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Art. 282 — Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Art. 282 — Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 6790/2017

È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., applichi cumulativamente l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente applicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività per l’imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge.

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Cass. pen. n. 42112/2008

La misura coercitiva dell’obbligo di presentazione [nella specie trisettimanale] alla polizia giudiziaria è compatibile con l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.

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Cass. pen. n. 18990/2006

La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare [art. 282 bis c.p.p.] è applicabile anche quando l’indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.

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Cass. pen. n. 3372/1995

In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l’indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.

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