicabile anche quando l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.
Cass. civ. n. 3372/1995
In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l'indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.