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Art. 282 bis — Allontanamento dalla casa familiare

Art. 282 bis — Allontanamento dalla casa familiare

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 13897/2010

È inidonea ed inadeguata la misura cautelare che impone l’allontanamento dall’ambiente familiare del genitore che assuma un atteggiamento nei confronti dei figlio minore scarsamente apprezzabile come strumento educativo, e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti familiari, quale quello di rivolgergli epiteti ingiuriosi [nella specie quello di “deficiente”], senza che tenga in debito conto delle ripercussioni che possono derivare sull’assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia.

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Cass. pen. n. 20496/2007

La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, prevista dall’art. 282 bis c.p.p., non rientrando tra quelle espressamente previste dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non può trovare applicazione nei confronti di soggetto minorenne.

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Cass. pen. n. 18990/2006

La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare [art. 282 bis c.p.p.] è applicabile anche quando l’indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.

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